News dall’Italia
Saldo e stralcio e rottamazione-ter, prossima scadenza il 9 maggio. La legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto sostegni-ter, ha disposto la riapertura dei termini e fissato le nuove date per il pagamento delle rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020
e 2021, per le rate non pagate entro lo scorso 14 dicembre, e nel 2022. Le modifiche introdotte, che interessano oltre 500.000 contribuenti, permettono di mantenere i benefici se si paga: a) entro il 30 aprile per le rate in scadenza nel 2020, b) entro il 31 luglio per quelle del 2021, c) entro il 30 novembre per quelle del 2022. La scadenza del 30 aprile, però, con i 5 giorni di tolleranza previsti dalla pace fiscale e i festivi, conduce al 9 maggio. Per le rate della rottamazione-ter dovute nel 2022 l’importo dovuto si potrà pagare in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre. Il versamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione relativi alle scadenze originarie, che sono reperibili anche nel sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. E’ inoltre possibile eseguire il pagamento compensando l’importo dovuto con eventuali crediti commerciali “certificati” (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione. E’ anche previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Credito per i manifesti pubblicitari, ai beneficiari va il 100%. Il provvedimento delle Entrate dello scorso 18 marzo, n. 2022/88902, ha fissato al 100% delle spese agevolabili del 2021 la misura del credito d’imposta spettante. L’importo indicato da ciascun richiedente nella domanda viene riconosciuto per intero, considerato che l’ammontare complessivo delle istanze ricevute non è stato superiore al limite di spesa previsto dallo stanziamento. Il bonus, riservato ai titolari di impianti pubblicitari destinati all’affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, consiste in un credito d’imposta pari alle spese sostenute per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il bonus spettante può essere visualizzato nel proprio cassetto fiscale nell’area riservata del sito dell’Agenzia. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo che sarà indicato in una successiva risoluzione delle Entrate.
Il bonus affitto anche ai gestori delle piscine. Un’altra novità introdotta dalla legge 25/2022 consiste nell’inserimento dei gestori delle piscine, oltre alle imprese turistiche, tra i beneficiari del credito d’imposta del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività versati nel trimestre da gennaio a marzo 2022 e riservato alle imprese turistiche (codice ATECO 93.11.20). Nessuna modifica, invece, per i requisiti di accesso fissati dal DL 34/2020, che restano quindi invariati: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese dell’anno in corso, per il quale si richiede l’agevolazione, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Novità per il bonus alberghi. Tra le nuove misure introdotte dalla legge 25/2022, l’estensione del bonus alberghi alle installazioni di unità abitative mobili: si tratta del credito d’imposta all’80% e del contributo in conto capitale fino a 40.000 euro, elevabile a 100.000 euro, destinato alle attività che tra il 7 novembre e il 31 dicembre 2024 effettuano interventi finalizzati all’efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e digitalizzazione d’impresa. Il beneficio viene ora concesso pure per le spese sostenute per le installazioni di unità abitative mobili, anche dotate di meccanismi di rotazione, collocate nelle strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, come camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni, purché già autorizzate per l’aspetto urbanistico, edilizio e paesaggistico. Il bonus spetta anche per le loro pertinenze e accessori, collocate anche in via continuativa in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno turistico.