FISCALITA LEGGE

Nuova tassazione sostitutiva per le mance

L’articolo 51 del DPR 917/1986 (TUIR) stabilisce che il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

La legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti: nello specifico è prevista, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle cifre elargite dai clienti a titolo di liberalità, le cosiddette mance, e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture alberghiere e negli esercizi che operano nel settore della ristorazione. La circolare 26/2023 ha fornito dei chiarimenti in merito al trattamento integrativo speciale, disciplinato dal decreto legge 482023 (decreto lavoro, convertito dalla legge 85/2023), a favore dei lavoratori del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale.

Quali requisiti

Con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori del settore privato, al posto della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente è previsto il nuovo regime di tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

I requisiti soggettivi per fruire del regime sostitutivo sono tre:

– titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato dei comparti economici indicati;

– percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

– assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Detto che le mance percepite sono soggette a una tassazione sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, la circolare n. 26 chiarisce che la base di calcolo sulla quale si applica il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi. Le liberalità in questione, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono conteggiate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ma comunque rilevano sempre per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Adempimenti di sostituto d’imposta e lavoratore

L’imposta sostitutiva viene applicata dal datore di lavoro, che deve tener conto delle mance ricevute tramite mezzi di pagamento elettronici e in denaro. Se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente applica direttamente l’imposta sostitutiva, in caso contrario l’applicazione avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nello stesso anno precedente.

Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica le mance assoggettate a imposta ordinaria e quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore. Tuttavia, se il sostituto rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia di quest’ultimo può applicare la tassazione ordinaria, informandone il dipendente.

Il lavoratore, invece, è tenuto a comunicare al sostituto:

a) l’inesistenza del diritto a fruire del regime sostitutivo nel caso in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro superiori a 50.000 euro, se conseguiti presso datori di lavoro diversi; b) ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili, l’importo del reddito percepito per le prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance da questi assoggettate a imposta sostitutiva.

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