EUROPA FISCALITA

Non residenti con redditi in Italia e detrazioni per i figli a carico

La Risposta n. 207 del 9 luglio 2020, fornita dall’Agenzia delle entrate a fronte di uno specifico interpello, è utile a chiarire diversi aspetti sulla fruizione delle detrazioni d’imposta spettanti per i figli a carico da parte di soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

Nell’istanza il contribuente dichiara di essere residente all’estero da diversi anni, pur avendo la nazionalità italiana e di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, essendo proprietario di due immobili affittati con contratti di locazione regolarmente registrati, per i quali versa l’imposta di registro.

Poiché nel 2017 è diventato padre di due figli, chiede se può beneficiare delle detrazioni d’imposta previste per figli a carico dall’art. 12 del DPR 917/1986 (TUIR).

Residenza fiscale, le tre condizioni

Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, occorre fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.

Nel nostro Paese l’art. 2, comma 1, del TUIR sancisce che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza; il successivo comma 2 considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Le tre condizioni fissate dal Testo unico delle imposte sui redditi sono alternative tra loro: è sufficiente che, per la maggior parte del periodo d’imposta, si sia verificato uno solo dei citati requisiti perché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, è solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento che tale persona può essere ritenuta non residente in Italia.

L’art. 3 del TUIR prevede, poi, che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.

Riguardo all’interpello presentato, l’istante dovrà essere considerato fiscalmente non residente se sarà in grado di provare la contestuale assenza delle tre condizioni sopra citate: in tal caso, in base agli articoli 2 e 3 del TUIR, le persone fisiche fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia in base ai criteri fissati dall’art. 23 del TUIR.

Determinazione dell’imposta e detrazioni (non) spettanti

In tema di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, il successivo art. 24 dispone, al comma 1, che nei confronti dei soggetti non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente, salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo.

In particolare, il comma 3 indica quali sono le detrazioni che possono essere sottratte dall’imposta lorda dovuta dai non residenti, e tra queste non rientrano le detrazioni per carichi di famiglia, delle quali fanno parte quelle per i figli a carico, che sono regolamentate dall’art. 12 del TUIR.

Per questa ragione l’istante non può fruire di quest’ultima forma di detrazione.

Il regime dei “non residenti Schumacker”

Nella Risposta 207 l’Agenzia rileva, inoltre, che il decreto del Ministro dell’Economia del 21 settembre 2015 ha dato attuazione all’art. 7 della legge 161/ 2014 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”), che ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2014, il comma 3-bis all’art. 24 del TUIR, modificato in seguito dall’art. 1, comma 954, lett. c), della legge 208/2015.

La norma in questione, conosciuta come regime dei “non residenti Schumacker”, prevede, in deroga al comma 1 del citato art. 24, che nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che il soggetto stesso non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Esiste poi una ulteriore condizione per accedere al regime Schumacker e, quindi, per beneficiare ai fini IRPEF delle stesse detrazioni dall’imposta e deduzioni dal reddito previste per i contribuenti italiani: la persona deve avere la residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni. E’ soltanto in quest’ultima ipotesi (se ricorrono i requisiti previsti dalla citata disposizione), che il contribuente potrà fruire di deduzioni e detrazioni analoghe a quelle spettanti ai cittadini residenti in Italia, ivi comprese le detrazioni per i carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR.

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