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News dall’Italia

Controlli “mirati” nel 730 precompilato in caso di modifica dei dati. Come previsto dalla legge di conversione del decreto sostegni-ter (n. 4/2022), il modello 730 precompilato è disponibile dal 23 maggio, stante la proroga della scadenza originale che era fissata al 30 aprile. Sappiamo che i dati

esposti, trasmessi all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi, possono essere confermati o rettificati dal contribuente. In caso di invio della dichiarazione senza alcuna modifica l’Agenzia non esegue il controllo formale previsto dall’art. 36-ter del DPR 600/1973. A seguito della novità introdotta dal decreto fiscale 2022, n. 146/2021 – che ha modificato l’art. 5 del D.lgs. 175/2014 – in caso di modifica sulla determinazione del reddito e degli importi relativi agli oneri deducibili e/o detraibili, ci sarà un controllo limitato esclusivamente ai soli dati modificati. Fino allo scorso anno, invece, il controllo veniva effettuato sull’intero contenuto della dichiarazione, quindi interessava tutti gli elementi, reddituali, deduzioni e detrazioni, anche se non modificati.

Condominio, ristrutturazioni e casa venduta: per la detrazione subentra l’acquirente. Nel corso di un’interrogazione in Commissione Finanze della Camera il Ministero dell’economia ha fornito ulteriori chiarimenti sul soggetto che può detrarre dall’IRPEF le spese per la ristrutturazione edilizia effettuata sulle parti comuni del condominio per un immobile che viene venduto. In caso di vendita di un appartamento che fa parte di un condominio nel quale sono stati eseguiti o sono in corso lavori che riguardano l’intero edificio, il bonus ristrutturazione del 50% spetta al nuovo proprietario per le rate successive alla data di acquisto. Si parla dello sconto fiscale previsto dall’art. 16-bis del TUIR, del quale possono beneficiare i proprietari degli immobili che sostengono le spese per gli interventi, e i proprietari degli appartamenti che compongono un condominio lo sono anche delle parti comuni dell’edificio. In particolare, proprio il citato articolo 16-bis, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori l’ammontare residuo della detrazione, non utilizzato in tutto o in parte, viene trasferito, a eccezione di un diverso accordo tra le parti in sede di compravendita, alla persona fisica che acquista l’unità immobiliare. In assenza di un accordo inserito nel contratto di compravendita, il mantenimento per il venditore della detrazione non utilizzata può essere sancito (e risultare) anche da una scrittura privata, autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, firmata da entrambe le parti (circolare delle Entrate 7/E del 2021).

Tassazione al 7% per i pensionati esteri trasferiti in Italia. Con l’obiettivo di attrarre in Italia pensionati esteri, come peraltro avviene già in altri Paesi europei, dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto un regime fiscale agevolato in base al quale chi è già titolare di redditi pensioni di ogni genere e assegni equiparati, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, può chiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 7% invece dell’aliquota IRPEF ordinaria. L’agevolazione è destinata alle persone fisiche, titolari quindi di reddito da pensione, che si trasferiscono in uno dei Comuni del Centro o del Sud Italia colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. La detassazione si applica per i 9 anni successivi al periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione. Il Decreto Sostegni-ter (n. 4/2022) ha introdotto delle novità e stabilito l’applicazione della tassazione agevolata ai pensionati esteri che si trasferiscono anche nei Comuni del Centro Italia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (il limite precedente era di 3.000 abitanti), in questo modo equiparando il numero degli abitanti e la detassazione della pensione a quella riconosciuta per i trasferimenti nei Comuni del Mezzogiorno: la misura è motivata dall’esiguo numero di pensionati che hanno aderito nel 2021.  

Contenzioso tributario, pendenze in calo del 21%. In un comunicato stampa del Mef sono stati esposti i dati del Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario ottobre–dicembre 2021: si evidenzia il prosieguo della costante riduzione delle controversie pendenti, 272.000 al 31 dicembre, che si traducono in un -21% su base annua. Nel quarto trimestre 2021 si rinsalda l’utilizzo delle funzionalità digitali per l’attività giurisdizionale: il 34% delle udienze programmate si sono svolte a distanza, in videoconferenza, e il 60% delle sentenze depositate sono state redatte utilizzando il nuovo applicativo di redazione digitale del provvedimento giurisdizionale (PGD). Le nuove liti in entrambi i gradi di giudizio – sempre nel quarto trimestre 2021 – sono state 33.036, +15,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Le controversie definite sono state 47.867, -4,5%. Sono aumentati i ricorsi presentati presso le Commissioni tributarie provinciali (21.177, +15,4%) e regionali (11.859, +16,4%). Nelle CTP i giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore sono stati il 51,8% (valore complessivo 1.856,76 milioni di euro), mentre i giudizi completamente favorevoli al contribuente sono stati il 26,6% (per un valore di 576,2 milioni). Nelle CTR i giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore sono stati il 51,4% (valore complessivo 1.210,31 milioni di euro), mentre i giudizi completamente favorevoli al contribuente sono stati il 28,4% (valore complessivo 433,8 milioni di euro).

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