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Nel Sostegni bis estensione e proroga per gli affitti non abitativi e d’azienda. L’art. 4 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021), in vigore dal 26 maggio 2021, ha innovato il bonus affitti per i titolari di redditi d’impresa,
arte o professione e gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti: il credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione pagati da gennaio a maggio 2021 viene esteso a tutte le aziende che fatturano fino a 15 milioni di euro e prorogato al 31 luglio, con una maggiore flessibilità per il comparto del turismo. L’agevolazione si applica a tutte le attività economiche con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (il secondo precedente a quello in corso) che nell’anno dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito un calo medio mensile dei ricavi di almeno il 30% rispetto ai 12 mesi precedenti. Nella versione precedente della stessa misura (Dl 34/2020) la soglia dei ricavi era di 5 milioni di euro e la riduzione del fatturato del 50%. Anche per aziende turistiche, agenzie di viaggio e tour operator la proroga è al 31 luglio 2021, credito del 60% ma non c’è il limite del fatturato, il parametro è la perdita di ricavi e compensi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Confermato il raddoppio dei fringe benefit aziendali anche nel 2021. La legge 69/2021, di conversione del primo decreto sostegni (Dl 41/2021) conferma anche per l’anno in corso l’aumento dei fringe benefit da 258,23 a 516,46 euro, al fine di favorire l’assegnazione ai dipendenti di buoni benzina, buoni spesa (non i buoni pasto), voucher per il trasporto o altre misure di sostegno aziendale). Resta fermo che l’eventuale superamento di tale somma comporterà la tassazione dell’intero importo (non solo della quota eccedente il limite), che entrerà nel computo del reddito imponibile.
Prorogata a fine giugno la riscossione di atti e cartelle. Nel decreto Sostegni bis ha trovato spazio anche la proroga dei versamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione e l’invio di nuove cartelle esattoriali e procedure cautelari o esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche). Confermata la validità di tutti gli atti e i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione fra il primo maggio (la precedente sospensione era fino al 30 aprile) e il 26 maggio, data di entrata in vigore del decreto 73/2021, i cui effetti, come quelli di tutti gli atti, sono sospesi fino al 30 giugno. Nessuna interruzione, invece, per rate scadute ed eventualmente non pagate, che restano sotto l’ombrello della proroga del decreto 41/2021, come per le rate della rottamazione ter: chi è in ritardo con le rate 2020 (e in regola con quelle del 2019) ha tempo fino al 31 luglio.
Per tutto il 2021 si può compensare con F24 telematico fino a 2 milioni. La soglia della compensazione tra crediti fiscali e debiti d’imposta tramite il modello F24 è aumentata fino a 2 milioni di euro per tutto il 2021 con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2021: con il decreto rilancio il limite annuo era stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro. Anche questa misura, destinata ai titolari di partita IVA, sostituti d’imposta e contribuenti privati, è inserita nel decreto sostegni bis. Si conferma quanto già previsto per le compensazioni di imposte dirette e indirette, come l’obbligo di invio tramite Entratel/Fisconline degli F24 che compensano con crediti derivanti da imposte sui redditi o da addizionale, IRAP, ritenute alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito e altri tributi; obbligo di F24 telematico anche per i sostituti d’imposta che compensano con le eccedenze di versamento sulle ritenute e sui rimborsi versati, e per i soggetti senza partita IVA.

Le nuove indennità per i lavoratori agricoli e i pescatori. Il Sostegni bis ha aggiunto alle nuove indennità da 1.600 euro per i lavoratori del turismo, sport e spettacolo e per gli stagionali: un bonus una tantum di 800 euro per i braccianti agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate lavorative nel 2020 e di 950 euro per i pescatori. Elementi ostativi per i primi sono la titolarità, alla data della domanda – da presentare all’INPS entro il 30 giugno – di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (escluso quello di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità) e/o di una pensione. La somma di 800 euro è esente da tassazione, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità; è invece incompatibile con il reddito di cittadinanza, di emergenza e con i bonus da 2.400 euro disposti dal primo decreto sostegni. Per i pescatori il bonus è di 950 euro, riservato ai lavoratori autonomi che esercitano professionalmente l’attività, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la gestione separata. Anche in questo caso, l’importo è esentasse e la domanda va presentata all’INPS.