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INPS, le regole per i contributi e il lavoro all’estero. Nella circolare 102/2018 l’INPS illustra le modalità di versamento dei contributi previdenziali per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa
all’estero, in particolare per i non residenti in Italia con attività lavorative in diversi Paesi Ue. I riferimenti normativi sono l’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Entrambi, ricorda l’INPS, poggiano su due principi di carattere generale: 1) dell’unicità, secondo cui i destinatari della norma comunitaria sono soggetti alla legislazione di un solo Paese membro, anche de svolgono un’attività in due o più Paesi; 2) di territorialità della legislazione applicabile, secondo cui il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Quest’ultimo è applicabile anche quando i lavoratori hanno la residenza in un Paese diverso da quello di lavoro o quando l’azienda o il datore di lavoro dal quale dipendono hanno la sede legale o delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Nella circolare, che fornisce istruzioni per ogni caso specifico, l’Istitutospiega che un lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana quando esercita in Italia: un’attività subordinata e contemporaneamente in uno o più Stati Ue un’altra attività ivi considerata autonoma; sia un’attività subordinata sia una autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati Ue; sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente l’attività di amministratore in uno Stato Ue; sia un’attività subordinata che una professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato Ue; esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro; è un lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia; è un lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione Separata, non è applicabile alcuna norma comunitaria specifica, per quanto l’art. 1 del citato Regolamento 883/2004 individua come attività subordinata o autonoma anche quelle che assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono esercitate; in Italia sono assimilati ai lavoratori dipendenti, tra gli altri, i titolari di dottorato di ricerca, collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro, collaborazione occasionale (D.lgs. 276/2003), collaborazione coordinata e continuativa presso la PA, ecc.
Il Mef pubblica il grave scenario 2020 delle partite IVA. Non che fosse una situazione sconosciuta o inattesa, ma quella risultante dai dati dell’Osservatorio sulle partite IVA per il 2020, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è la grave condizione determinata dalla crisi economica e sociale innescata dalla pandemia. Significativa la diminuzione delle aperture di nuove attività (ovviamente): -16,3% per le società di capitali, -19,5% per le società di persone e -15,7% per le persone fisiche, con il coinvolgimento di tutte le Regioni, più pesante per Marche (-19%), Liguria (-18,7%) e Toscana (-17,6%). Fa da contraltare il +42,9% delle nuove partite IVA di soggetti non residenti, che conferma il balzo compiuto dalle vendite on-line. Non ci sono settori esenti dal grave calo di nuove aperture: -34,1% per alloggio e ristorazione, -33,5% per le attività sportive e l’intrattenimento, -24% per il manifatturiero. Per il regime forfetario con flat tax il calo annuo è stato del 18%.
Separazione, per l’acquisto della ex casa coniugale niente tasse. La Sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente (sentenza 4144 del 17 febbraio 2021) che aveva impugnato la decisione dell’Agenzia elle entrate di respingere la sua richiesta di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale versate per l’acquisto dal coniuge separato della casa coniugale e del relativo box, avvenuto in base agli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non applicabile la previsione della legge 74/1987, art. 19, che esonera da imposte e tasse tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili: secondo i giudici di merito l’imposta era stata pagata su un atto traslativo relativo a un bene di esclusiva proprietà della ex moglie e per ragioni indipendenti dalla separazione e, quindi, non si trattava di atti o documenti relativi alla separazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente evidenziava che la Ctr non aveva considerato che l’acquisto dell’appartamento era attuativo di un accordo omologato dal Tribunale nell’ambito della pianificazione dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale. La Suprema Corte sosteneva la non rilevanza del fatto che la proprietà originaria del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due, e richiamava precedenti ordinanze a sostegno anche dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, tesa a riaffermare la centralità dell’intesa tra le parti nella chiusura non contenziosa della lite divorzile.
IRAP e sospensione Dl rilancio, si paga entro il 30 settembre. Un comunicato stampa del Ministero dell’economia ha annunciato la proroga al 30 settembre 2021 per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non pagata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dall’art. 24 del decreto legge 34/2020: la sanatoria riguarda il mancato rispetto di limiti e condizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Si tratta, in pratica, dell’esonero dal saldo 2019 e del primo acconto 2020, in scadenza il 30 giugno 2020, concesso non a tutte le imprese, ma solo a quelle rientranti nelle condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, quindi tutti i soggetti non esplicitamente esclusi, tra i quali: imprese di assicurazione, enti e società finanziarie, istituti di credito, amministrazioni, enti pubblici ed enti non commerciali, che svolgano o meno oltre all’attività istituzionale anche una commerciale. Questi soggetti, in caso di erronea applicazione dell’esonero, potranno pagare l’imposta a fine settembre, senza l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Entrate, un altro servizio per la consegna online di documenti e istanze. E’ attivo un ulteriore servizio per gli utenti Fisconline ed Entratel – “Consegna documenti e istanze” – che possono inviare telematicamente i propri atti su richiesta dell’Agenzia delle entrate o di propria iniziativa e solo per se stessi, non essendo al momento prevista delega o intermediazione. La funzionalità è partita in via sperimentale riguarda negli uffici tributari di Liguria, Lombardia, Toscana, Abruzzo e Campania. Il servizio può essere utilizzato nei casi in cui le norme prevedono specifiche modalità di presentazione dei documenti e solo se nella propria area autenticata del sito dell’Agenzia non sia già disponibile lo stesso servizio. L’accesso è disponibile dal menù “Servizi per”, seguendo il percorso “Richiedere” – “Istanze e certificati” – “Nuova consegna” inserendo i propri riferimenti e-mail e/o telefono cellulare e una descrizione sintetica del documento inviato, se è stato richiesto o se l’invio è spontaneo. Si deve quindi scegliere a quale ufficio inviarlo, la ricevuta di presentazione è consultabile nell’area autenticata e si riceverà un avviso via mail o sms con l’esito della procedura.