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Cartelle esattoriali sospese, le nuove scadenze per la rateizzazione. Poiché dal primo settembre, concluso il tempo delle vacanze e delle sospensioni, è ripresa l’attività dell’AdER (Agenzia delle Entrate – Riscossione),
quindi vediamo le nuove date per alcuni adempimenti sospesi dai provvedimenti emergenziali varati a causa della pandemia – quali la rottamazione ter e il saldo e stralcio – fissate dal decreto legge 73/2021, il sostegni bis. Si possono pagare a rate tutti gli importi delle cartelle arretrate sospesi, evitando così la ripresa delle procedure di recupero, presentando una domanda entro il prossimo 30 settembre. I contribuenti che avevano già in essere un piano di rateazione, possono versare tutte le rate non pagate entro il 30 settembre oppure pagare quelle che impediscono la ripresa delle procedure di recupero, evitando che tale piano decada (ricordiamo che la decadenza parte in caso di 10 rate non pagate): chi ha interrotto i versamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, quindi, dovrà pagare entro il 30 settembre un numero di rate che lo metta al riparo dalla decadenza della dilazione. Per quanti hanno fruito di rottamazione ter e saldo e stralcio, queste le nuove scadenze: 30 settembre 2021 per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 di rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse Ue; 31 ottobre per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 di rottamazione ter e definizione agevolata delle risorse Ue; 30 novembre per tutte le rate 2021, quindi, rottamazione ter e definizione agevolata delle risorse Ue scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 e quelle del saldo e stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021. Per i contribuenti non in regola con le rate 2019 della rottamazione o del saldo e stralcio, che non hanno più diritto alla definizione agevolata, ripartiranno le normali procedure di riscossione, ma anche in questi casi è possibile chiedere la dilazione.
Bonus lavoratori autonomi, requisiti e domanda. La legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) ha introdotto l’Indennità straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro), rivolta agli iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Il cosiddetto bonus partite IVA, regolamentato dalla circolare INPS n. 94 del 30 giugno 2021, prevede un’indennità mensile compresa tra un minimo di 250 e un massimo di 800 euro, sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente. La scadenza per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2021. Tale indennità può essere richiesta una volta soltanto nel triennio 2021-2023 e viene pagata per sei mesi a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, che deve essere presentata sempre entro il 31 ottobre di ogni anno. Il bonus è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e dalla stessa già trasmesso all’INPS alla data di presentazione della domanda. Gli importi sono rivalutati ogni anno in base alla variazione dell’indice Istat e l’erogazione è accompagnata dalla partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale. I requisiti richiesti sono i seguenti: 1) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda; 2) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza per l’intero periodo di erogazione, a pena di decadenza; 3) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda stessa; 4) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, limite che considera solo il reddito da lavoro autonomo e da attività professionale individuale, partecipazione a studi associati o soggetti in regime forfetario; 5) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 6) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività di iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Il recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. L’art. 25, comma 12, del decreto legge 34/2020 prevede la restituzione con sanzioni e interessi dei contributi a fondo perduto non spettanti, che deve essere effettuata tramite F24 utilizzando i codici tributo indicati dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 45/2021. Il provvedimento è destinato a chi ha ottenuto tali contributi che poi, a seguito dei controlli effettuati, sono risultati in tutto o in parte non spettanti: la regola si applica anche ai ristori successivi concessi a seguito dell’emergenza Covid. Le sanzioni vanno dal 100 al 200%, senza alcuna possibilità di definizione agevolata; l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato può comportare anche la reclusione da 6 mesi a 3 anni, oppure, per importi inferiori a 4.000 euro, una sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro, per un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Bonus energia, acqua e gas per le famiglie disagiate. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 prevede che a partire dallo scorso primo luglio lo Stato eroga in maniera automatica, alle famiglie economicamente disagiate, alcuni sconti per gli importi pagati per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua. Il diritto scatta a chi rientra in determinate soglie ISEE, in automatico perché non è necessario presentare alcuna domanda, è l’INPS a comunicare i dati necessari ai fornitori delle utenze. I requisiti per l’accesso a questa erogazione automatica di bonus a compensazione delle spese descritte sono contenuti nella delibera n. 499/2019/R/com dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e sono i seguenti: 1) ISEE non superiore a 8.265 euro; 2) ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico. E’ sufficiente avere un’utenza domestica attiva con regolare contratto di fornitura elettrica, gas e acqua. Lo sconto è destinato anche a quanti coloro percepiscono il reddito e la pensione di cittadinanza o che hanno in famiglia una persona con malattia grave che necessita dell’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Nei primi due casi, se l’ISEE è superiore a 8.265 euro, si ha diritto al bonus per elettricità e gas, se è inferiore anche per l’acqua. Poiché sono diventati automatici da luglio, eventuali domande presentate ai Comuni o ai Caf dallo scorso 1° gennaio in poi non saranno accettate e non saranno quindi valide per ricevere il bonus: si deve però compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’attestazione ISEE presso Caf o patronati, il che permette all’INPS di inviare le informazioni necessarie al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico SpA, che individuerà i fornitori di energia elettrica, acqua e gas dei destinatari:, questi applicheranno lo sconto nella prima bolletta utile dopo il 1° luglio e l’importo comprenderà anche eventuali quote maturate nei sei mesi precedenti. Gli importi dei bonus nelle bollette sono: per l’elettricità, da 128 a 177 € l’anno in base al numero dei componenti della famiglia; per il gas, da 30 a 245 € l’anno anche in funzione della zona climatica e della tipologia di utilizzo; per l’acqua, fornitura gratuita di 50 litri per abitante al giorno, ovvero 18,25 metri cubi di acqua l’anno per ogni componente del nucleo familiare.