Operativa la riforma della giustizia e del processo tributario
È stata definitivamente approvata la riforma della giustizia e del processo tributari, nel rispetto delle scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una riforma importante per le esigenze di cittadini e imprese. Sulla base degli obiettivi del PNRR, incentrati sul miglioramento della
qualità delle sentenze tributarie e della riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, si è puntato sulla riforma dell’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sull’introduzione di istituti processuali mirati non solo ad alleggerire il contenzioso esistente, ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.
Le novità
Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari assunti tramite concorso per esami, mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale. Sul piano processuale, le controversie di modico valore vengono assegnate a un giudice monocratico, viene potenziata la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.
Al fine di ridurre il contenzioso tributario, sono previsti:
– un giudice monocratico per le cause fino a 3.000 euro, per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023:
– una definizione agevolata per i giudizi pendenti in Cassazione al 15 luglio 2022, con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro, pagando il 5%, per i giudizi nei quali l’Agenzia delle entrate ha perso entrambi i gradi del giudizio, e negli altri casi la cancellazione pagando il 20% delle liti fino a 50.000 euro.
Vengono inoltre rafforzati il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile delegata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie e l’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale si creano l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, e vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del Ministero dell’Economia, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.
Le nuove Corti
La legge 130/2022 contiene nuove norme in materia di giustizia e processo tributario, alcune delle quali sono entrate in vigore dal 16 settembre 2022, mentre altre entreranno in vigore nei prossimi mesi.
A partire dallo scorso 16 settembre:
– le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano Corti di giustizia di primo e di secondo grado”, con la giurisdizione tributaria che sarà esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno (è previsto lo svolgimento di un tirocinio da parte dei magistrati tributari vincitori di concorso e un apposito regolamento disciplinerà la formazione professionale dei magistrati);
– nel reclamo/mediazione, la condanna al pagamento delle spese di giudizio può assumere rilevanza per l’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che, senza giusti motivi, ha rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta;
– rispetto all’onere della prova, l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (nuovo comma 5-bis, art. 7, D.lgs. 546/1992);
– cambia la sospensione dell’atto impugnato e l’udienza cautelare viene fissata nei 30 giorni successivi al deposito, non più entro la prima camera di consiglio utile.
Cosa cambia per i ricorsi
Questi i principali cambiamenti per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022:
– ammissione da parte del giudice tributario della prova testimoniale in forma scritta, se ritenuta necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti;
– per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, assoggettate all’istituto del reclamo/mediazione, viene riconosciuta al giudice tributario la possibilità di comunicare alle parti una proposta di conciliazione, che si conclude con la redazione del processo verbale e genera l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
– per le spese di giudizio a carico della parte soccombente, una maggiorazione del 50% se una delle parti o il giudice abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dall’altra parte senza un motivo giustificato. In caso di conciliazione le spese si intendono compensate, a meno che le parti abbiano diversamente concordato nel processo verbale di conciliazione.