FISCALITA

Non sono deducibili i contributi previdenziali versati dagli eredi

Con un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate è stato posto un quesito riguardo la deduzione dal reddito dei contributi previdenziali versati dagli eredi a seguito di successione ereditaria. Il caso è quello di un contribuente 

il cui padre, deceduto di recente, era socio amministratore di una società operante nel settore delle prestazioni di servizi di natura contabile e fiscale e di assistenza in materia societaria e tributaria.

Il quesito nasce dalla circostanza che l’Agenzia, per gli anni di imposta 2011 e 2012, ha emesso degli avvisi di accertamento nei confronti della società, a titolo di IRAP, ai soci, secondo il principio di trasparenza,  a titolo di IRPEF ed agli eredi (figli e moglie) anche a titolo di contributi previdenziali non versati e calcolati sulla quota di reddito eccedente il cosiddetto “minimale” (si tratta di soci a responsabilità limitata iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti), il cui importo è stato oggetto di definizione a seguito di accertamento con adesione. L’istante chiede quindi di sapere se gli eredi possono dedurre dal loro reddito complessivo i contributi previdenziali (art. 10, comma 1, lett, e, del TUIR) che hanno versato a seguito di successione ereditaria, ritenendo che agli eredi spetti la deduzione dal reddito degli oneri previdenziali corrisposti per estinguere il debito contributivo del de cuius.

A fronte di tale versamento potrebbero quantomeno ottenere, in difetto della possibilità di esercitare il diritto di rivalsa, un risparmio dell’imposta dovuta. Inoltre, sempre secondo l’istante, il pagamento dei contributi previdenziali rappresenterebbe un ingiustificato arricchimento da parte dell’INPS, non essendo l’Istituto tenuto a corrispondere agli eredi alcuna controprestazione previdenziale.

Il dettato normativo

In base all’art. 10, comma 1, lett. e), del DPR 917/1986 (TUIR), si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Nel successivo comma 2, secondo periodo, si legge che il contribuente può dedurre tali contributi anche se versati per una delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, suoceri, etc.), fiscalmente a carico.

In linea generale, la deducibilità di una spesa è collegata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) deve rientrare tra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge;

b) deve risultare da idonea documentazione;

c) deve essere effettivamente sostenuta dal contribuente nel periodo di riferimento, secondo il principio di cassa) e nel proprio personale interesse o, in determinate ipotesi, nell’interesse di terzi.

L’art. 10, comma 1, del D.lgs. 241/1997, prevede che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali – eccezion fatta per i coltivatori diretti –  devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RR del Modello Redditi-Persone Fisiche. Come riportato nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi-PF, il quadro RR deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Il successivo art. 18, comma 4, del medesimo decreto, prevede inoltre che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Quindi, sul maggior reddito eventualmente accertato dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei lavoratori autonomi devono essere calcolati e recuperati anche i contributi previdenziali dovuti, se eccedenti il minimale previsto (circolare INPS n. 140/2016).

I contributi versati dagli eredi

Nella Risposta 267 del 18 luglio 2019 viene citata la risoluzione 114/E del 2009, nella quale è stato chiarito che ai fini della deducibilità da parte dell’erede dei contributi previdenziali versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del genitore deceduto, è necessario che l’onere sia stato integralmente assolto dall’erede e che il relativo versamento, anche se effettuato secondo le regole della normativa ereditaria, si ponga in rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede stesso.

Nel caso del presente interpello, l’istante afferma che il versamento in qualità di erede dei contributi previdenziali obbligatori relativi al padre defunto non è avvenuto volontariamente, ma solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo emesso dall’ufficio finanziario competente e che il versamento stesso non è finalizzato al conseguimento di una controprestazione previdenziale in favore degli eredi.

L’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall’istante e quindi la risposta è negativa, poiché  l’istante, il fratello e la madre, in qualità di eredi non hanno alcun interesse, specifico e personale, nel pagare i contributi previdenziali di cui era debitore il de cuius, visto che il versamento non è finalizzato a ottenere un trattamento pensionistico; inoltre il padre deceduto non risulta fiscalmente a carico dei vari eredi.

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