LEGGE

Notifica di multe e atti giudiziari, la liberalizzazione dalla Legge di bilancio

La legge di Stabilità 2018 (n. 205/2017), con il comma 461 è andata a modificare la legge 890/1982, (che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di multe e atti giudiziari) introducendo una serie di novità in materia di riscossione per quanto riguarda le notifiche a mezzo posta. In particolare, il comma 461 sancisce che le modifiche sono finalizzate ad assicurare la completa attuazione al processo di liberalizzazione previsto dall’art. 1, commi 57 e 58, della legge 124/2017 e di assicurare, con decorrenza dal 2018, i risparmi di spesa da esso derivanti, oltre all’efficiente esecuzione del servizio di notificazioni a mezzo posta per quelle penali, civili, amministrative e relative al Codice della strada.

Gli effetti della liberalizzazione traspaiono, tra l’altro, anche dalla sostituzione di termini usati abitualmente per una vita, come “l’ufficio postale” che viene sostituito dal “punto di accettazione dell’operatore postale” e “il modello prestabilito dall’Amministrazione postale” che lascia il posto “al modello approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (Agcom).

La norma ora prevede che il servizio può essere erogato anche da operatori postali privati, a condizione che siano in possesso della licenza appositamente prevista (D.lgs. 261/1999, art. 5, comma 2, secondo periodo).

 

Le altre novità

Per le notifiche in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, indicando i relativi indirizzi, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario: tra i “relativi indirizzi” è compreso anche quello di posta elettronica certificata, se il mittente è obbligato per legge ad averlo, ma comunque, ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento, il mittente non obbligato può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

I moduli utilizzati per la notifica e le buste verdi per gli avvisi di ricevimento dovranno essere conformi al modello approvato dall’Agcom.

Il personale addetto ai servizi di notifica a mezzo posta di multe e atti giudiziari, anche se effettuate da privati, dovrà rivestire la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

L’operatore postale ha la facoltà di richiedere una nuova compilazione dell’avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica e, se il mittente non provvede, può rifiutare l’esecuzione del servizio.

Se le persone abilitate a ricevere il piego per conto del destinatario rifiutano di riceverlo o se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per assenza, inidoneità o assenza delle persone sopra indicate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro della corrispondenza inesitata l’operatore postale deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna, secondo criteri e tipologie definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità e accessibilità richieste dalla natura del servizio. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito l’operatore postale deve dare notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che in caso di assenza del destinatario, dovrà essere affisso alla porta d’ingresso o inserto nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

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Se l’atto viene smarrito

Per lo smarrimento dell’avviso di ricevimento è prevista alcuna indennità all’interessato, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare gratuitamente un duplicato o un altro documento attestante il recapito del piego in formato cartaceo e, inoltre, a farlo avere al mittente.

Quando il mittente ha indicato un indirizzo Pec l’operatore forma una copia su supporto analogico dell’avviso di ricevimento (art. 22, D.lgs. 82/2005) ed entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario trasmette telematicamente la copia dell’avviso al mittente: in alternativa, l’operatore postale genera l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico (art. 21, D.lgs. 82/2005) e lo trasmette secondo le procedure previste. L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia viene conservato presso l’operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.

Per ogni piego smarrito, invece, l’operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Se il destinatario è fallito

L’operatore postale consegna il piego nelle mani del destinatario, anche se questi è dichiarato fallito. Se la consegna non può esser fatta personalmente al destinatario, il piego viene consegnato, nel luogo indicato sulla busta con l’atto da notificare, a una persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché non sia una persona manifestamente affetta da malattia mentale o di età inferiore a 14 anni: in assenza delle persone sopra indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile (tenuto alla distribuzione della posta al destinatario) oppure a una persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna devono essere firmati dalla persona che riceve il piego e quando la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti citati, dal ruolo rivestito, con l’aggiunta, se si tratta di un familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Sull’avviso di ricevimento, che si restituirà subito al mittente in raccomandazione, verranno poi apposti data e firma insieme al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. In caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione, invece, la prova della consegna sarà fornita dall’addetto alla notifica.

 

 

 

 

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