FISCALITA

Nuovi rinvii per le cartelle, riapertura per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Dopo essere stato approvato in Consiglio dei Ministri, il decreto fiscale (che comprende anche norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro) collegato alla legge di bilancio 2022, n. 146/2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre.

Tra le novità in materia di riscossione, le nuove scadenze fissate per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata e la riapertura della rottamazione a favore di quanti hanno perso il treno della rottamazione-ter o del saldo e stralcio non avendo rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate del 2020 introdotti dal decreto sostegni bis.

Nello specifico, è prevista una proroga per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dall’Agente della riscossione dopo lo sblocco di settembre, quindi tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.

Rinviata anche la scadenza per proseguire una rateizzazione già in essere all’8 marzo 2020, prima dell’inizio del periodo di sospensione dovuto alla pandemia.

Le dilazioni per le cartelle esattoriali

Introdotta dal Dl 146, dunque, anche la possibilità di prorogare il termine di pagamento per le cartelle oggetto di notifica nell’intervallo di tempo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, che non potrà agire per il recupero dei carichi iscritti nei ruoli.

In particolare, la scadenza per poter pagare senza l’aggravio degli interessi di mora viene rinviata fino a cinque mesi dalla notifica, che quindi diventa operativa 150 giorni dopo la consegna dell’atto, invece che dopo 60 giorni come da previsione ordinaria: quest’ultima sarà ristabilita per le cartelle che saranno notificate dal 1° gennaio 2022.

Questa, che di fatto è uno slittamento dell’entrata in vigore delle cartelle, produce riverberi positivi per tutte le parti i causa, in termini di maggior tempo a disposizione: l’agente della riscossione che si troverà a dover notificare milioni di atti, i cittadini e le aziende tenuti al pagamento ancora soggetti agli effetti negativi della crisi economica.

Aumenta il numero delle rate

I necessari chiarimenti, anche a seguito della nutrita serie di provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, che hanno di fatto generato un groviglio di date oggetto di rinvii, sono contenuti nelle Faq pubblicate nel sito AER, aggiornate al 22 ottobre 2021. 

Per evitare l’esclusione dai piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 è stato previsto l’ampliamento da 10 a 18 del numero di rate anche non consecutive oggetto di mancato pagamento.

Le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e quelle relative a richieste presentate fino al 31 dicembre dell’anno in corso saranno considerate decadute in caso di mancato pagamento delle ordinarie 10 rate anche non consecutive.

Nuova occasione per i contribuenti decaduti

Il decreto fiscale ha previsto, inoltre, la possibilità di un nuovo accesso alla definizione agevolata per i contribuenti che non hanno rispettato i termini di pagamento delle rate del 2020 fissati dal decreto sostegni-bis.

Queste rate non versate potranno essere pagate in unica soluzione, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021, entro il prossimo 30 novembre, scadenza per la quale sono ammessi 5 giorni di tolleranza e che quindi, secondo il nuovo calendario, farà sì che il versamento possa essere effettuato entro il 6 dicembre (il 5 dicembre è domenica).

Dovranno quindi essere saldate per intero, entro il 30 novembre 2021, le rate riferite alle tre misure di pace fiscale attualmente vigenti:

• le rate della rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse Ue scadute

  • il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2020;
  • e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2021;

• le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo, il 31 luglio del 2020 e il 31 marzo, e il 31 luglio del 2021.

Per eseguire i versamenti possono essere utilizzati i bollettini contenuti nella comunicazione delle somme dovute che hanno già, anche se le date sono diverse da quelle originarie.

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