ECONOMIA FISCALITA

Pannelli solari, detraibile dall’IRPEF il 65% della spesa

Uno dei numerosi chiarimenti forniti con la circolare 13/E del 2019 – “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018”

– illustra come fruire della detrazione d’imposta del 65% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro per ciascun immobile, per gli interventi di installazione dei pannelli solari nella dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 346, legge 296/2006).

Quali interventi

Tra gli interventi che generano lo sconto fiscale, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le caratteristiche dell’intervento sono individuate dall’art. 8 del decreto legge 19 febbraio 2007, modificato dal DL 6 agosto 2009. Le spese per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione; riguardo la certificazione di qualità di tale sistema, si applica la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975). Nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato anche per produrre energia elettrica e termica, l’intervento è agevolabile per la sola parte relativa agli usi termici (sussistendo le altre condizioni di legge). La quota di spesa detraibile può essere calcolata in misura percentuale in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto. Nel caso in cui la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), in attesa dell’emanazione di una normativa ad hoc, invece della certificazione di qualità si può utilizzare una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 12/2011).

Non beneficia della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling, che permette la generazione di acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 299/2008).

Quali spese

E’ detraibile il 65% degli importi pagati:

– la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali

– per la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

– per le opere idrauliche e murarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

– per le prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta;

– per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

Quali documenti

I pannelli devono avere una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.

Non sono ammessi al beneficio i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal decreto legge 19 febbraio 2007 (risoluzione 244/2007).

Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in  cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici (circolare 36/2007).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006), la detrazione spetta per importi fino a 30.000 euro e fino al 31 dicembre 2017 era pari al 65% delle spese sostenute per la sostituzione completa o parziale di impianti esistenti con altri dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua. Dal 1° gennaio 2018 la detrazione si calcola con percentuali diverse in base alle caratteristiche tecniche degli impianti installati.

In particolare, per la sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con:

a) impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute;

b) impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al precedente punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della

comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute;

c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute.

Sempre dal 1° gennaio 2018, inoltre, non rientrano tra quelli detraibili gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Queste spese, tuttavia, potrebbero  rientrare fra quelle per le quali spetta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione, visto che tsli interventi rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria in quanto diretti a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.

La detrazione spetta, inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta per:

− lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;

− la fornitura e posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

− le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

Sono comprese tra le spese in questione anche quelle:

− relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

− sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento quali, ad esempio, quelle per la demolizione del pavimento, del massetto sottostante e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento.

Sono escluse le spese per la dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, e quelle relative alla posa in opera di pavimenti non interessati dall’intervento di riqualificazione. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato (risoluzione 283/2008).

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