Nulla e non inesistente la notifica di un atto processuale di un operatore postale privato senza titolo abilitativo
IMU – Notifica atti tributari – Accertamento – L. n. 124 del 2017 – Operatore postale privato – Mancanza di titolo abilitativo – Nullità sanabile – Impugnazione destinatario – Regime post legge 124/2017 – Conseguenze – Nullità – Sanatoria – Condizioni – Disconoscimento – Ammissibilità
La Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 3841 del 15 febbraio 2025, tornando sul tema della insistenza della notifica dell’avviso di accertamento, ha dato continuità all’indirizzo consolidato che ravvisa una nullità sanabile e non l’inesistenza della notifica, riaffermando quanto precedentemente asserito dalle Sezioni Unite della stessa Corte “ … La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l’introduzione della L. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell’atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento” (Sez. 5 – Ordinanza n. 30901/2024 e Sentenza SS.UU. n. 29/2020).
Conseguentemente, la notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è considerata nulla.
La normativa italiana prevede che le notifiche di atti processuali debbano essere effettuate da soggetti autorizzati, come gli ufficiali giudiziari o gli operatori postali abilitati; se un operatore postale privato non ha il titolo abilitativo necessario, la notifica non può considerarsi valida e, di conseguenza, l’atto notificato non produce effetti giuridici.
Da sottolineare, in particolare, che tra i motivi di ricorso viene infatti eccepita la inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, in quanto eseguita da poste private, senza licenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato accolto ma lo specifico motivo viene ritenuto infondato: nel caso specifico, rileva la Corte, la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impugnato l’avviso.
Storicamente, il 2016 ha segnato un traguardo interpretativo importante in tema di notificazione degli atti giudiziari, grazie al duplice intervento delle SS. UU. (nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016) che ha fugato molti dubbi sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notifica, individuando un criterio distintivo più chiaro, univoco e sicuro, richiamando l’unica norma che si occupava dell’invalidità della notificazione, contenuta nell’art. 160 c.p.c., a mente del quale “… la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”.
Il riferimento all’art. 156 c.p.c. contenuto nella norma citata, assumeva per le Sezioni Unite centrale rilievo in quanto in base a tale disposizione “… non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge; può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
L’inesistenza non era, dunque, un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto.
In seguito le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza n. 299/2020, affermando che l’operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna e che, in sintesi, le raccomandate e la posta in genere pervenute tramite un operatore privato sono inesistenti.
Resta comunque di rilievo la questione posta dalla sezione tributaria rimettente, che aveva ravvisato una questione di massima di particolare importanza attinente proprio al regime della notificazione, avvenuta a mezzo di servizio postale privato e sollevando il quesito ripercorrendo la normativa che ha regolamentato nel tempo tale complessa problematica, a partire dall’art. 4, D.Lgs. 261/1999, fino ad arrivare alla riforma della legge 124/2017, che lo ha definitivamente abrogato, optando per la liberalizzazione totale dei servizi postali.
L’art. 4 citato, in origine, stabiliva come il fornitore del servizio universale (Poste Italiane) fosse l’unico soggetto a cui affidare la riserva esclusiva “degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”. A seguito di modifica normativa, avvenuta con il D.Lgs. 58/2011, il legislatore prevedeva che la riserva del servizio universale (Poste Italiane) poteva dirsi disposta nei casi di “… notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni”. In altre parole, e sebbene già vi fosse un chiaro andamento verso la liberalizzazione dei servizi a livello comunitario, come da direttiva 2008/6/CE, il legislatore nazionale, per esigenze di ordine pubblico, imponeva che fossero riservati in via esclusiva al fornitore universale, cioè a Poste italiane, “tra l’altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari”.
Il vero adeguamento a quelli che sono i principi cristallizzati nella direttiva 2008/6/CE, si è avuto con l’art. 1, comma 57, della legge 124/2017 e l’inserimento del secondo capoverso del comma 2 dell’art. 5 sul rilascio delle licenze individuali: solo con tali norme, si ripete, si è ottenuta la totale liberalizzazione dei servizi, salva la sussistenza di licenze abilitative.
Tornando alla normativa post riforma D.Lgs. 58/2011 e ante la legge 124/2017, il legislatore nazionale optava per una particolare cautela ben intesa dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione di quegli anni, ove si rinunciava difficilmente alla riserva del servizio universale stante il fatto che, “… Nel contesto così delineato la giurisprudenza civile di questa Corte sottolinea che, nel regime precedente alla novella del 2017, l’operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso”(Cass. n. 2035/2014).
In tale ottica l’evoluzione giurisprudenziale, pressoché costante, riteneva gli effetti dell’utilizzo di poste private per la notifica di atti giudiziari del tutto invalidanti, considerando la notifica e l’atto stesso come inesistenti.
Di contro, la mancanza della licenza, e del correlativo status, come dalla giurisprudenza di questa Corte, non consentiva di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, per cui l’operatore che non ne fosse munito non era dotato di poteri certificativi. L’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si univa, nella specie, al sicuro pervenimento dell’atto al destinatario.
La necessità di assicurare l’effettività della funzione probatoria dell’invio raccomandato, presidiata dall’art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 261/99, rappresentava l’esigenza di ordine pubblico che sosteneva la scelta di riservare in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati concernenti le procedure giudiziarie, come pure quelle amministrative, prima del D.Lgs. 58/2011 (v. Cass., n. 26704/2014). Pertanto, e seguendo queste considerazioni, si è ritenuta inesistente e non sanabile la notificazione di atti processuali eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste italiane, ma da un operatore di posta privata (ex multis v. Cass. n. 2262/2013; n. 29021/2014; n. 19467/2016; n. 11473/2017; n. 16628/2017).
In realtà e sintetizzando, affinché le notifiche effettuate tramite poste private abbiano valore legale, è necessario possedere una licenza abilitativa stabilita di concerto con AGCOM e Ministero della Giustizia.
Ciò significa che, nonostante la legge 124/2017 all’art. 1, comma 57, lett. b), abbia abrogato l’art. 4 del D.Lgs. 261/1999 – che riservava esclusivamente a Poste italiane, con un’ampia dizione, “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie” – con decorrenza dal 10 settembre 2017, liberalizzando i servizi postali, fino a quando non saranno rilasciate le licenze individualirelative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte della AGCOM, gli operatori privati non saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali: pertanto, le notifiche effettuate da poste private sono inesistenti e insuscettibili di sanatoria.
Occorre sin d’ora precisare che nel processo tributario le notificazioni sono eseguite, in primo luogo, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (art. 16, comma 2, D.Lgs. 546/1992), tra le quali vi è l’art. 149 c.p.c., che consente la notificazione a mezzo del servizio postale in base alle regole dettate dalla legge 890/1982. La notificazione non può essere allora considerata come un requisito di esistenza e di perfezionamento dell’atto che ne è oggetto, con la conseguenza che, anche a fronte di una inesistenza della notificazione, non derivi una inesistenza dell’atto: “… quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente (…) (cfr. Cass. 15 gennaio 2015, n. 654, 24 aprile 2015, n. 8374, 30 gennaio 2018, n. 2203; 24 agosto 2018, n. 21071)”.
La seconda argomentazione, che l’ordinanza interlocutoria poneva a fondamento dei propri dubbi, riguardava “… il radicale ridimensionamento della categoria dell’inesistenza della notificazione ridotta in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l’attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione; di modo che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità”. Ciò premesso, tuttavia, nella normativa nazionale ante e post direttiva 2008/6/CE, Poste italiane rimane l’unico soggetto cui delegare il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti processuali “e ciò si correla all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all’attestazione di attività compiute da pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni”.
Da qui son sorti i dubbi del Supremo Collegio, espressi con l’ordinanza n. 21098/2022, nella quale veniva affermato che “questa nozione d’interesse pubblico si risolve in una petizione di principio, perché identifica la conseguenza dello status di una categoria di operatori postali e quindi il vantaggio loro attribuito, con la giustificazione oggettiva dell’attribuzione, rendendo così di fatto non chiare le esigenze di ordine pubblico giustificative della riserva a Poste Italiane[ …]Tali dissertazioni costituiscono la base per arrivare a sostenere che “la circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato e ha mantenuto in capo a Poste italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali non può conferire loro la forza di sistema, nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l’attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell’operatore postale privato”.
Dunque, il Collegio Supremo arrivava a escludere la completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanziava l’inesistenza giuridica, senza tuttavia escluderne la difformità dalla normativa vigente ante riforma 2017, che si sostanziava nell’assenza del titolo abilitativo (licenza per le poste private).
Va , infine, che secondo la giurisprudenza prevalente la sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato, si concretizza nella regola per cui qualsiasi nullità (ma non inesistenza) della notificazione è sanata quando si ha la prova dell’avvenuta comunicazione (anche se irrituale) e della conoscenza dell’atto da parte del soggetto cui è diretto.
Il principio del raggiungimento dello scopo si collega a quello delle nullità delle notifiche, essendo la sanatoria un limite all’invalidità.
L’inesistenza della notifica si verifica solo quando la notifica esce dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.
Al riguardo appare pienamente significativa la recente pronuncia, n. 30901/2024, con la quale gli Ermellini avevano affermato che la notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l’introduzione della legge 124/2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell’atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo a una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento.
Tanto premesso e ritornando alla vicenda in dibattimento, essa ha origine quando i giudici tributari di seconda istanza respingono l’appello proposto dalla contribuente, con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo contrario all’avviso di accertamento per IMU relativo agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP).
La parte contribuente allora ricorreva per cassazione con sei motivi di ricorso, nei quali essenzialmente, e per quello che qui interessa, si lamentava dell’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, in quanto eseguita da poste private, senza licenza, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
I Supremi Giudici respingevano questo specifico motivo, affermando invece che: “… Infondato anche il quinto motivo sulla inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento in quanto eseguito da poste private prive di autorizzazione. Deve darsi continuità all’indirizzo consolidato di questa Corte che ravvisa una nullità sanabile e non l’inesistenza della notifica: “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l’introduzione della L. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell’atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento” (Sez. 5 – Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024, Rv. 673125-01). Conseguentemente la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impugnato l’avviso”.
Corte di Cassazione – Ordinanza 15 febbraio 2025, n. 3841
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 19458/2023 R.G. e 19466/2023 R.G., proposti da:
(Omissis) elettivamente domiciliata in (Omissis) presso lo studio dell’Avv. (Omissis)
rappresentata e difesa dall’Avv. (Omissis), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Comune di (Omissis)
– Intimato –
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Basilicata n. 68/2023 depositata il 17/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.
Svolgimento del processo
1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento per IMU 2014 (immobili detenuti dalla contribuente ATER, per Euro 259.763,00 complessivi); 2. ricorre per cassazione la contribuente con sei motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria di discussione;
3. il Comune è rimasto intimato;
4. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rinnovo della notifica al Comune o, in subordine, di accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente si deve riunire al presente ricorso (n. 19458/23 rg) quello di cui al n. 19466/2023rg., in quanto i due ricorsi sono proposti avverso la stessa decisione di secondo grado (art. 335 cpc).
Nei ricorsi così riuniti risultano fondati il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo (omesso esame del motivo di appello relativo all’accertamento della natura di alloggi sociali degli immobili tassati, art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 112 e 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. sulla necessità della dichiarazione per l’esenzione, omesso esame;
violazione e falsa applicazione dell’art. 13, secondo comma, lettera b, d. L. n. 201 del 2011 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
il primo motivo è infondato (vizio della motivazione della sentenza, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);
anche il quinto motivo risulta infondato, (inesistenza della notifica, dell’avviso di accertamento, in quanto eseguita da poste private, senza licenza, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
La sentenza, pertanto, deve cassarsi con rinvio, in relazione ai motivi accolti, per nuovo esame da parte della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
1. 1. Infondata la questione posta dalla Procura Generale, in quanto dalla lettura del fascicolo dell’appello (con il P.T.T., processo tributario telematico) emerge che il Comune era costituito tramite il funzionario – Giuseppe Callà – e, conseguentemente, la notifica diretta al Comune risulta valida.
2. Deve premettersi che non tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale possono fruire dell’esenzione IMU, ma solo quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale” secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (“In tema di IMU, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di Giurisprudenza “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)”, Sez. 5 – Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024, Rv. 671391–01; vedi anche Cassazione 2024, n. 14516).
3. La tesi della ricorrente, invece, è di considerare esente da IMU qualsiasi immobile di proprietà dell’ente a prescindere dalle sue caratteristiche e dalla destinazione permanente ad abitazione principale degli assegnatari. Del resto, è la stessa norma che prevede espressamente e chiaramente che l’imposta municipale propria non si applica “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008” (art. 13, comma 2, lett. b, del d. L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013); mentre al comma 10 dell’articolo citato si prevede espressamente e chiaramente che la detrazione di 200,00 Euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale “si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati”. Il sistema normativo risulta chiaro nel differenziare le due ipotesi e, quindi, non può trovare applicazione la tesi prospettata nel ricorso introduttivo dell’esenzione per tutti gli immobili di pertinenza dell’ente, a prescindere dalla prova della loro condizione oggettiva di “alloggi sociali”. Prova che spetta alla contribuente trattandosi di una esenzione (vedi Sez. 5 – Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 – 01).
4. Fatte queste brevi premesse si deve rilevare che la sentenza non ha compiuto nessuna analisi concreta sulla ricorrenza o no per gli immobili della ricorrente della caratteristica degli alloggi sociali; caratteristica che deve essere accertata in concreto per ogni singolo immobile: “In tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l’esenzione prevista dall’art.13, comma 2, lett. b, del D.L. medesimo, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel D.M. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi” (Sez. 5 – , Ordinanza n. 27529 del 23/10/2024, Rv. 672729 – 01). Conseguentemente si configura il vizio denunciato, di omesso esame, nel secondo e terzo motivo di ricorso.
5. Anche il quarto motivo risulta fondato (violazione dell’art. 112 e 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ. sulla necessità della dichiarazione per l’esenzione, omesso esame). Questa Corte di legittimità ha ritenuto non necessaria la dichiarazione IMU per la spettanza dell’esenzione: “L’esenzione dell’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel D.M. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art.13, comma 2, lett. b, D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L.n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall’ 2, comma 5- bis, del D.L. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla L. n. 124 del 2013)” (Sez. 5 – , Sentenza Giurisprudenza n. 23680 del 28/10/2020, Rv. 659477 – 01; vedi anche Sez. 5, dell’11 ottobre 2024, depositata il 5 dicembre 2024, n. 31214).
La distinzione, anche ai fini dell’obbligo della dichiarazione, deve essere fatta tra gli alloggi sociali (art. 2, quarto comma, d. L. n. 102 del 2013, che non pagano l’imposta al pari della prima abitazione – equiparati-) e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (comunque denominati) che scontano l’IMU, anche se con la riduzione prevista. L’art. 2, comma 5- bis, d. L. n. 102 del 2013 prevede la dichiarazione solo per questi ultimi e non per gli alloggi sociali (equiparati alla prima abitazione). La previsione della dichiarazione solo per la seconda categoria di immobili comporta la conseguenza della spettanza dell’esenzione totale senza necessità di onere di dichiarazione. In pratica, si discute di esclusione dell’imposta per gli alloggi sociali, impropriamente denominata “esenzione”; in definitiva si applica la stessa disciplina per l’abitazione principale (con esclusione totale dell’imposta, ovvero non soggetta ad imposta), che non necessita di dichiarazione (“In tema di ICI, in seguito all’informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d’imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico” Sez. 5 – Ordinanza n. 37505 del 22/12/2022, Rv. 666596 – 01; per l’ICI, ma valevole anche per IMU, stessa ratio).
6. Il primo motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, la sentenza (in una lettura complessiva) risulta motivata, anche se succintamente e con il richiamo alla motivazione della decisione di primo grado. Infatti, in tema di motivazione meramente apparente o mancante della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: “In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove Giurisprudenza i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno rigettato lo stesso per mancanza dei requisiti previsti dalle norme per l’esenzione. Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione della sentenza, impugnata.
7. Infondato anche il quinto motivo sulla inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento in quanto eseguito da poste private prive di autorizzazione. Deve darsi continuità all’indirizzo consolidato di questa Corte che ravvisa una nullità sanabile e non l’inesistenza della notifica: “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l’introduzione della L. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell’atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell’operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento” (Sez. 5 – Ordinanza n. 30901 del 03/12/2024, Rv. 673125 – 01).
Conseguentemente la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impugnato l’avviso.
P.Q.M.
– Decidendo nei ricorsi riuniti;
– accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo, rigetta il primo ed il quinto motivo e cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025
