Ordini professionali e imposta di bollo sull’autentica di firma
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, cui assoggettare l’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei Consigli territoriali, trasmessa a mezzo lettera raccomandata (art. 3, comma 7, DPR n. 169/2005).
A parere dell’interpellante l’autentica di firma apposta sulle busta contenente la scheda di votazione é esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della tabella annessa al DPR n. 642/1972, che esenta in modo assoluto dall’imposta “atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Nell’istanza viene inoltre evidenziato che il Ministero di Giustizia, in risposta a specifici quesiti posti dallo stesso Consiglio Nazionale dei Geologi e dal Consiglio Nazionale dei Chimici, ha precisato che i pubblici ufficiali competenti alla legalizzazione della firma sulla busta, che contiene la scheda di voto per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali, sono quelli indicati dall’art. 14 della legge n. 53/1990.
Il parere delle Entrate
Nella Risoluzione 23/10/2015, n. 91/E (“Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali”), l’Amministrazione finanziaria ricorda che il DPR n. 169/2005, recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, all’art. 3, comma 7, stabilisce che “E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l’elezione dei consigli provinciali. L’elettore richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge…”.
In relazione alle votazioni effettuate per le elezioni degli ordini professionali, con una nota del 2 settembre 2015 il Ministero di Giustizia ha chiarito che la dichiarazione di voto è per sua natura segreta, personale e non delegabile e viene sempre esercitata dopo l’accertamento dell’identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale. Quando il diritto di voto è esercitato per corrispondenza, mediante lettera raccomandata,
l’attività di riconoscimento e identificazione del votante non può essere tralasciata e per l’autenticazione deve quindi essere effettuata un’attività equivalente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio elettorale.
Proprio alla luce della obbligatorietà dell’autenticazione della firma nella votazione inviata per raccomandata, il Ministero di Giustizia ha chiarito che i soggetti legittimati all’autentica sono quelli previsti dall’articolo 14 della legge 21/3/1990, n. 53 (“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”): notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle Cancellerie delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture, segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti dei consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, Segretari comunali e provinciali e Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia.
Per quanto concerne il trattamento tributario da riservare ai fini dell’imposta di bollo all’autentica di firma, l’Agenzia osserva che l’art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.
In deroga a tale principio, l’art. 1 della tabella annessa al citato DPR n. 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “… atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Nella risoluzione in commento si legge, infine, che le Entrate ritengono che anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53/1990 debbano rientrare nell’ambito applicativo della previsione esentativa citata, poiché tale disposizione è finalizzata a garantire gli adempimenti collegati allo svolgimento del procedimento elettorale. Per queste ragioni, pertanto, l’Agenzia ritiene che anche l’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi dell’Ordine professionale dei Geologi, eseguita ai sensi del citato art. 14, possa fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.