NUOVI CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Da 1° gennaio 2018 la Guardia di Finanza ha a disposizione un nuovo e più aggiornato strumento operativo per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
E’ infatti entrato in vigore il” MANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI “(in sintesi: Circolare 1/2018, disponibile sul sito istituzionale www.gdf.gov.it) che può essere definita una ponderosa raccolta di istruzioni (4 volumi per oltre 1200 pagine complessive) di indirizzo dell’azione di servizio dei reparti del Corpo, volte alla revisione e all’aggiornamento delle precedenti edizioni del 1976, 1981,1988, 1998 e 2008.
E’ interessante segnalare che sulla base di queste ultime disposizioni, ora revisionate, sono stati complessivamente eseguiti oltre 882.000 interventi, distinti tra verifiche e controlli
In un quadro generale connotato da radicali cambiamenti nel sistema tributario nazionale e da una economia sempre più globale e digitale, era necessario uno scrupoloso lavoro di aggiornamento delle modalità operative vista la mutazione dei riferimenti legislativi, della giurisprudenza e della prassi tributaria, anche di matrice sovranazionale.
Il patrimonio di competenze e capacità affinate, integrato con le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate – che ha fornito indicazioni trasfuse nel documento – hanno così dato vita ad un Manuale che va ad inserirsi armonicamente nella fase attuativa dell’importante riforma fiscale varata con la Legge 11 marzo 2014, n. 23, voluta per realizzare un profondo cambiamento di carattere culturale nel rapporto fra Amministrazione fiscale e cittadini
In sintesi, riteniamo in questa sede di richiamare l’attenzione di alcuni profili di rilevante novità.
La nozione di “controllo”
In primo luogo è stata modificata la nozione di controllo, che consiste in un’attività ispettiva, tendenzialmente più circoscritta nei contenuti istruttori rispetto alla verifica, finalizzata, in linea di principio, al riscontro di violazioni tributarie riguardanti specifici atti di gestione (ovvero un complesso omogeneo di atti di gestione) oppure irregolarità già delineate negli elementi essenziali, la cui rilevazione non richiede particolari approfondimenti istruttori (es. verbalizzazioni basate su elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria ed economico – finanziaria).
La selezione dei soggetti
Sono state poi fornite puntuali indicazioni in tema di selezione dei soggetti da sottoporre a verifica o controllo, che mirano a valorizzare sempre più le informazioni derivanti dall’utilizzo delle banche dati, da indagini di polizia giudiziaria, dall’attività di intelligence, dall’analisi di rischio e dal controllo economico del territorio.
Banche dati e applicativi
A proposito di banche dati ed applicativi utilizzabili si segnalano Ancore (Analisi dei collegamenti e delle relazioni), Radar (Ricerca e analisi decisionale per l’accertamento dei redditi), Arca web (Analisi di rischio contribuenti anomali), Sonore (Soggetti non residenti) Cete (Controllo economico del territorio), Merce (Monitoraggio e rappresentazione del commercio estero), il Sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie (CO) e lo Spesometro integrato.
Analisi degli adempimenti e strumenti investigativi
Emerge inoltre una dettagliata analisi degli adempimenti operativi ai fini della trasmigrazione nel procedimento penale di dati e notizie acquisiti nell’ambito di istruttorie fiscali, anche internazionali, integrata con indicazioni operative in tema di violazioni dipendenti da operazioni abusive, da valutazioni o da interpretazione delle norme tributarie.
Sono pure approfonditi gli strumenti investigativi utili alla ricerca e all’assicurazione delle fonti probatorie di reati tributari (intercettazioni, perquisizioni, sequestri) ed esaminati i rapporti (con esemplificazioni pratiche) tra delitti tributari e taluni reati a sfondo economico-finanziario, nonché le interrelazioni tra evasione fiscale e fenomeni di riciclaggio/autoriciclaggio.
Non sfuggono all’esame anche gli effetti derivanti dall’applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti (231/2001), con particolare riguardo a taluni reati presupposto (false comunicazioni sociali, (auto)riciclaggio, associazione per delinquere, anche a carattere transnazionale).
Le modalità di aggressione patrimoniale
Di interesse è il focus che il Manuale riserva alle modalità di aggressione patrimoniale sia attraverso il sequestro preventivo e confisca per equivalente, sia mediante utilizzo della normativa antimafia. E su questo versante non potevano mancare la definizione dei contenuti e dei presupposti per la richiesta di misure cautelari reali e l’illustrazione di un percorso operativo
Ricerca e acquisizione di documenti informatici
Circa la ricerca e l’estrazione di documenti informatici è stata ribadita l’assoluta importanza di procedere a tale forma di acquisizione degli elementi utili alle attività di natura tributaria, suddividendone l’esecuzione in diverse modalità in relazione alla complessità dell’attività da svolgere. In tale ambito è stato disposto l’impiego dei militari in possesso della qualifica in Computer Forensics e Data Analysis (soprattutto) quando la verifica riguardi contribuenti che adottano sistemi digitali complessi, ovvero che operano nel segmento della c.d. economia digitale oppure che possano celare la contabilità nei sistemi cc.dd. Cloud.
Il contraddittorio con il contribuente
In tema di contraddittorio con il contribuente nel corso della verifica, in linea con i principi fissati dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza domestica (costituzionale e di legittimità), è stato previsto che i verificatori procedano sempre alla sua instaurazione così da porre il contribuente nelle migliori condizioni per rispondere alle richieste formulategli e/o per fornire elementi probatori a suo discarico.
Le implicazioni penali
In ordine alle implicazioni penali delle verifiche e dei controlli, allo scopo di salvaguardare l’utilizzabilità del processo verbale di constatazione in dibattimento, sono state recepite le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, 22 settembre 2016, n. 39379) secondo cui l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 220 disp. att. c.p.p. sorge, anche prima della conclusione della verifica, in presenza di fatti «potenzialmente» integranti un reato (sia esso di natura dichiarativa o meno)
E’ stato tuttavia precisato che, laddove nel corso o al termine della verifica non si renda necessario eseguire atti di p.g. assistiti da garanzie difensive (perquisizioni, sequestri, ecc.), nel processo verbale di constatazione non dovrà farsi menzione dei riflessi penali delle violazioni contestate al contribuente, allo scopo di non pregiudicare la riservatezza e gli sviluppi dell’indagine penale
Sulla possibilità di “integrazione/riesame degli atti della verifica” eseguita da reparti della Guardia di Finanza, in linea di principio, è stata sancita la loro non sono assoggettabilità ad autotutela in ambito tributario in considerazione della loro natura endoprocedimentale e della loro inattitudine a produrre, in via autonoma e immediata, effetti giuridici pregiudizievoli per il contribuente al quale sono rivolti (art. 1 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 e art. 13 dello Statuto del Contribuente).
Pur tuttavia, in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi che delineano una nuova rappresentazione della complessiva posizione fiscale ricostruita in esito all’attività ispettiva in senso più favorevole al contribuente, questi ultimi saranno considerati e adeguatamente approfonditi nella prospettiva di essere partecipati tempestivamente alle competenti articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, affinché l’Ufficio impositore sia posto nella migliore condizione di esercitare la propria funzione in modo legittimo e senza recare ingiusti danni al contribuente.
L’attività antiriciclaggio
Circa l’utilizzo degli elementi acquisiti nell’attività antiriciclaggio, il Manuale sottolinea l’indirizzo operativo della sistematica valorizzazione del patrimonio informativo acquisito nel contesto dell’attività antiriciclaggio (soprattutto tenuto conto del nuovo scenario di riferimento per effetto dell’attuazione della cosiddetta “IV Direttiva Antiriciclaggio”), analizza puntualmente la portata applicativa dell’art. 9, comma 9 del novellato D.Lgs. 231/2007 (secondo cui “i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti”) e fissa termini e modalità di trasferimento delle informazioni, dati e notizie derivanti dall’approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette nell’attività ispettiva di carattere fiscale.
Conclusioni
In conclusione, l’iniziativa della Guardia di Finanza realizza l’adeguamento alle direttive impartite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con gli Atti di indirizzo per la definizione delle priorità politiche e persegue l’obiettivo di sostegno sia agli strumenti volti ad incentivare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari sia ai nuovi strumenti di definizione messi a disposizione dei cittadini (ravvedimento operoso «allargato», adempimento collaborativo e voluntary disclosure), in piena coerenza con i principi della legge delega per la riforma del sistema fiscale e del rinnovato rapporto fisco – contribuente.
Inoltre rafforza il coordinamento sia strategico sia operativo con l’Agenzia delle Entrate, sempre più orientata all’assistenza al contribuente, in una posizione marcatamente complementare al Corpo, destinato al contrasto alla grande evasione e alle frodi, in coerenza con le indicazioni rivolte all’Italia dalle istituzioni internazionali (linee guida OCSE e country reports del FMI).