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Novità per il canone Rai: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Scadrà il 30 aprile il termine per l’invio dell’autocertificazione di non pos- sesso della televisione, unico modo per non pagare il canone Rai, che sarà addebitato direttamente sulla bolletta della luce del contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, in occasione del provvedimento che detta le nuove regole sul canone Rai introdotte dalla legge di Stabilità 2016.

La comunicazione di non possesso della televisione, essendo valida solo per un anno, dovrà essere ripetuta ogni anno. “Essendo stato ormai abolita la possibilità di disdire l’abbonamento tv tramite la pratica del suggellamen- to – si legge sul portale dell’Agenzia – gli unici contribuenti che non paghe- ranno (salvi ovviamente i beneficiari dell’esenzione perché over 75 anni
e con un reddito inferiore a 6.713,98 euro) saranno coloro che non pos- seggono un televisore, a patto però che lo comunichino all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile”.
Si era discusso su chi potesse o meno pagare il canone e sui motivi per il quale avvenisse tale pagamento: la legge 208/2015 prevede, infatti, che le Entrate attuino un provvedimento congruo per affermare la presunzione in base alla quale tutti gli intestatari di un contratto di energia elettrica debba- no necessariamente essere in possesso di un apparecchio televisivo. Le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni sui cittadini che hanno presentato l’autocertificazione e su quelli appartenenti alla stessa famiglia anagrafica che non devono avere l’addebito in fattura perché pagano con altre modalità o perché un membro risulta esente, sono definite dall’Agen- zia delle Entrate d’intesa con l’Acquirente Unico, la società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici.
Il contribuente che, al contrario, ha una fornitura elettrica ma non una Tv, deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che a sua vol-
ta chiede all’Autorità elettrica di non inserire il pagamento del canone Rai nella bolletta di quell’utenza.
I soggetti in possesso di questi requisiti possono scaricare dal sito dell’A- genzia delle Entrate il modello per richiedere l’esenzione che dovrà essere spedito, insieme a un documento d’identità, a mezzo postale in plico racco- mandato oppure consegnato presso un ufficio territoriale dell’Agenzia. Restano ancora da chiarire le modalità con cui dovrà essere inviata la cer- tificazione che, secondo le stime, dovrebbe riguardare tra le 500.000 e le 800.000 famiglie italiane.
Ricordiamo che, solo per il 2016, il primo pagamento del canone Rai con le nuove modalità avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016, che comprenderà anche le rate relative ai mesi precedenti.
L’importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce ed è do- vuto anche se il consumo di energia elettrica dovesse essere pari a zero: in questo caso, con fatture quadrimestrali invece che bimestrali.

Provvedimento del 24 marzo 2016

Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso pri- vato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello

rai

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

1.1. È approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato mediante il quale, esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, consapevole delle con- seguenze anche penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decre- to, presenta alternativamente:

a) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televi- sivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

b) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun com- ponente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un ap- parecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;

c) una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televi- sione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia ana- grafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;

d) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.

1.2. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1. può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

1.3. La dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. è presentata annualmente e produce gli effetti di cui al punto 3.

1.4. Il modello di cui al punto 1.1. è reso disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it e della RAI www.canone.RAI.it. Eventuali aggiornamenti al modello sono pubblicati nei citati siti internet e ne è data comunicazione.

2. Modalità di presentazione

2.1. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.1. è presentata:

a) direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

b) tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente.

La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. È fatto comunque obbligo ai suddetti intermediari.

– di consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate;

– di conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso;

– di conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

I suddetti documenti sono conservati per l’ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

2.2. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello di cui al punto 1.1. può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

3. Termini di presentazione

3.1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 1.1. possono essere presentate in ogni giorno dell’anno e producono effetti in base alla data di presentazione secondo quanto precisato nei punti successivi.

3.2. In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

3.3. A regime, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.

3.4. I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica ha effetto secondo quanto indicato nei punti precedenti. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze di cui al presente punto 3.4. attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

3.5. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del punto 1.1. ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.

3.6. La dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, di cui alla lettera d) del punto 1.1. ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.

3.7. Le dichiarazioni sostitutive presentate all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV a decorrere dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento si considerano valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del citato DPR n. 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato l’articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, introducendo un’ulteriore presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. Il citato articolo 1, secondo comma, prevede che, per superare la presunzione ivi prevista, a decorrere dall’anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che deve essere presentata all’Agenzia delle entrate con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato il modello di dichiarazione sostitutiva utilizzabile esclusivamente dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e sono definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione stessa. Per il periodo di prima applicazione, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in via telematica o a mezzo del servizio postale, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione. La dichiarazione può essere presentata anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva, infine, può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.

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