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Per il 730 integrativo c’è tempo fino al 26 ottobre. Il contribuente che rileva errori commessi dal Caf o dell’intermediario che ha prestato l’assistenza fiscale, glielo deve comunicare affinché possa inviare il modello

rettificativo; quello che, invece, controllando la dichiarazione scopre di non aver fornito tutti i dati, può integrarla o modificarla in diversi modi, a seconda degli effetti della modifica. Se l’integrazione e/o la rettifica provocano un credito ulteriore, un debito minore o un’imposta pari alla precedente, il contribuente entro il 26 ottobre (il 25 è domenica) può presentare un nuovo 730 integrativo a un Caf o ad un intermediario abilitato, anche se era stato presentato dal sostituto di imposta, oppure può presentare un modello Redditi persone fisiche utilizzando la differenza a credito e chiedendone il rimborso. Quest’ultimo si può presentare: entro il 30 novembre, se è una dichiarazione correttiva nei termini; entro il termine previsto per la presentazione dello stesso modello relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Chi si accorge che serve una integrazione che determina un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata può presentare un modello 730 integrativo e/o correttivo entro il 26 ottobre 2020 indicando il codice “3” nel frontespizio. Se è necessaria un’integrazione che provoca un minor credito o un maggior debito, si deve presentare un modello Redditi persone fisiche 2020: a) entro il 30 novembre 2020 e pagare contestualmente l’imposta dovuta, gli interessi al tasso legale e le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso; b) entro la scadenza prevista per il modello Redditi persone fisiche relativo all’anno successivo pagando il tributo, oltre agli interessi e le sanzioni come appena indicato; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione pagando il tributo, oltre agli interessi e le sanzioni come sopra.

Prolungata la validità del Durc online. Dal 1° luglio 2015, chi ha interesse può verificare con un’unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL, Casse edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell’edilizia, e per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale. Lo strumento è il documento unico di regolarità contributiva (Durc), che deve essere richiesto tramite il servizio “Durc online” indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta. Anche per questo documento la pandemia ha prodotto una prolunga della validità, che è stata estesa per i 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza. Nello specifico, a partire dal 19 luglio 2020, i Durc online con scadenza compresa nel periodo fra il 31 gennaio e il 31 luglio mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Lo stabilisce la legge di conversione del decreto Rilancio. Poiché la scadenza prevista per il 31 luglio assicurava la validità dei Durc fino al 29 ottobre, visto che il Governo ha prorogato fino al 15 ottobre lo stato di emergenza, la validità sarà protratta ancora. Quindi, per i contribuenti che hanno richiesto o per i quali è stato già prodotto un Durc online valido nel periodo fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, la validità è assicurata fino al prossimo 29 ottobre.

Quando versare le rate degli avvisi bonari. Nella circolare 25/E l’Agenzia precisa che i pagamenti degli avvisi bonari scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono stati prorogati al 16 settembre, e che il decreto Rilancio ha stabilito che i versamenti sospesi possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre e con scadenza al 16 di ogni mese, senza sanzioni e interessi. Si tratta dei versamenti derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o da tassazione separata. Nel documento viene inoltre chiarito che se la scadenza della prima rata ricade nel periodo di sospensione, la proroga produce effetti anche sulle scadenze delle rate successive. A seconda della scadenza della prima rata, quindi, verrà rideterminato il piano di rateazione: se, ad esempio, la prima rata con scadenza aprile 2020 slitterà al 16 settembre 2020, il pagamento della seconda dovrà avvenire entro il 31 dicembre anziché il 31 luglio 2020). Se, invece, a scadere nel periodo di sospensione e quindi passare al 16 settembre è la seconda rata, le rate successive non slitteranno ma manterranno la scadenza originaria scadenza: ad esempio, se la seconda rata con scadenza ad aprile è prorogata al 16 settembre, la terza e la quarta dovranno essere pagate nelle date già fissate.

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