Notifiche fiscali via Pec dal 1° luglio
Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 (n. 120768/2017) sono illustrate e disciplinate le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere la notifica degli atti della stessa Agenzia e dell’agente della riscossione, senza più dover perdere tempo in fila agli sportelli per ricevere tali atti e con la sicurezza di riceverli tutti. La modalità di notifica tramite Pec è in grado di fornire una prova legale dell’avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e del momento in cui questa avviene.
I dati relativi all’indirizzo Pec per la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e con le stesse modalità si possono comunicare la variazione e la revoca dell’indirizzo precedentemente trasmesso. Con la comunicazione dell’indirizzo il richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti presso l’indirizzo di cui è intestatario, presso quello del commercialista, consulente del lavoro o avvocato di fiducia o, ancora, presso quello del coniuge o di un parente/affine entro il quarto grado, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.
L’indirizzo Pec può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Ini-Pec); non possono invece comunicare un indirizzo Pec gli eredi del soggetto deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.
La notifica tramite posta elettronica certificata, quindi, avverrà nei confronti di tutti i titolari di partita IVA, professionisti e imprese e di tutti i privati che facciano espressa richiesta di ricevere le comunicazioni fiscali tramite Pec. Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate e ha l’onere di aggiornarle in caso di variazioni.
Utilizzo e revoca dell’indirizzo Pec
L’indirizzo comunicato dal richiedente può essere utilizzato dalle Entrate per la notifica degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati a partire dal 1° luglio 2017 (art. 60, comma 7, DPR 600/1973). Lo stesso indirizzo può essere utilizzato, dalla stessa data, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di riscossione coattiva mediante ruolo per i carichi allo stesso affidati dagli enti creditori anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
L’agente della riscossione per le notifiche dei propri atti può continuare a utilizzare gli indirizzi Pec comunicati fino al 30 giugno 2017 all’agente stesso dalle persone fisiche non titolari di attività professionale o d’impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo inserito nell’Ini-Pec, salvo che nei casi di:
revoca dell’indirizzo comunicato all’agente della riscossione;
comunicazione dell’indirizzo Pec tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può revocare l’indirizzo inviando all’agente della riscossione un’apposita richiesta con le modalità dallo stesso indicate nel proprio sito internet: in tal caso l’agente avvisa l’interessato dell’avvenuta registrazione della revoca, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio dell’avviso; la comunicazione, la variazione e la revoca dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.
Nel caso in cui la casella Pec risulti piena al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo, oppure se la casella risulta non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notifica degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive: i privati che non richiedono la notifica via Pec continueranno a ricevere la notifica degli atti secondo le modalità tradizionali, quindi raccomandata a/r, messo notificatore o ufficiale giudiziario.
L’indirizzo Pec comunicato non è utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione se il richiedente risulta titolare di un indirizzo Pec inserito nell’Ini-Pec: gli atti possono essere notificati all’indirizzo comunicato con le modalità sopra descritte solo dopo che l’indirizzo risultante dall’Ini-Pec è stato rimosso da tali archivi.
Il servizio telematico per la comunicazione dei dati
Il servizio telematico per la comunicazione dei dati permette di trasmettere le seguenti informazioni:
il tipo di operazione (comunicazione/variazione o revoca dell’indirizzo Pec);
l’indirizzo Pec;
l’intestazione dell’indirizzo al richiedente o agli altri soggetti sopra indicati;
il consenso all’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.Lgs.196/2003).
L’Agenzia delle Entrate invia un messaggio con un codice di validazione all’indirizzo comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente: ultimata la procedura di verifica e i controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe Tributaria.
La registrazione risulta completa quando:
il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio;
il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.