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Pagamenti tracciabili e trasmissione dei dati: le sanzioni per le comunicazioni tardive

La risposta n. 503/2020 ha come oggetto l’obbligo di trasmissione dati per il controllo del credito d’imposta sulle commissioni previste per i pagamenti elettronici e contiene importanti chiarimenti per gli operatori finanziari che trasmettono i dati per il controllo del credito d’imposta del 30% sulle

commissioni applicate ai pagamenti elettronici disposto dal decreto crescita (Dl 124/2019, art. 22, comma 5).

L’istante è la succursale italiana di una società avente estera e opera in Italia offrendo servizi e sistemi connessi alle modalità di pagamento tramite carte di credito, di debito o prepagate che, per effetto di quanto disposto dal citato decreto, è un soggetto obbligato a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento e utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (Sid), le informazioni necessarie a controllare il diritto al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che utilizzano strumenti di pagamento elettronici tracciabili nelle transazioni commerciali con i consumatori finali. Poiché per la prima comunicazione si è trovata costretta a un adempimento tardivo con un ritardo non superiore a 90 giorni, chiede quali siano le sanzioni e se possa avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. 472/1997).

Secondo l’istante l’unica sanzione applicabile per la tardiva comunicazione sembrerebbe quella prevista in misura dall’art. 11, comma 1, lettera a, D.lgs. 471/1997 che va da 250 a 2.000 euro, per la quale il ravvedimento dispone la riduzione della sanzione amministrativa a un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

I provvedimenti attuativi

In attuazione dei commi 5 e 6, art.  22, del Dl 124/2019, sono stati emanati rispettivamente:

– il provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d’Italia, che ha individuato i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento comunicano agli esercenti attività d’impresa, arte e professione le informazioni utili a determinare il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate nel mese di riferimento;

– il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020, che ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni mensili trasmesse telematicamente all’Agenzia dagli operatori dei sistemi di pagamento.

Le commissioni che generano il credito d’imposta sono quelle relative ai pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri sistemi di pagamento elettronici tracciabili offerti da: a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, del DPR 605/1973; b) prestatori di servizi di pagamento non compresi tra quelli indicati alla lettera a), in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte di soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti (punto 3.2 del provvedimento delle Entrate).

Lo stesso provvedimento dispone inoltre, che in caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso termine sopra indicato, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine.

E’ anche consentito, entro il terzo mese successivo al termine già indicato, rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. La comunicazione di rettifica inviata oltre quest’ultimo termine sarà scartata e non risulterà pervenuta.

Come emerge dalla norma e dai due provvedimenti attuativi, le comunicazioni servono a controllare la spettanza del credito d’imposta, per eseguire attività di verifica e controllo, per l’analisi del rischio e per tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, con la conseguenza che per la violazione dell’obbligo in questione, l’omessa comunicazione e l’invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione amministrativa sopra indicata.

Il ravvedimento

Quanto alla possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, l’Agenzia osserva che:

– la comunicazione omessa, ossia inviata oltre il termine previsto, viene scartata dal Sid e quindi la violazione non può essere sanata e la relativa sanzione ravveduta;

– la comunicazione errata può essere rettificata entro tre mesi dalla data di scadenza della trasmissione, per cui anche la sanzione prevista dal citato art. 11, comma 1, lettera a), del D.lgs. 471/1997 può essere oggetto di ravvedimento operoso, che prevede il versamento della sanzione ridotta a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, “anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso”.

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