FISCALITA

Parrucca acquistata per una patologia: prescrizione medica per l’IVA al 4%

Una società che opera nel campo della produzione e confezione di parrucche, protesi e infoltitori rappresenta che una parte considerevole della propria clientela è costituita da persone malate di disagio psicologico, una tragica quanto

logica conseguenza derivante da patologie che hanno causato dei danni anche estetici: ed è proprio per provare a porre rimedio alla propria situazione che, quindi, acquistano una parrucca.

Questo il tema dell’interpello presentato, che riguarda in particolare l’aliquota IVA da  applicare alla vendita di questi prodotti.

In proposito la società riferisce di avere già presentato qualche anno fa un’istanza di interpello, rispondendo alla quale la Direzione Regionale Lombardia delle Entrate ha ritenuto che il caso prospettato potesse essere inquadrato nell’ambito del n. 30) della Tabella A, parte II, del DPR 633/1972, in base al quale l’aliquota IVA del 4% è applicabile alle cessioni di “apparecchi (…) da portare sulla persona (…) per compensare una deficienza o una infermità”.

Nella risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria è stato precisato che è necessario, per il cedente, acquisire dal cessionario la specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza.

Regioni diverse, regole diverse

Alla luce di tale premessa, la società fa presente che ciascuna Regione ha un sistema sociosanitario contraddistinto da regole proprie, in conseguenza delle quali i medici specialisti che effettuano le prescrizioni potrebbero operare all’interno di strutture sanitarie pubbliche diverse dalle ASL.

Proprio la Lombardia, in particolare, a seguito della riforma del sistema sociosanitario regionale avvenuta nel 2015 ha tra le altre cose abolito le ASL e istituito le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ed è proprio nell’ambito di queste strutture che operano i medici sopra citati.

La società istante, quindi, considerato che la propria clientela proviene da diverse Regioni, con questa nuova istanza chiede quale sia la corretta documentazione da acquisire per poter applicare l’aliquota IVA ridotta alle cessioni di parrucche dalla stessa effettuate.

In proposito ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4%:

a) se una persona residente in Lombardia acquista una parrucca in qualità di ausilio per rimediare a una mancanza fisica che è fonte di disagio, la prescrizione necessaria deve essere rilasciata da un medico specialista compreso negli elenchi pubblicati sul portale dell’ATS di riferimento;

b) se invece l’acquirente risiede in un’altra Regione, la prescrizione della parrucca acquistata con le stesse motivazioni e finalità deve essere rilasciata dal medico specialista in attività all’interno del Sistema sanitario pubblico o in strutture private convenzionate, competente per la prescrizione in base alla normativa vigente nel territorio regionale.

Gli ausili “per vocazione”

Riguardo a quanto previsto dal citato n. 30) della Tabella A, parte II, del DPR 633/1972, è stato chiarito con vari documenti di prassi che si possono distinguere due diverse tipologie di ausili o protesi:

– gli ausili cosiddetti “per vocazione”, che possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali non si presentano incertezze in merito alla loro inerenza;

– i beni che possono senz’altro costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di una diversa utilizzazione. In quest’ultimo caso, come è stato chiarito nella circolare 18 novembre 1994, n.189/E e nella risoluzione n. 175/E del 20 luglio 2007, l’aliquota ridotta si applica alle cessioni effettuate “nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente”.

La funzione sanitaria della parrucca

In particolare, per quanto concerne le parrucche nella risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E, l’Agenzia ha fornito chiarimenti riguardo ai requisiti per la loro qualificazione come protesi sanitarie e, di conseguenza, per la detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto delle stesse, anche a fronte delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute.

Quest’ultimo ha infatti evidenziato che, “se si tiene inconsiderazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria”. Anche la parrucca, dunque, può rientrare nella categoria delle protesi sanitarie se fabbricata e immessa in commercio dal fabbricante con la specifica destinazione d’uso di dispositivo medico e, quindi, obbligatoriamente marcata CE.

In considerazione di quanto appena rappresentato l’Agenzia delle entrate, nella risposta alla precedente istanza di interpello presentata dalla Società, ha affermato che ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alla cessione delle parrucche a persone affette da disagio psicologico derivante da patologie che hanno comportato danni estetici, è necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal medico dell’ASL di appartenenza.

La legge regionale della Lombardia

Nella Risposta 508 del 10 dicembre 2019 si ricorda che, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la tutela della salute costituisce una materia affidata alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni,  e per questa ragione la Lombardia, con la legge regionale 23/2015, ha riformato il sistema sociosanitario regionale, affidando così alle Agenzie di tutela della salute le funzioni di programmazione, acquisto e controllo, mentre l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata. Dal sito istituzionale della Regione Lombardia risulta, con specifico riferimento all’assistenza protesica, prima gestita dalle competenti strutture delle soppresse ASL, che i compiti delle ATS lombarde riguardano, tra l’altro, l’attività di accreditamento dei Centri di prescrizione e la gestione dell’elenco dei Medici Specialisti Prescrittori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

E’ necessaria la prescrizione sanitaria

In base a quanto sopra esposto nella Risposta in commento l’Agenzia sostiene che la specifica prescrizione medica autorizzativa, necessaria per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle parrucche cedute dalla società istante possa essere rilasciata da un medico specialista operante nell’ambito del Servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina in vigore nella Regione di appartenenza, a prescindere dalle differenti denominazioni delle strutture sanitarie pubbliche competenti attive nei vari territori regionali, a condizione che tali strutture sostituiscano in pratica le ASL nell’esercizio delle funzioni rilevanti a tal fine, e che i medici specialisti prescrittori operino in tale ambito.

Il documento di prassi conclude che, con specifico riferimento alla Lombardia, dove è ubicata la sede della società istante, viste anche le recenti modifiche al sistema sanitario regionale, l’apposita prescrizione per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata possa essere rilasciata dai medici specialisti operanti nelle ATS, che hanno sostanzialmente sostituitole ASL.

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