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News dall’Italia

Cgia, nell’ultimo ventennio aumentate le tasse, non la qualità dei servizi.Sappiamo di vivere in uno dei Paesi con il più alto livello di tassazione (complicata) nel mondo: a livello nazionale abbiamo l’IRPEF, l’IRES, l’IVA e le accise sui carburanti, i tabacchi, e l’energia elettrica, alle

quali si aggiungono le imposte indirette come quella di registro, ipotecaria, catastale, le imposte su donazioni e successioni. Poi ci sono le imposte regionali, come l’IRAP, le addizionali, il bollo auto e la tassa per il diritto studio universitario e quelle provinciali, come l’imposta sulle assicurazioni RC auto e quella di trascrizione per autoveicoli e camion e rimorchi. Infine, le imposte comunali come l’IMU, l’addizionale IRPEF, la TASI, la tassa sui rifiuti e quella sull’occupazione di aree pubbliche. E i numeri sono pronti a confermarlo. L’ufficio studi della CGIA di Mestre ha pubblicato un comunicato stampa con i risultati di uno studio sull’andamento delle entrate tributarie degli ultimi 20 anni, che sono aumentate di 166 miliardi di euro. Nel 2000 l’erario e gli enti locali avevano introitato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito è stato di 516,5 miliardi, con un aumento del 47,4%: rispetto alla crescita del Pil, che è stata del 43,9%, nello stesso periodo 3,5 punti in più. Traducendo, la tassazione è cresciuta più della ricchezza prodotta e gli Italiani più poveri di quanto lo fossero nel 2000. Se molti attribuiscono questi dati alle misure “periferiche” adottate in materia fiscale da Regioni e Comuni, la smentita arriva dal segretario della Cgia, Roberto Mason, che ha dichiarato: “Negli ultimi 20 anni le tasse locali sono aumentate del 37,1%, quelle incassate dall’Amministrazione centrale sono cresciute del 49,3%. In termini assoluti, da governatori e sindaci abbiamo subito un aggravio fiscale di 20,3 miliardi, mentre il peso del fisco nazionale è salito di 145,7 miliardi”. Ma a questi 166 miliardi di tasse in più non è corrisposto un (auspicabile quanto doveroso) miglioramento del livello dei servizi offerti e del funzionamento della macchina pubblica, anzi. Mason si è chiesto: “In altre parole, la giustizia, la sicurezza, i trasporti, in particolar modo quelli a livello locale, le infrastrutture, la sanità e l’istruzione sono oggi più efficienti di allora? Oppure, famiglie e imprese sono state obbligate a pagare di più e hanno ricevuto dallo Stato sempre meno? Tra le due ipotesi ci sentiamo di avvalorare quest’ultima, anche perché questo maxi prelievo ha impoverito il Paese, provocando, assieme alle crisi maturate in questo ventennio, una crescita dell’Italia pari a zero che nessun altro paese del resto d’Europa ha registrato”. Nel frattempo, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri assicura l’arrivo della riforma fiscale, che aspettiamo da tempo immemore, ormai. Sarà la volta buona?

Decreto ristori quater, proroghe e agevolazioni. Sono numerose le agevolazioni contenute nel decreto legge 157/2020 (ristori quater), in vigore dal 30 novembre. Slitta al primo marzo la scadenza (fissata al 10 dicembre dal decreto cura Italia) per la regolarizzazione per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata (rottamazione ter) e al saldo e stralcio: quanti hanno fatto ricorso alla rottamazione delle cartelle esattoriali o al saldo e stralcio, se sono in regola con le rate 2019 ma hanno accumulato ritardi oppure omesso pagamenti nel 2020, possono mantenere i benefici pagando entro il primo marzo 2021. In caso di caso di versamento tardivo (oltre il termine del 1° marzo 2021) o parziale, si perderà il beneficio e riprenderà la riscossione: i pagamenti effettuati verranno considerati come acconti sugli importi complessivamente dovuti. Il decreto prevede, inoltre, una nuova possibilità di rateazione per chi era decaduto dalla rottamazione degli scorsi anni per l’interruzione dei pagamenti, anche in questo caso come già previsto dal cura Italia: non potranno comunque continuare la rottamazione, beneficio perso non pagando o pagando in ritardo le rate, e dovranno quindi versare le somme previste dalle cartelle esattoriali non pagate, ma potranno farlo dilazionando gli importi, possibilità che non era prevista.

Istruzioni online per il processo tributario telematico. Dopo i due recenti provvedimenti del MEF sul processo tributario telematico (del 6 e 11 novembre 2020), contenenti le regole sui provvedimenti giurisdizionali digitali e per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza, nel sito della Giustizia tributaria del ministero dell’Economia sono state pubblicate le linee guida tecnico-operative con le specifiche tecniche adeguate alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio. L’udienza processuale a distanza consiste nello svolgimento della stessa da remoto tramite una connessione internet e una piattaforma software, che per il contenzioso tributario è Skype for Business. La guida illustra i passaggi necessari per l’accesso all’udienza a distanza e le operazioni per il collegamento a Skype; vengono poi descritte le funzionalità della piattaforma ai fini della partecipazione da remoto, come i pulsanti di controllo videochiamata, la modalità di visualizzazione della schermata riunione, la visualizzazione dell’elenco dei partecipanti, la messaggistica istantanea, la condivisione di documenti e atti. Per lo svolgimento dell’udienza a distanza è necessario collegarsi 10/15 minuti prima dell’ora fissata per verificare il funzionamento dei dispositivi. L’accesso può avvenire soltanto dopo aver ricevuto la Pec con il collegamento all’evento Skype for Business da parte del Segretario della Commissione tributaria competente per la controversia. Le parti costituite e/o i difensori riceveranno una mail di posta elettronica certificata con la comunicazione della data di trattazione del ricorso/appello e una successiva con l’ora fissata per la discussione e il collegamento all’evento Skype for Business. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, viene sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente (o dal giudice monocratico) e dal segretario dell’udienza.

LA Cassazione sull’autotutela e la mancata comparizione. La Suprema Corte, con la sentenza 26166 del 17 novembre 2020, ha ribadito i contenuti dell’ordinanza n. 27274/2019 nel punto in cui sostiene che la mancata comparizione del contribuente alla data stabilita per la definizione amministrativa della lite non interrompe la sospensione del termine dei 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso, in quanto tale comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza e non è idoneo a farne venir meno gli effetti.  L’Agenzia delle entrate, quindi, non può equiparare a una richiesta di autotutela la condotta del contribuente che, sottoposto ad accertamento, non si presenta al contraddittorio e presenta un’istanza di accertamento con adesione. In quest’ultimo caso, dunque, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione la mancata comparizione al contraddittorio, che sia giustificata o no, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

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