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Prorogati al 20 luglio gli acconti per contribuenti ISA e forfetari.  Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la proroga dei versamenti di fine giugno per i contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici

di Affidabilità), compresi i forfetari, che con i minimi non sono obbligati a sottoporsi agli ISA ma fanno parte delle categorie per le quali sono disposti gli Indici. Con il saldo 2019 e l’acconto 2020 IRAP stato abolito dal decreto rilancio, il termine per versare IRPEF, IRES e imposte sostitutive, inizialmente previsto per il 30 luglio, è fissato al 20 luglio senza l’applicazione di interessi (…).

Obbligatoria la notifica degli atti giudiziari con procedure telematiche. Il decreto liquidità, convertito dalla legge 40/2020, introduce l’obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali con modalità telematiche, per favorire la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata con modalità cartacee. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’Albo dei soggetti privati abilitati (art. 53, D.lgs. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, devono notificare e depositare gli atti successivi ei provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche. Viene inoltre previsto che gli uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto o, in assenza di indicazione, tramite deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Dogane, proroga di 60 giorni per i pagamenti rateali per chi è in difficoltà. Una Determinazione del Direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli ha stabilito che i soggetti che effettuano il pagamento rateale dei diritti doganali, per le rate in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga di 60 giorni senza l’applicazione di sanzioni e interessi se risulta che il pagamento comporta gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Possono presentare istanza i titolari delle agevolazioni di pagamento, tra gli altri, i soggetti che dimostrino di aver subito nei mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei conti di debito nel 2020, una diminuzione del fatturato: a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro; b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro. La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del conto di debito. Nel rispetto dei limiti richiesti, gli uffici delle dogane, in presenza dei requisiti stabiliti, possono autorizzare: 1) la  proroga di  60  giorni anche dei pagamenti già oggetto delle proroghe disposte con precedenti Determinazioni Direttoriali e ora in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, oppure 2) l’estensione della proroga di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l’8 maggio 2020, che sono già stati prorogati di 30 giorni (Determinazione Direttoriale n. 121878 del 21/4/2020).

Le istruzioni INPS sul bonus baby-sitting. E’ già operativa la procedura di domanda INPS del bonus baby-sitting, introdotto dal Dl rilancio, che si può utilizzare anche per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia, con frequenza fino al 31 luglio 2020. Si tratta di importi fino a 1.200 euro complessivi, che arrivano a 2.000 per chi lavora nell’emergenza Covid-19 nei settori sanitario e sicurezza. Il bonus è incompatibile con i benefici, negli stessi periodi, del bonus asilo nido ed è alternativo al congedo con causale Covid, sempre per gli stessi periodi. La domanda si invia sempre online in entrambi i casi, tramite la procedura disponibile nella homepage del sito www.inps.it, e l’importo viene erogato con bonifico su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso le Poste. Può essere anche presentata tramite il Contact Center Multicanale chiamando i numeri 803164, gratuito dal fisso o a pagamento dal cellulare, e 06164164 da rete mobile, e i patronati. Per i centri estivi e i servizi per l’infanzia, nella domanda si devono indicare ragione sociale e partita IVA (o codice fiscale) della struttura, selezionando il codice identificativo tra le tipologie previste, che possono essere, tra le altre, asilo nido, ludoteche, centri e attività diurne, asili e servizi per la prima infanzia, centri per le famiglie, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, ecc.

La Cassazione sulla prescrizione del credito contributivo. Con una sentenza del 2013 la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale in sede di accoglimento dell’opposizione proposta dal contribuente avverso la cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di 2.843 euro per omesso versamento dei contributi previdenziali eccedenti il minimale dei redditi per la gestione artigiani relativi all’anno 2003. Secondo la Corte territoriale il primo giudice aveva accolto correttamente l’eccezione di prescrizione del credito contributivo, in quanto il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, quindi dal 2004, per cui alla data di notifica della cartella (il 23 febbraio 2010) era ormai trascorso.  Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di contributi a percentuale, è già stato chiarito che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dalla produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per cui il momento di decorrenza della prescrizione di tali contributi deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo con cui l’Agenzia delle entrate abbia accertato un maggior reddito (Cass. 19640 del 2018; Cass. n. 13463 del 2017). Nella sentenza n. 14410 del 2019, la Cassazione sottolinea come nessuna censura ha fatto valere l’INPS riguardo alla negazione dell’efficacia interruttiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 2008, anzi è lo stesso Istituto a escludere nel motivo che tale accertamento possa avere efficacia interruttiva della prescrizione nei riguardi dell’INPS, salvo poi a sostenere solo in una successiva memoria, e quindi tardivamente, tale effetto interruttivo. Viene ritenuto infondato anche il motivo alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’operatività della causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia attuata dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una semplice difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando il debitore assuma un comportamento intenzionalmente diretto a occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione. La conseguenza è che tale criterio non impone neppure di far riferimento a un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotta dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113 del 2007). Nel caso in questione va pertanto affermato, secondo gli Ermellini, che la mancata denuncia del reddito non equivale né a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da versare all’INPS, né a un impedimento assoluto non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi alle Entrate (Cass. n. 19640 del 2018; Cass. n.17769 del 2015).

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