CASSAZIONE

Non è valido l’avviso di accertamento quando è sottoscritto al di fuori dei confini della delega

Tributi – IVA, IRPEF, IRAP – Avvisi di accertamento – Sottoscrizione atto – Delega del Capo ufficio controlli – Mancanza – Vizio di forma –  Potere di firma – Limiti

Nell’ordinanza n. 32386 del 3 novembre 2022 la Corte di Cassazione, occupandosi della validità degli avvisi di accertamento, ha ribadito la

nullità dell’atto, ex art. 42, DPR 600/1973 e 56, DPR 633/1972, nel caso in cui il contenuto della delega di forma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non sia stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, affermando il seguente principio di diritto: “… In tema di sottoscrizione di avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto”. Ne consegue che è invalida la sottoscrizione da parte del capo ufficio controlli, in luogo del capo area accertamento, perché la delega ha delimitato per valore lo scaglione in relazione al quale è attribuito a ciascuno dei due il potere di firmare l’avviso di accertamento e tale limite, impostosi dall’Amministrazione finanziaria pacificamente, non è stato rispettato.

In sostanza, nel caso di specie la sottoscrizione da parte del capo ufficio controlli in luogo del capo area accertamento era da considerarsi viziata per le ragioni sopra esposte. Inoltre, riguardo all’ambito in cui può esercitare il potere di firma sull’atto impositivo il capo ufficio controlli e quello in cui può farlo il capo area accertamento, il criterio di riparto è individuato sulla base del valore dell’atto di accertamento: fino a 100.000 euro il capo area, da 100.000 a 250.000 euro il capo ufficio controlli.

La Cassazione ha anche voluto ulteriormente precisare che quando la sottoscrizione non sia quella del titolare dell’ufficio è compito dell’Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Tale onere consiste non solo nel dare prova dell’esistenza della delega, ma anche del suo corretto esercizio quale effetto diretto dell’espressa previsione della tassativa sanzione legale di nullità dell’avviso di accertamento (Cass. n. 1875/2014).

È quindi in definitiva afflitto da nullità l’avviso di accertamento quando il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio non è stato rispettato dal sottoscrittore. In particolare, come nel caso esaminato, se il direttore dell’ufficio ha rilasciato la delega delimitando per valore lo scaglione in relazione al quale è attribuito al delegato il potere di firmare l’avviso di accertamento, e tale limite non è stato rispettato, l’atto impositivo è nullo.

Ricordiamo che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, DPR 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni. Nel diritto tributario non esiste una norma generale che disciplini la sottoscrizione degli atti impositivi, ma esistono solo alcune norme speciali per determinati tributi e per specifici atti. Da ciò deriva che il relativo provvedimento non dovrebbe richiedere l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che perciò può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (v. Cass. n. 8814/2019).

Per esemplificare e malgrado la denominazione, si ritiene in dottrina che la delega di firma sia un istituto assimilabile più alla rappresentanza che non alla delega vera e propria, in quanto la firma del funzionario impegna direttamente il Ministro, sul quale grava tutta la responsabilità dell’atto emanato. In realtà la questione odierna che ruota sul potere di firma degli atti, ha generato nel tempo alcuni contenziosi, con difformi interpretazioni giurisprudenziali, come recentemente riportato nell’intervento dei Giudici di legittimità  che si  è focalizzato con la decisione (Ord. n. 25711/2020) di dichiarare che se la delega non è di funzioni, la mancanza di firma nell’atto può essere sostituita mediante ordini di servizio, senza che in questi ultimi vi debba necessariamente essere un’indicazione nominativa.

E’appena il caso di accennare che le disposizioni contenute nel citato art. 42 del DPR 600 già stabilivano che l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o del funzionario da lui delegato. E’ pertanto di tutta evidenza che se l’atto non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio si richiede l’esistenza di una valida delega per il funzionario che lo ha sottoscritto, che deve rivestire una determinata qualifica e deve presentare specifici requisiti.

In definitiva l’atto di delegazione, pur costituendo un atto endoprocedimentale finalizzato all’emissione dell’avviso di accertamento, ha valenza esterna poiché “l’esistenza e la validità della delega possono essere contestate e verificate in sede giurisdizionale … implicando l’indagine un controllo … sulla legittimità dell’esercizio della funzione amministrativa …”(v. Cass. n. 14195/2000).

Rammentiamo, anzitutto, che una parte di giurisprudenza ha ritenuto che per gli atti fiscali la delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura, più propriamente, di“… delega di firma e non di funzioni poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cassazione, sentenze n. 11013/2019 e n. 28850/2019).

Dalle considerazioni che precedono, però, altra giurisprudenza della Cassazione ha puntualizzato invece  che, proprio per la sua natura di delega di firma e non di funzioni, il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che quindi ”può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cassazione n. 8814/2019). Ancor più recentemente gli Ermellini hanno dichiarato, con la sentenza n. 24006/2022, che in tema di accertamento tributario la delega di firma o di funzioni deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti a indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Nello specifico è stato quindi affermato che “… Quanto ai requisiti della delega, questa Corte, ha affermato il seguente principio di diritto (Cass. 09/11/2015, n. 22803) al quale si è conformata la sentenza impugnata: «In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore». Nel caso di specie, già nella sentenza resa dalla C.t.p., si dà atto della prova fornita dalla Agenzia delle Entrate in ordine al possesso della valida delega di firma da parte del titolare dell’Ufficio al sottoscrittore e tale circostanza non è oggetto di contestazione”.

La delega, pertanto, deve possedere i requisiti richiesti dalla legge, ovvero dall’art.17, comma 1-bis, D.lgs. 165/2001 e dalla norma speciale di cui all’art. 4-bis, Dl 78/2015 (conv. in L. n. 125/2015). In particolare, dall’art.17 citato risulta l’elenco delle funzioni delegabili, tra le quali è ricompresa quella relativa alla emissione degli avvisi di accertamento; dal comma 1-bis dell’art.17 risulta inoltre che la delega può essere conferita solo per un periodo di tempo precisamente determinato, in presenza di specifiche e comprovate esigenze di servizio, e deve rivestire la forma di atto scritto e motivato contenente le generalità, la qualifica e le funzioni del delegato. Ben si intende, quindi, che la motivazione deve indicare le specifiche esigenze di servizio che, pertanto, non potranno mai consistere nella generica menzione di migliore funzionalità dello stesso.

Tornando al caso odierno, esso riguarda una serie di avvisi di accertamento che la società contribuente destinataria ha impugnato dinanzi ai giudici tributari per assenza di valida delega. La CTR, confermando la decisione del giudice di primo grado, ha accolto il ricorso della società ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 42 del DPR 600/1973 e concludendo nel senso del mancato assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere a suo carico di dimostrare l’effettiva sussistenza in capo al delegato del potere di sottoscrizione degli atti impositivi, con conseguente nullità degli stessi.

Avverso la decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando essenzialmente la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 e che la CTR abbia erroneamente ritenuto che colui che aveva firmato gli avvisi impugnati lo aveva fatto in assenza della prova delle condizioni che abilitavano il capo ufficio controlli a sostituirsi al capo area accertamento, ossia la temporanea assenza, concludendo che l’autore non aveva il potere di sottoscrivere l’atto.

La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze dell’Amministrazione e ha rigettato il ricorso, richiamando all’uopo che: “… Va premessa la consolidata la giurisprudenza della Sezione secondo cui «In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sotto- scritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità ditali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.)» (Cass. 9 novembre 2015 n.22810). E’ poi acquisito il fatto che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. Sez. 5- Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 – 01; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599 – 01).  La sentenza impugnata è rispettosa dei principi di diritto che prece- dono e se è vero che la delega del direttore dell’ufficio nel caso di specie materialmente esiste (atto dispositivo n.23/2012 depositato dall’Agenzia in primo grado) essa precisa l’ambito in cui può esercitare il potere di firma il capo ufficio controlli e quello in cui è il capo area accertamento a poter esercitare il potere di firma sull’atto impositivo, laddove il criterio di riparto è individuato sulla base del valore dell’atto di accertamento, sino a 100.000 euro per il capo area e da 100.000 sino a 250.000 euro per il capo ufficio controlli (cfr. p.5 sentenza impugnata).  Orbene, se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio, onere a carico dell’Amministrazione finanziaria che consiste non solo nel dare prova dell’esistenza della delega, ma anche del suo corretto esercizio quale effetto diretto dell’espressa previsione della tassativa sanzione legale di nullità dell’avviso di accertamento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18758 del 05/09/2014).  Solo in contesti diversi da quello dell’avviso di accertamento opera il criterio, sostanzialmente invocato dall’Agenzia a giustificazione dell’operato, della sufficiente riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere, ad esempio in caso di diniego di condono (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 11458 del 2012), di avviso di mora (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 2010) o, ancora, di cartella di pagamento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21844 del 07/09/2018, Rv. 650680 – 01) o di atto di pignoramento dei crediti verso terzi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31604 del 04/12/2019, Rv. 656365 – 01), perché in tali casi la legge non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi dell’omessa sottoscrizione dell’atto, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Al contrario, la previsione della nullità per illegittima sottoscrizione vige quanto all’accertamento per imposizione diretta ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e, per l’imposizione indiretta, in forza dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42. Di conseguenza, se la prova dell’esistenza della delega e del suo corretto esercizio, sia ai fini dell’IRAP che ai fini dell’IVA oggetto di ripresa non è assolta dall’Amministrazione, l’avviso di accertamento è nullo”.

Corte di Cassazione – Ordinanza 3 novembre 2022, n. 32386

sul ricorso iscritto al n. 5762/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

 – ricorrente –

contro V. S.A.S. DI S. D. S., in persona del legale rappresentante p.t., S. D. S., L. L. G., tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall’Avv. Maria Teresa Rossi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano in Roma, Via Crescenzio n.91;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.8949/44/2015 depositata il 16 ottobre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 settembre 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Rilevato che

1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, venivano rigettati gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate (sedi di Napoli e Livorno) avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli n.19854/30/2014 che, a sua volta, aveva riunito e accolto i ricorsi proposti dalla società V. S.a.s. di S. D. S. e dai soci S. D. S. e L. L. G. avverso gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010 con cui era stato ricostruito il reddito di impresa e questo era poi stato imputato per trasparenza in capo ai soci pro quota ex art. 5 TUIR.

2. In particolare, le riprese nei confronti della società, avente sede in Monte di Procida e titolare di tre esercizi commerciali nel comune di Campo nell’Elba, erano dovute ad omessa contabilizzazione di ricavi, indebita deduzione di costi nonché loro detrazione ai fini dell’imposizione indiretta.

3. Il giudice di prime cure accoglieva la doglianza preliminare contenuta nei ricorsi relativa all’assenza di valida firma in calce agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e della socia accomandante e, per derivazione, nei confronti del socio accomandatario, per assenza di valida delega. Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto dell’art.42 del d.P.R. n.600 del 1973 e concludendo nel senso del mancato assolvi- mento da parte dell’Agenzia dell’onere a suo carico di dimostrare l’effettiva sussistenza in capo al delegato del potere di sottoscrizione degli atti impositivi, con conseguente nullità degli stessi.

4. Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, cui replicano i contribuenti con controricorso.

Considerato che

5. Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità e improponibilità del ricorso per violazione dell’art.366 primo comma cod. proc. civ. per asserita mancata indicazione dei capi della sentenza di cui si invoca la cassazione, oltre che dei motivi specifici di censura.

Infatti, il ricorso sintetizza adeguatamente la ratio decidendi oggetto di impugnazione, in particolare a pag.9 dell’atto («i giudici della CTR (…) hanno ritenuto che la firma da parte del superiore gerarchico – capo ufficio controlli – in sostituzione del capo area determina la nullità degli atti di accertamento»), ratto specificamente censurata alle pagg.6 e ss. del ricorso con indicazione anche della pertinente pre- visione di legge, l’art.42 del d.P.R. n.600 del 1973, che si assume violata.

6. Con un unico motivo di ricorso – ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – viene prospettata la violazione di legge e falsa applicazione della previsione di legge suddetta, per aver la CTR mancato di ritenere valida la sottoscrizione degli avvisi impugnati da parte del capo ufficio controlli, a ciò delegato sino al tetto di 250.000,00 euro da parte del Direttore dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, come da atto dispositivo n.23/2012 depositato in primo grado.

In buona sostanza l’Agenzia lamenta il fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto, sulla base del provvedimento depositato in giudizio, che colui che aveva firmato gli avvisi impugnati, lo aveva fatto in assenza della prova delle condizioni che abilitavano il capo ufficio controlli a sostituirsi al capo area accertamento, ossia la temporanea assenza, e hanno concluso che l’autore non aveva il potere di sottoscrivere l’atto.

7. Il motivo è infondato.

Va premessa la consolidata la giurisprudenza della Sezione secondo cui «In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sotto- scritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità ditali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.)» (Cass. 9 novembre 2015 n.22810).

8. E’ poi acquisito il fatto che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 – 01; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599 – 01).

9. La sentenza impugnata è rispettosa dei principi di diritto che prece- dono e se è vero che la delega del direttore dell’ufficio nel caso di specie materialmente esiste (atto dispositivo n.23/2012 depositato dall’Agenzia in primo grado) essa precisa l’ambito in cui può esercitare il potere di firma il capo ufficio controlli e quello in cui è il capo area accertamento a poter esercitare il potere di firma sull’atto impositivo, laddove il criterio di riparto è individuato sulla base del valore dell’atto di accertamento, sino a 100.000 euro per il capo area e da 100.000 sino a 250.000 euro per il capo ufficio controlli (cfr. p.5 sentenza impugnata).

10. Orbene, se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio, onere a carico dell’Amministrazione finanziaria che consiste non solo nel dare prova dell’esistenza della delega, ma anche del suo corretto esercizio quale effetto diretto dell’espressa previsione della tassativa sanzione legale di nullità dell’avviso di accertamento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18758 del 05/09/2014).

11. Solo in contesti diversi da quello dell’avviso di accertamento opera il criterio, sostanzialmente invocato dall’Agenzia a giustificazione dell’operato, della sufficiente riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere, ad esempio in caso di diniego di condono (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11458 del 2012), di avviso di mora (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 2010) o, ancora, di cartella di pagamento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21844 del 07/09/2018 (Rv. 650680 – 01) o di atto di pignoramento dei crediti verso terzi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31604 del 04/12/2019, Rv. 656365 – 01), perché in tali casi la legge non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi dell’omessa sottoscrizione dell’atto, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

12. Al contrario, la previsione della nullità per illegittima sottoscrizione vige quanto all’accertamento per imposizione diretta ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e, per l’imposizione indiretta, in forza dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42.

Di conseguenza, se la prova dell’esistenza della delega e del suo corretto esercizio, sia ai fini dell’IRAP che ai fini dell’IVA oggetto di ripresa non è assolta dall’Amministrazione, l’avviso di accertamento è nullo.

13. Nel caso di specie la CTR nel corpo della sua argomentazione non ha negato l’esistenza della delega e, anzi, proprio sulla base di tale documento ha accertato che il capo ufficio controlli ha sottoscritto gli atti impositivi al di fuori dello scaglione di valore per il quale il direttore dell’Ufficio gli aveva attribuito il potere di firma, fatto non controverso tra le parti in questa sede. Inoltre, come correttamente statuito dal giudice d’appello, non è decisivo il fatto che al capo ufficio controlli fosse attribuito potere di firma per uno scaglione superiore rispetto a quello proprio dei singoli atti di accertamento, perché con l’atto di de- lega l’Ufficio stesso ha posto in via generale dei limiti in relazione ai vari atti di accertamento, i quali non sono stati rispettati nel caso concreto e tale vizio incide sulla validità dell’esercizio del potere di firma.

14. Dev’essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: «In tema di sottoscrizione di avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accerta- mento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto».

Nella specie, è invalida la sottoscrizione da parte del capo ufficio controlli in luogo del capo area accertamento perché la delega ha delimitato per valore lo scaglione in relazione al quale è attribuito a ciascuno dei due il potere di firmare l’avviso di accertamento e tale limite impostosi dall’Amministrazione finanziaria pacificamente non è stato rispettato.

15. Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro per spese processuali, rimborso spese forfetarie 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma in data 15 settembre 2022

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