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Cessione del credito, si può comunicare fino al 7 aprile. Detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di

veicoli elettrici: il provvedimento delle Entrate 2022/35873 stabilisce che la scadenza per comunicare l’opzione per le spese del 2021 relative ai lavori edili e per le rate residue non fruite delle detrazioni di spese del 2020 è stata prorogata al 7 aprile 2022 (il termine precedente era il 16 marzo). Il rinvio permette a contribuenti e intermediari di avere più tempo per trasmettere la comunicazione, anche alla luce delle seguenti novità introdotte dalla legge di bilancio, n. 234/2021, e dall’art. 28 del decreto sostegni-ter (Dl 4/2022): la diminuzione della percentuale di detrazione del bonus facciate dal 90 al 60%; il mancato prolungamento della detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (soltanto detraibilità del 110% se eseguiti insieme al Superbonus come interventi trainati); l’obbligo del visto di conformità per tutte le opzioni che interessano gli interventi edilizi; la nuova detrazione del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche.

Dichiarazioni precompilate, nessun controllo sui dati non modificati. Tra le novità introdotte dal decreto fiscale, una riguarda i controlli del Fisco sulla dichiarazione dei redditi: il contribuente che accetta la dichiarazione precompilata senza modificare i dati forniti da soggetti terzi sulle spese detraibili viene di fatto esonerato dalla verifica della documentazione, quindi dai controlli formali, anche se apporta delle modifiche ad altre voci della propria denuncia. In base alla nuova disposizione saranno soggetti al controllo soltanto i dati modificati. Un aspetto importante riguarda la conservazione dei giustificativi di spesa, quindi scontrini, ricevute, fatture e relative prescrizioni: se non vengono modificati i dati che risultano nel modello precompilato, trasmessi alle Entrate dai soggetti terzi – INPS, assicurazioni, Onlus, università, medici specialisti, farmacie, ecc. – non saremo chiamati a doverne documentare la validità, quindi saremo esonerati dall’obbligo di conservazione. Chi, invece, modifica anche uno solo degli elementi dichiarati inserendo una spesa detraibile non risultante nel precompilato, deve conservare anche tutto il resto della documentazione.

Via dalle cartelle gli oneri di riscossione. La legge di bilancio per il 2022 ha stabilito l’abolizione degli oneri di riscossione del 3% o 6% sugli importi iscritti a ruolo per i pagamenti entro oppure oltre il sessantesimo giorno dalla notifica: si tratta dell’aggio dovuto dai destinatari per rimborsare le spese di gestione del servizio nazionale di riscossione, che continuerà a essere dovuto sulle cartelle affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, nei casi di riscossione spontanea previsti dal D.lgs. n. 46/1999, non si paga più l’1% delle somme iscritte a ruolo. Dal 1° gennaio 2022 il costo del servizio per i debiti affidati all’agente della riscossione sarà a carico del bilancio dello Stato. Rimangono a carico del debitore le spese per le procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Per i carichi affidati all’AdeR dal 1° gennaio è stato dunque predisposto un nuovo modello di cartella esattoriale, che non ha più alcun riferimento agli oneri di riscossione.

Il credito d’imposta per le farmacie. Con la risoluzione 11/E del 14 marzo 2022 è stato istituito il codice tributo (6959) per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta a favore delle farmacie che operano in Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti per l’acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina, tra le quali: dispositivi con modalità non invasiva della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto-spirometria, della saturazione percentuale dell’ossigeno, dispositivi per l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia da effettuare in collegamento con i centri accreditati dalle Regioni, ecc. Si tratta di un contributo sotto forma di credito d’imposta del 50% delle spese per l’acquisto e il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina, utilizzabile in compensazione mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (pena il rifiuto del versamento). Ogni farmacia può fruire di un bonus per un massimo di 3.000 euro e del 50% dei costi sostenuti. L’importo complessivo del credito d’imposta utilizzabile può essere consultato dai beneficiari accedendo al cassetto fiscale attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il bonus è destinato ai soggetti che hanno presentato domanda entro la scadenza del 31 dicembre 2021, come stabilito dal decreto del Ministero della salute del 30 ottobre 2021.

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