Novità per la compensazione con F24: servizi telematici e iscrizioni oltre i 100.000
Nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione, la disciplina delle compensazioni di crediti è stata di recente oggetto di modifiche, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto-legge 394/2024 (decreto Agevolazioni), in vigore dal 1° luglio.
Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità, in particolare:
a) sull’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, anche per i crediti maturati nei confronti di Inps e Inail;
b) sull’esclusione della compensazione orizzontale, fra tributi diversi, in presenza di iscrizioni a ruolo di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.
Obbligo generalizzato di utilizzo
Finora, anche per finalità di controllo, i versamenti che prevedevano l’utilizzo dell’istituto della compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997) potevano essere effettuati:
– esclusivamente mediante i servizi telematici delle entrate, nei casi di saldo finale di importo pari a/ zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
– anche mediante i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, nei casi di saldo finale di importo positivo.
Per effetto delle modifiche apportate, tutti i versamenti unitari da eseguire mediante l’utilizzo di crediti di qualsiasi natura e importo in compensazione, dal 1° luglio 2024 (il 30 giugno era domenica) devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.
L’obbligo scatta, quindi, anche se la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a saldo zero, anche per la compensazione “verticale” – nell’ambito dello stesso tributo – nel caso in cui venga esposta nel modello F24.
In caso di compensazione e saldo maggiore di zero, quindi, quando la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici delle Entrate, non rilevando:
– l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati;
– l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.
Rispetto alla natura dei crediti, è vietata la compensazione, oltre che dei crediti relativi alle imposte erariali (maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’imposta di registro), del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno, del credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Industria 4.0), dei crediti relativi a bonus edilizi e degli altri crediti di natura agevolativa.
La soglia di 100.000 euro
L’altra novità consiste nella introduzione di una “inibizione alle compensazioni”, stabilendo un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti.
La nuova norma stabilisce che è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e anche iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali:
– i termini di pagamento siano scaduti;
– non siano in essere provvedimenti di sospensione;
– non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Riguardo a quanto sopra esposto viene fatta eccezione se i crediti maturati sono nei confronti di Inps e Inail.
Nei casi in cui si supera il limite dei 100.000 euro, non è più possibile procedere con la compensazione orizzontale, quindi fra diverse tipologie di tributi.
Ai fini del raggiungimento del limite dei 100.000 euro, oltre alle imposte erariali e relativi accessori, rilevano: imposte dirette, IVA, imposta di registro e le altre imposte indirette, somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, di crediti non spettanti o inesistenti risultanti da una serie di atti specifici e le somme accessorie, come le sanzioni e gli interessi (sono esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione). Questi importi contribuiscono al raggiungimento della soglia a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere e non siano in essere piani di rateazione.