CASSAZIONE

Niente scheda carburanti senza indicazione della targa

Con la sentenza n. 22481 del 4 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale sollevato dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR in merito alle agevolazioni previste dalla legge n. 31/77, comunemente riferite alle schede carburanti.

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Tra le indicazioni obbligatorie per ottenere tale agevolazione, rientra senza dubbio anche quella del numero di targa, che costituisce il principale elemento d’individuazione del veicolo; tranne in casi eccezionali, infatti, è escluso che il contribuente possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 31 del 1977 con riferimento all’acquisto del carburante venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività d’impresa.

I Supremi giudici hanno di conseguenza ritenuto che:” … Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui intende darsi senz’altro continuità, in tema di Iva (Cass. 21941/2007) e di Irpeg (Cass. 26539/2008), la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che tale adempimento ammetta equipollente alcuno, e ciò indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione nelle scritture dell’impresa. Sulla base di tali argomenti, appare evidente l’errore in diritto nel quale è incorso il giudice di appello, per avere ritenuto di potere, anche solo in parte, giustificare le spese riportate da schede di carburante prive di alcuni dei requisiti sopra menzionati (Cass. 6606/2013)”.


CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 4 novembre 2015, n. 22481

 Svolgimento del processo

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Con avviso di accertamento, relativo all’anno 1998, ritualmente notificato, l’A.F. accertava nei confronti della A.N.S. in liquidazione la mancata contabilizzazione di ricavi per un importo di lire 111.117.000, l’indebita deduzione di costi per lire 27.394.000 e recuperava l’iva non versata per un ammontare di lire 56.762.000.

La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso ad eccezione di tre punti:

  1. a) quote indeducibili di ammortamento per mobili ed attrezzature relativamente al punto di vendita di Fossombrone;
  2. b) costi indeducibili per carburanti e lubrificanti;
  3. c) costi indeducibili nel conto manutenzione e riparazione automezzi.

La CTR, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, affermava, in relazione al punto b), la deducibilità dei costi per carburanti e lubrificanti, in quanto la spesa relativa doveva ritenersi effettivamente sostenuta dalla contribuente ed inerente.

Respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente, resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione dell’art. 2 L. n. 31/77, dell’art. 2 DM 7.6.1977, degli artt. 39 e 56 e 108 Dpr 600/73 e dell’art. 19 Dpr 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3) cpc, censurando la statuizione della CTR che ha annullato il recupero a tassazione, ai fini Irpeg ed Iva, del costo relativo all’acquisto del carburante per autotrazione, destinato agli automezzi di proprietà della contribuente.

L’Agenzia lamenta in particolare che la CTR abbia omesso di considerare che nelle schede carburanti mancavano alcuni elementi essenziali necessari per la deduzione quali la firma dei gestori delle stazioni di servizio dove veniva acquistato il carburante, ovvero l’indicazione della targa dell’automezzo, necessari ai fini di verificare l’inerenza di tali costi all’attività d’impresa.

La censura è fondata.benzina

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui intende darsi senz’altro continuità, in tema di Iva (Cass. 21941/2007) e di Irpeg (Cass. 26539/2008), la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che tale adempimento ammetta equipollente alcuno, e ciò indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione nelle scritture dell’impresa.

Sulla base di tali argomenti, appare evidente l’errore in diritto nel quale è incorso il giudice di appello, per avere ritenuto di potere, anche solo in parte, giustificare le spese riportate da schede di carburante prive di alcuni dei requisiti sopra menzionati (Cass. 6606/2013).

Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) cpc, nonché dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., deducendo la nullità della sentenza della CTR per difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 4) cpc.

Pure tale doglianza è fondata.

La CTR ha infatti respinto l’appello incidentale dell’Ufficio senza nulla argomentare, limitandosi ad una mera conferma della sentenza della CTP, senza indicare in alcun modo le ragioni della reiezione ed omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, senza alcuna disamina logico-giuridica dell’atto di impugnazione, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. n. 16736/2007).

Non può inoltre ritenersi che la sentenza sia validamente motivata per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, atteso che, come già evidenziato, la CTR si è limitata alla apodittica conferma della sentenza della CTP, senza esprimere, neppure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti ed omettendo di riportare il contenuto, o quanto meno il nucleo essenziale, della sentenza di primo grado, in modo da rendere chiaro il percorso decisionale cui il giudice di appello ha ritenuto di aderire.

Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata, sul capo avente ad oggetto la reiezione dell’appello incidentale dell’Agenzia, da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).

Va invece affermata l’inammissibilità del ricorso incidentale della contribuente, in quanto esso risulta del tutto privo del quesito di diritto ex art. 366 bis cpc, applicabile ratione temporis, contenente la sintesi logico-giuridica unitaria della questione, sì da integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale onde consentire alla Corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass. Ss.Uu. n. 21672/2013).

In conclusione, accolti i due motivi di ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, la sentenza della CTR va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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