FISCALITA LEGGE

Pannelli solari, super ammortamento e detrazione per i soci: alt del Fisco

Una società che svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing fa presente di avere installato, nel 2017, un impianto di pannelli solari su uno dei beni immobili aziendali e nel quesito presentato al Fisco dichiara:

a) di non essere in possesso di copia del progetto dell’intervento previsto;

b) che si tratta di installazione di pannelli solari, quindi opere dirette a conseguire un risparmio energetico e basate sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, volte alla produzione di energia elettrica;

c) che la società ha per oggetto la locazione dei beni immobili propri, in pratica fabbricati per natura oggetto della locazione immobiliare e, quindi, che l’intervento è stato eseguito su beni aziendali.

Dopo tali premesse chiede se per tale intervento sia possibile accorpare la norma prevista dall’art. 1, commi 91 e seguenti, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il cosiddetto super ammortamento, che opera in relazione alla determinazione del reddito della società, con la possibilità di accedere alle detrazioni d’imposta (da parte dei soci) per le spese di riqualificazione energetica previste dalla Finanziaria 2007 e più volte prorogate ( il cosiddetto ecobonus).

Poiché, secondo l’istante le due agevolazioni hanno presupposti diversi, la stessa ritiene che a fronte delle spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari possa fruire contemporaneamente sia del super ammortamento in capo alla società, sia della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica in capo ai soci.

Doppio no

La risposta del Fisco è negativa per entrambe le agevolazioni.

In prima battuta, nella risposta 95 del 4 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate evidenzia che la detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica (art. 1, comma 346, legge 296/2006) riguarda quelle “relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali”.

Inoltre, con la risoluzione 303 del 15 luglio 2008, inerente le detrazioni per la riqualificazione energetica, è stato chiarito che la normativa istitutiva è finalizzata “a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

Interpretazione peraltro ribadita anche nella risoluzione 340 del 1° agosto 2008, nella quale è stato confermato, riguardo alla detrazione per la riqualificazione energetica, che rispetto alla detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, questa compete “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (…) e non può essere utilizzata per i beni oggetto dell’attività esercitata”.

Per queste ragioni l’Agenzia ritiene che la società non possiede i requisiti per godere delle detrazioni d’imposta, in capo ai soci, dell’ecobonus, in relazione all’intervento oggetto dell’istanza, in quanto si tratta dell’installazione di pannelli volti alla produzione di energia elettrica che saranno installati su beni oggetto dell’attività d’impresa e non, quindi, su beni strumentali.

Per quanto riguarda poi il super ammortamento, considerato che con la circolare 4 del 30 marzo 2017 è stato precisato che il riferimento della norma ai beni strumentali comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità”, per l’appunto, rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione, i cosiddetti beni merce come quelli oggetto del caso in questione sono esclusi.

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