Novità per superbonus e comunicazione del credito
E’ ufficiale: dopo il recente comunicato stampa del Ministero dell’economia del 30 marzo, che ne anticipava i contenuti, lo scorso 5 aprile il Senato ha approvato in via definitiva il testo della legge di conversione del decreto legge 11/2023, che aveva bloccato le cessioni del credito per il superbonus 110% e i bonus edilizi con effetto dal 17 febbraio 2023. Sono molte e significative le modifiche apportate al meccanismo di cessione dei crediti edilizi: tra queste, l’abrogazione dei vecchi meccanismi di cessione, il divieto di acquisto dei crediti per le PA, la conversione dei crediti acquisiti dalla banche in Btp, le modifiche alla responsabilità solidale e la documentazione necessaria per eliminarla e quelle alla remissione in bonis per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito.
Villette e unifamiliari
Tra le numerose novità approvate nel testo, la scadenza del superbonus per le villette e le abitazioni unifamiliari viene prorogata dal 31 marzo al 30 settembre, per i contribuenti che hanno realizzato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo alla data del 30 settembre 2022, rinvio che regala ai contribuenti sei mesi in più per pagare tramite bonifico la conclusione dei lavori.
La cessione dei crediti incagliati
Un’altra novità: è possibile utilizzare la remissione in bonis nel casi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti relativi a spese sostenute nel 2022 anche oltre la scadenza prevista il 31 marzo 2023. In riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi – spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese degli anni 2020 e 2021 – il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate era fissato al 31 marzo 2023, può avvalersi della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione a favore di banche, intermediari finanziari, finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia si è concluso dopo il 31 marzo 2023. In sostanza, chi non ha ancora trovato un acquirente per i propri crediti, per regolarizzare la situazione ha tempo fino alla nuova scadenza del 30 novembre 2023, data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi: entro tale si potrà effettuare l’adempimento previo pagamento di una sanzione di 250 euro. In questo modo l’agevolazione sarà fruibile anche a chi non ha ancora trovato un acquirente e non ha sufficiente capienza fiscale per detrarre dell’imposta gli importi relativi al superbonus. Per la effettiva cessione del credito si dovrà aspettare che questo sia effettivamente nel cassetto fiscale, requisito richiesto dalle banche che hanno annunciato la ripresa dell’acquisto delle somme. La possibilità è prevista non solo per gli interventi che rientrano nel superbonus ma anche per quelli di rimozione delle barriere architettoniche e per quelli che rientrano nel sismabonus.
La detrazione in 10 anni
Per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, con la comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, è prevista la possibilità di spalmare la detrazione del 110% in 10 anni, anziché i 4 previsti originariamente, con 10 rate annuali dello stesso importo: si tratta di una scelta irrevocabile, che deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi non di quest’anno ma del prossimo, relativa all’anno d’imposta 2023, quindi nel 730/2024 o modello PF/2024. Per le nuove ristrutturazioni di una villetta, il superbonus sarà “limitato” al 90%.
Trasformazione dei crediti in Btp
I crediti che eccedono la capienza fiscale di banche e assicurazioni potranno essere trasformati in Btp. È stata infatti approvata la possibilità di trasformare gli importi pagati nell’anno 2022 che superano la capienza fiscale in buoni del tesoro pluriennali di almeno 10 anni di durata, a partire dal 2028; potranno recuperare le somme in 10 anni i soggetti che acquistano i crediti, quindi banche e assicurazioni. Il primo utilizzo, dunque, consentito nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta utilizzati in compensazione nello stesso anno, potrà esser fatto per le emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Le altre misure Nel testo licenziato si trovano anche altre misure, tra le quali la riattivazione della cessione del credito per gli enti del Terzo settore, Onlus e cooperative, edilizia popolare, Iacp, edilizia libera per cantieri già iniziati al 16 febbraio 2023, ecc. Infine, sono state approvate norme di interpretazione autentica, alcune delle quali con valenza retroattiva per limitare futuri contenziosi, come la facoltà (e non l’obbligo) di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus e di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese per l’apposizione del visto di conformità. E ancora: remissione in bonis, per sismabonus e super sismabonus, nei casi di presentazione dell’allegato B dopo il deposito del titolo edilizio o dell’inizio dei lavori; calcolo del limite di 516.000 euro in relazione a ogni contratto di appalto e di subappalto; in caso di variazioni sulla Cila, per le scadenze si deve considerare la presentazione della prima comunicazione asseverata; in materia di antiriciclaggio, viene previsto che gli intermediari che appongono il visto di conformità per le cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi sono liberati dall’attestazione sull’antiriciclaggio, per cui restano obbligati solo i soggetti cedenti se sottoposti alla specifica disciplina e individuati all’articolo 3 del D.lgs. 231/2007.