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Novità, modifiche e integrazioni per le fatture elettroniche

La legge 205/2017 (art. 1, comma 909) ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). Con successivi provvedimenti, che hanno apportato delle modifiche, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche e per le relative variazioni, sempre utilizzando il Sistema di Interscambio, oltre che per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.

La memorizzazione dei dati

Il decreto legge 124/2019 (art. 14), convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, ha sancito che i file xml delle fatture elettroniche acquisiti vengono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di Finanza, per le attività di istituto;

b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Entrambi gli organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati adottando apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.

Cosa cambia

Con il provvedimento del 24 novembre 2022 (“Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche”), l’Agenzia delle Entrate aggiorna, riscrivendole, le disposizioni che disciplinano le regole tecniche di gestione dei dati nella fatturazione elettronica.

In sostanza, il provvedimento delle Entrate va a modificare e integrare le precedenti disposizioni, al fine di recepire le disposizioni del citato articolo 14, Dl 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, viene stabilito che l’Agenzia memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche “per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente”, file che vengono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali o su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

E’ confermata l’applicabilità delle norme vigenti per quanto riguarda sanzioni, accertamenti ed eventualmente penale nei casi di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;

Nella banca dati anche il metodo di pagamento

In relazione alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per eseguire le attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali, anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, quindi la natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati.

I dati legali vengono cifrati

Con particolare riguardo alle fatture emesse dai soggetti che operano nel settore legale, considerata la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantirne l’inintelligibilità nella banca dati dei file xml, le fatture, dopo essere state individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

Nuovi servizi

Al fine, poi, di ampliare e migliorare la serie dei servizi relativi alla fatturazione elettronica messi a disposizione degli operatori economici da parte dell’Agenzia, sono stati realizzati nuovi servizi per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire di scaricare e acquisire in maniera massiva i dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi resi disponibili al fine del pagamento dell’imposta di bollo. Con l’obiettivo, infine, di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al canale (o ai canali) di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

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