Obbligo di fatture elettroniche: l’Italia chiede, la Ue autorizza
Il Consiglio dell’Unione europea, con la Decisione di esecuzione 2018/593 del 16 aprile 2018, ha autorizzato l’Italia a introdurre una misura speciale di deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE) e ad applicare l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio, esclusi quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese (art. 282 della suddetta direttiva), ed a convogliare le fatture nel Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Il nostro Paese ha richiesto l’autorizzazione a introdurre la misura con una lettera alla Commissione del 27 settembre 2017, nella quale sosteneva che il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria – in base alla quale le fatture sono appunto presentate attraverso lo SdI – avrebbe consentito all’Amministrazione finanziaria italiana di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori, permettendo così di effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.
Nella Decisione di esecuzione si legge che le ulteriori motivazioni addotte dall’Italia a sostegno della richiesta sono che l’introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulterebbe di aiuto nella lotta alla frode e all’evasione, darebbe slancio alla digitalizzazione e semplificherebbe la riscossione delle imposte. Inoltre, nella lettera alla Commissione l’Italia affermava che il lavoro preparatorio per l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria era già stato compiuto sulla base dell’uso facoltativo del sistema SdI esistente, garantendo una transizione agevole e limitando, allo stesso tempo, l’incidenza della misura speciale sui soggetti passivi.
Secondo la Commissione, considerata l’estensione dell’ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e sui soggetti passivi e pertanto, se ne ritenesse necessaria la proroga, insieme alla domanda di proroga l’Italia dovrebbe presentare una relazione contenente la valutazione della misura speciale riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all’evasione IVA ed alla semplificazione della riscossione dell’imposta. La Commissione ritiene, inoltre: a) che la misura richiesta non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo in caso di operazioni intracomunitarie.; b) che dovrebbe essere limitata nel tempo per permettere di valutare se sia idonea e efficace alla luce dei suo obiettivi.
La Decisione di esecuzione
Nell’art. 1 della Decisione si legge che “In deroga all’art. 218 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è dunque autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico, se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della predetta direttiva”.
Inoltre, in deroga all’art. 232 della stessa direttiva, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, fatta eccezione per il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese (art. 2). L’art. 3) stabilisce che l’Italia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe descritte, mentre il successivo art. 4 fissa la durata temporale dei contenuti della Decisione, che si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
Se il nostro Paese dovesse ritenere necessaria la proroga delle deroghe indicate negli articoli 1 e 2, insieme alla domanda di proroga dovrà presentare alla Commissione una relazione che valuti l’efficacia delle misure nazionali di esecuzione ai fini della lotta alla frode e all’evasione IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte: la relazione deve anche valutare l’incidenza di queste misure sui soggetti passivi e, in particolare, se le stesse comportino per loro un aumento di oneri e costi amministrativi.