DIRITTO EUROPA FISCALITA LAVORO

Obblighi fiscali del funzionario europeo e immunità Ue

Una contribuente ha chiesto chiarimenti riguardo al trattamento fiscale applicabile ai fini dell’IRPEF, dell’IVAFE – l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero – e del monitoraggio fiscale al coniuge del funzionario/agente europeo, in considerazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

 

I dubbi

Nello specifico, ha chiesto delucidazioni in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, al pagamento dell’IVAFE e al monitoraggio dei conti esteri per l’anno 2017 per il funzionario/agente europeo e per i propri familiari.

La contribuente riferisce che nel mese di maggio 2017, a seguito dell’entrata in servizio del proprio coniuge come funzionario della Commissione europea, ha trasferito la propria residenza anagrafica in Italia con provenienza AIRE (Belgio), specificando che il trattamento economico erogato dalla Commissione europea è esente da tassazione nazionale e allegando un apposito attestato rilasciato al coniuge dalla stessa Commissione.

Evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, suo marito e i membri del nucleo familiare che non esercitano una propria attività professionale mantengono il domicilio fiscale in Belgio, come riportato nell’attestato della Commissione europea allegato all’istanza.

Di fatto, la situazione prospettata è la seguente: nell’anno 2017 lei e il proprio coniuge hanno avuto soltanto reddito da lavoro dipendente prestato in Belgio, dove hanno inoltre posseduto dei conti correnti bancari entrambi e dove hanno già presentato la dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 2017.

La richiesta è volta a sapere, quindi, se il citato Protocollo sui privilegi e le immunità Ue prevale sull’accordo sottoscritto fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione e, quindi, se sono esclusi dall’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi conseguiti in Belgio (con il conseguente credito d’imposta per tasse già pagate a titolo definitivo) e dall’obbligo di pagare l’IVAFE e di compilare il quadro RW (conti esteri).

Come propria soluzione interpretativa la contribuente ritiene che in virtù e ai sensi del Protocollo sui privilegi e le immunità venga meno l’obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi belgi, il pagamento IVAFE e il monitoraggio dei conti esteri relativamente all’anno d’imposta 2017.

 

Soggetti passivi e residenti

Nella risposta n. 5 del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate sottolinea, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del TUIR, sono soggetti passivi IRPEF i residenti e i non residenti nel territorio dello Stato e che in base al comma 2 si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

La presenza anche di una sola di queste condizioni alternative, quindi, è sufficiente per qualificare un soggetto come residente in Italia.

Rispetto alla normativa nazionale, tra Italia e Belgio è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 148/1989.

 

Emolumenti della Commissione europea e lavoro in Italia

Anche se nel caso presentato l’istante, già iscritta all’AIRE dal 2009, risulta residente in Italia dal 26/05/2017 e quindi per la maggior parte del periodo d’imposta 2017, si evidenzia che dalla documentazione prodotta relativa al proprio coniuge la Direzione Generale risorse umane e sicurezza della Commissione europea ha certificato che lo stesso, con cittadinanza italiana/belga, nell’anno 2017 è stato retribuito dall’istituzione comunitaria per il periodo dal 1à maggio al 31 dicembre 2017.

Nel documento viene precisato che “in applicazione del disposto dell’articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (protocollo n. 7), gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione ai propri funzionari e agli altri agenti sono assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, a norma del regolamento n. 260/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968. Ai sensi dello stesso articolo del protocollo, gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dall’Unione sono esenti da imposte nazionali”.

Inoltre, un altro attestato rilasciato dalla stessa Direzione della Commissione europea documenta che il coniuge è in servizio presso l’istituzione dal 1° maggio e che proprio per lo svolgimento delle sue mansioni in qualità di funzionario/agente, ha stabilito la propria residenza in Italia; nello stesso attestato si legge che il domicilio fiscale del dipendente si considera mantenuto in Belgio in applicazione dell’art. 13 del citato Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Ai sensi di questo articolo, ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione e delle Convenzioni stipulate fra i Paesi membri dell’Unione per evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione che, “in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione”, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un Paese membro diverso da quello in cui avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio, sono considerati, sia nel Paese di residenza che in quello del domicilio fiscale, comunque domiciliati in quest’ultimo (se è un Paese Ue).

Questa previsione è applicabile anche al coniuge, sempre che non svolga una propria attività professionale, ai figli e ai minori a carico e in loro custodia; i beni mobili dei quali sono proprietari che si trovano nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato.

 

La residenza è in Belgio

Per queste ragioni la contribuente, in quanto coniuge di un funzionario/agente Ue, per il 2017 deve considerarsi fiscalmente residente in Belgio riguardo all’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, unicamente se in tale periodo d’imposta non ha esercitato una propria attività professionale, considerando che come tale deve ritenersi sia un’attività di lavoro autonomo che dipendente.

Alla luce della disposizione, dunque, presupponendo che la contribuente nel corso del 2017 non abbia esercitato una propria attività lavorativa, la stessa dovrà considerarsi come soggetto fiscalmente non residente in Italia ai fini delle imposte sul reddito: ne consegue che in base all’art. 3 del TUIR, come soggetto non residente la signora dovrà dichiarare in Italia solo i redditi prodotti nel nostro Paese (quindi nulla, secondo quanto esposto nell’istanza).

 

IVAFE e monitoraggio

In relazione al quesito in materia di IVAFE, l’Agenzia evidenzia che l’imposta (commi da 18 a 22 dell’art. 19, Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011) ha natura patrimoniale e si applica sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Anche in questo caso, come per l’IRPEF, l’istante si considera fiscalmente non residente in Italia, il che la esonera dall’obbligo dei relativi adempimenti.

L’ultimo argomento riguardava gli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, quindi la compilazione del quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche: al riguardo l’art. 4, comma 1, del Dl 167/1990, convertito dalla legge 227/1990, prevede che le persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d’imposta detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria produttive di redditi imponibili in Italia, devono indicarli nel Modello Unico.

Nel caso in questione si ritiene che l’istante, non avendo esercitato una propria attività professionale nel periodo d’imposta 2017, non possa avere all’estero investimenti o attività finanziarie in grado di produrre redditi imponibili in Italia; infatti, considerato che la stessa, ai sensi del citato art. 13 del Protocollo, ai fini dall’applicazione delle imposte sui redditi e della Convenzione tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni, deve considerarsi fiscalmente residente in Belgio, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in tale Paese non sono imponibili in Italia.

Per questa ragione, in assenza del requisito previsto dalla norma, nel 2017 non è soggetta agli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

 

 

 

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay