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Il bonus Internet per le imprese. Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 febbraio ha reso operativo il voucher destinato alle micro, piccole e medie imprese iscritte al REI che stipulano contratti di connessione ad alta velocità (il REI,

Registro Elettronico degli Indirizzi, è una sezione dell’anagrafe tributaria gestita dall’Agenzia delle Entrate, che contiene l’elenco delle Pec). Il cosiddetto bonus Internet per le imprese, che va da un minimo di 300 fino a 2.500 euro, è finalizzato a incentivare la digitalizzazione. I voucher del MISE sono divisi in tre fasce distinte a seconda delle caratteristiche di connettività, velocità di connessione e costi: per la fascia A l’importo è di 300 euro per un contratto di durata da 18 a 36 mesi relativo a una certa velocità di download; per la fascia B l’importo è di 500 euro per un contratto di durata da 18 a 36 mesi che garantisca il passaggio a una connettività con una diversa velocità; il voucher di fascia C è di 2.000 euro per un contratto di durata da 24 a 36 mesi per chi passa a una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Al valore del voucher possono essere aggiunto un massimo di 500 euro per i costi di rilegamento. Si resta in attesa che Infratel Italia, società deputata a gestire la misura, provveda agli adempimenti di competenza, ovvero: predisposizione, entro 30 giorni dalla data del decreto, di un piano tecnico e un manuale operativo recante la descrizione dell’intervento, i criteri di ammissibilità per l’erogazione alle aziende e le modalità attuative. Per richiedere il voucher imprese avranno 24 mesi dalla data di partenza della fase attiva.

Dal sostegni-ter 20 milioni a fondo perduto alle attività chiuse. I contributi a fondo perduto a favore delle attività economiche chiuse a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, istituito dal Dl 73/2021 (sostegni-bis), è stato rifinanziato dal nuovo decreto sostegni-ter, il Dl 4/2022. La misura è rivolta alle attività con uno dei codici Ateco dell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021, quindi piscine, sale giochi, discoteche, palestre, eventi, fiere e cerimonie, ecc. costrette a chiudere per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Il Governo ha stanziato altri 20 milioni di euro per il 2022destinati agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con attività interdette o sospese fino al 31 gennaio 2022. Il decreto ha inoltre sospeso i termini relativi all’IVA e ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle addizionali regionale e comunale dovuti come sostituti d’imposta di gennaio, da pagare in un’unica soluzione il 16 settembre 2022.

Conferma dalle Entrate, le imprese familiari esenti da IRAP. La legge di bilancio 2022 ha sancito l’abolizione dell’IRAP per lavoratori autonomi, ditte individuali e liberi professionisti, che resta quindi dovuta dagli studi professionali associati, le società di persone e di capitali, gli enti commerciali e quelli enti del Terzo settore. In un parere espresso su tale norma nel corso di Telefisco 2022, l’Agenzia delle entrate ha riaffermato l’esenzione anche per le imprese familiari, considerato che non hanno natura associativa, la qualifica di imprenditore ai sensi del codice civile è soltanto del titolare e rientrano nella categoria delle imprese individuali anche quando l’attività coinvolge più persone. Il fatto che l’impresa familiare si basa sulla solidarietà, la collaborazione e la tutela del lavoro prestato dai componenti della famiglia, e la loro partecipazione all’impresa ha valore solo dal punto di vista delle relazioni tra imprenditore e familiari, non può essere ritenuto un limite per fruire dell’esenzione dall’IRAP.

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Pace fiscale, le spese processuali le paga il contribuente. La Corte di Cassazione si è pronunciata su una controversia relativa a un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP impugnato da una Sas, che aveva aderito alla definizione agevolata della lite tributaria (art. 6, Dl 119/2018), effettuando regolarmente il pagamento dell’importo dovuto. L’ufficio delle Entrate aveva comunicato la regolarità della definizione e richiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese. La Commissione Tributaria Regionale aveva comunque respinto l’appello dell’Agenzia, che si rivolgeva alla Suprema Corte. Nell’ordinanza n. 34848/2021 la Cassazione ha statuito che l’istanza di trattazione non era stata presentata nei termini previsti e non era stato notificato il rifiuto della definizione agevolata, per cui la definizione agevolata della controversia comprende il pagamento delle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate – spesso il contribuente –  e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

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