Notifica della cartella esattoriale con modalità alternative
Tributi – Cartella di pagamento – Notifica – Invio diretto, da parte del concessionario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Obbligo di raccomandata dell’avviso di avvenuta notifica – Esclusione
La Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1243 del 17/1/2019 – intervenendo in tema di notifica della cartella esattoriale ha ricordato che la modalità di notifica può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che “in materia d’imposte dirette, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all’ufficio postale opera come mero “nuncius”, sicché la sua identità (o la sua giuridica inesistenza) non incidono sulla validità del procedimento di notificazione”, restando “tale modalità di notifica alternativa a quella di cui alla prima parte dell’art. 26, comma 1, prima parte, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati del tutto affidata al concessionario, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all’ufficiale postale”, per cui è quest’ultimo “a garantire, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato ad essa (in tale ipotesi, il concessionario), a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata (ex multis Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351)”.
La notifica degli atti tributari, come è noto, è disciplinata dagli artt. 137 e ss. del c.p.c. – come ribadito dagli artt. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 60, comma 1, lett. a), DPR n. 600/1973 – il quale prevede una norma derogatoria in caso di irreperibilità assoluta del contribuente nel domicilio fiscale.
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002 n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002 n. 48), ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Infine, rammentiamo che la forma di notifica tradizionale è quella c.d “brevi manu”, con consegna diretta al destinatario, a cui segue quella a mezzo posta con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La procedura ex art. 140 c.p.c. prevede che in caso di irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario. Si ricorda che la notifica via PEC è ammessa solo dove è operativo il Processo Tributario Telematico (dal 15/07/2017 il sistema è applicabile facoltativamente in tutte le Regioni italiane), per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. ord. n. 4066/2017).
In conclusione, analizzando le varie forme di notifica ritenute valide rammentiamo che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto costituisce una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella a mezzo dei soggetti abilitati. Tanto premesso, e tornando al caso di specie, il ricorso denunciava la violazione falsa applicazione degli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e dell’art. 14 della legge n. 890/1982, nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la possibilità, per l’agente della riscossione, di poter effettuare la notifica delle cartelle esattoriali o degli altri atti, come nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo, direttamente a mezzo del servizio postale. La Suprema Corte accoglie il ricorso del concessionario della riscossione, ribadendo che: “…Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo. C. D. ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Il motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e dell’art. 14 della legge n. 890/1982, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilità per l’agente della riscossione di poter effettuare la notifica delle cartelle esattoriali o degli altri atti, come nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo, direttamente a mezzo del servizio postale. Si deduce che il legislatore avrebbe riservato una diversa disciplina per le notifiche a mezzo servizio postale da parte del concessionario, e che è consentita direttamente a quest’ultimo senza l’intermediazione di altri soggetti e senza l’adempimento di ulteriori formalità. In assenza di un richiamo alle previsioni di cui all’art. 149 c.p.c., andrebbe quindi ribadita alla luce della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la validità della notifica dell’atto oggetto di causa. Il motivo è fondato. Ed, infatti, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1304/2017) la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte del prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 sicché la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento)”.
Corte di Cassazione Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1243
Sul ricorso 9237-2017 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINA N 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
PREFETTURA DI GENOVA, COMUNE DI MISERO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 854/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 05/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Equitalia Nord S.p.A., nelle more divenuta Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 639/2014 del 21 agosto 2014 con la quale, in accoglimento dell’oppostone promossa da C.D. avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, per il mancato pagamento di alcune cartelle di esattoriali, per debiti scaturenti da contravvenzioni al Cds, era stata dichiarata l’inesistenza del provvedimento per la stessa inesistenza della notifica, in quanto avvenuta direttamente a mezzo posta ad opera del concessionario per la riscossione.
Nella resistenza dell’appellato, il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 854 del 5 ottobre 2016 ha rigettato l’appello, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado.
La decisione di appello, pur avendo alcuni dubbi in ordine al rispetto della previsione di cui all’art. 342 c.p.c. nella formulazione del motivo di gravame, riteneva che le doglianze della società fossero comunque prive di fondamento. In tal senso reputava corretto l’assunto del giudice di prime cure secondo cui, a mente della previsione di cui all’art. 26 del DPR n. 602 del 1973, le cartelle esattoriali e gli atti autonomamente impugnabili non possono essere direttamente notificati dall’agente della riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con Ric. 2017 n. 09237 sez. M2 – ud. 10-10-2018 -2- avviso di ricevimento, essendo invece sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dal primo comma della norma in esame.
Quindi, dopo avere ricostruito le varie modifiche della previsione succedutesi nel tempo, osservava che l’originaria previsione, a far data dal 1 luglio 1999, ed a seguito della novella di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 46 del 1999, nel far riferimento alla notifica a mezzo posta, aveva cancellato il richiamo alla possibilità che la stessa potesse essere compiuta direttamente da parte dell’esattore, con l’intento quindi di voler escludere che quest’ultimo potesse eseguire direttamente la notifica a mezzo lettera raccomandata.
I vari arresti di legittimità intervenuti sul punto non avevano mai affrontato la questione dell’incidenza sull’interpretazione della norma in esame della novella del 1999, essendosi pronunciati essenzialmente sulla diversa questione delle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento, sicché doveva reputarsi da preferire la soluzione alla quale era pervenuto il giudice di pace in prime cure. Infine, non poteva estendersi agli atti amministrativi sostanziali, quale quello nella fattispecie impugnato, il diverso principio della sanatoria con effetto retroattivo per raggiungimento dello scopo, dettato invece solo per gli atti processuali.
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo. C. D. ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e dell’art. 14 della legge n. 890/1982, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilità per l’agente della riscossione di poter effettuare la notifica delle cartelle esattoriali o degli altri atti, come nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo, direttamente a mezzo del servizio postale.
Si deduce che il legislatore avrebbe riservato una diversa disciplina per le notifiche a mezzo servizio postale da parte del concessionario, e che è consentita direttamente a quest’ultimo senza l’intermediazione di altri soggetti e senza l’adempimento di ulteriori formalità. In assenza di un richiamo alle previsioni di cui all’art. 149 c.p.c., andrebbe quindi ribadita alla luce della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la validità della notifica dell’atto oggetto di causa.
Il motivo è fondato. Ed, infatti, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1304/2017) la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte del prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 sicché la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria in composizione monocratica in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018