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Versamenti e notifiche sospesi dal Decreto Agosto. Il decreto legge 104/2020 (Decreto Agosto) ha protratto i termini delle agevolazioni introdotte prima dal DL 18/2020 (Cura Italia) e poi dal DL 34/2020 (Decreto

Rilancio). Il nuovo decreto fissa al 15 ottobre (dal precedente 31 agosto) la scadenza della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità di innescare azioni cautelari ed esecutive (ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi). Lo ha reso noto con un comunicato del 18 agosto 2020 Agenzia delle Entrate–Riscossione, pubblicando l’aggiornamento delle Faq relative alle sospensioni di pagamento e pagamenti rateali. Prorogati i termini per pagare cartelle, avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, sospesi fino al prossimo 15 ottobre: i pagamenti si dovranno effettuare entro il mese successivo alla scadenza della sospensione, quindi entro il 30 novembre 2020.  Attiva sempre fino al 15 ottobre la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni e trattamenti assimilati, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di rateazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. Per le dilazioni attive all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi per le domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della rateizzazione scatta in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. Resta invariata la scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio: i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 è sempre il 10 dicembre 2020.

Proroga al 30 settembre per lo scambio di informazioni fiscali sui conti finanziari. Con il comunicato n. 155, e con il successivo Provvedimento del 22 luglio 2020 pubblicato sul sito il 5 agosto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il differimento al 30 settembre 2020 del termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) da parte degli intermediari. A causa dell’emergenza sanitaria che ha condotto alla pandemia da Covid-19, il Mef ha disposto il differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2020 del termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) per l’anno 2020, relative al reporting del 2019, da parte delle istituzioni finanziarie italiane. La proroga riguarda l’obbligo di comunicazione delle informazioni da scambiare con gli altri Stati membri Ue, in base alla direttiva 2014/107/UE (cosiddetta DAC2), con gli altri Paesi extra Ue, secondo il Multilateral Competent Authority Agreement del 29 ottobre 2014 e con gli Stati Uniti nell’ambito dell’accordo intergovernativo ratificato con legge 95/2015, relativo alla implementazione della legislazione FATCA. La decisione di differimento della scadenzare segue la modifica della direttiva 2011/16/Ue, presentata dalla Commissione europea e approvata il 19 giugno dal Consiglio Ue a seguito delle richieste di rinvio presentate da diversi Stati membri a causa della pandemia.

Da ottobre servizi online con Spid, in pensione il Pin INPS. Dal prossimo primo ottobre, per l’accesso ai servizi online dell’INPS, cittadini, imprese e intermediari non potranno più chiedere il Pin: si passerà al passaggio definitivo al Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), già obbligatorio per Patronati e CAF come metodo di autenticazione per l’accesso ai servizi loro dedicati al posto del Pin. Nella circolare 87/2020 del 17 luglio l’Istituto previdenziale ricorda che tale sistema permette agli utenti di interagire non solo con INPS, ma con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati aderenti, anche oltre i confini nazionali; in base al Regolamento (UE) 910/2014 l’identità digitale Spid (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche amministrazioni dell’Unione europea. Dal 1° ottobre 2020, quindi, l’Istituto non rilascerà più, come credenziale di accesso ai propri servizi, il Pin dispositivo, che sarà comunque mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali Spid, come i minori di 18 anni o i soggetti extracomunitari, e per i soli servizi loro dedicati; inoltre, i Pin già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria, che inizia il 1° ottobre (il termine è ancora da definire).  Nella circolare si legge, infine, che INPS avvierà una vasta campagna di comunicazione per informare i cittadini, utilizzando il sito istituzionale, i social network e distribuendo materiale brochure e locandine presso le proprie strutture territoriali e gli intermediari autorizzati.

Bonus affitti e cessione del credito d’imposta. Fra le agevolazioni fiscali a sostegno delle attività commerciali e produttive introdotte dai diversi provvedimenti legislativi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il Decreto Rilancio ha disposto il cosiddetto bonus affitti, che permette di “trasformare” una percentuale del canone di locazione in un credito d’imposta utilizzabile in fase di dichiarazione dei redditi o per compensare altri debiti fiscali. In particolare, può essere ceduto a favore del locatore, del concedente o di altri soggetti, come banche e altri intermediari finanziari, oppure utilizzato in compensazione tramite modello F24, codice tributo 6920. Lo sgravio fiscale è del 60% in caso di canoni di locazione per immobili a uso non abitativo, del 30% in caso di contratto d’affitto d’azienda. E’ fondamentale dimostrare la diminuzione dei ricavi della propria attività di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, e i canoni, inoltre, devono essere stati effettivamente versati. Dallo scorso 13 luglio, e fino al 31 dicembre 2021, è possibile avvalersi dell’opzione per la cessione del credito d’imposta tramite comunicazione web del bonus affitto di negozi e botteghe, sedi di attività commerciali e produttive, previsto dl Decreto Cura Italia, e di quello per l’affitto di immobili non abitativi e d’azienda, previsto dal Decreto Rilancio: il modello per la comunicazione e le relative istruzioni sono contenute in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nel modello devono essere indicai: il codice fiscale di cedente e cessionario, il tipo di credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

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