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Per quest’anno il 730 senza sostituto anche per chi lo ha. Uno dei provvedimenti contenuti nel Il DL 34/2020 (decreto Rilancio) riguarda il modello 730 e riguarda soltanto l’anno d’imposta 2019: i contribuenti con
redditi di lavoro dipendente e assimilati quest’anno possono presentare il modello semplificato con la modalità “senza sostituto”, pur avendo un sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, a credito o a debito, nella busta paga. La ratio della norma è quella di favorire aziende e imprese che, a causa della pandemia, potrebbero trovarsi in difficoltà nel reperire le somme da rimborsare per la scarsità delle ritenute effettuate. Questo lo scenario: al rimborso provvederà direttamente l’Agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al 30 settembre 2020, termine fissato per la trasmissione; il sostituto d’imposta non dovrà versare l’importo dovuto o erogare il rimborso spettante dal dipendente. Chi vorrà, eseguirà l’opzione direttamente nel 730 indicando la lettera “A” nella sezione dei dati del contribuente e barrando la casella “Modello 730 senza sostituto” nei dati del sostituto d’imposta, tenendo conto del fatto che il rimborso potrebbe “slittare” fino al 31 marzo 2021.
Registri IVA, la sperimentazione online slitta al 1° gennaio 2021. Un’altra novità introdotta dal decreto Rilancio (altra diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria) è il rinvio dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del via libera al sistema sperimentale online delle Entrate con le bozze di registri, comunicazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA. Entro il termine prorogato l’Agenzia avrebbe dovuto rendere disponibili, in una sezione dedicata del proprio sito, mentre per le bozze della dichiarazione annuale i termini restano quelli previsti, relativi alle operazioni effettuate a partire dal 2021. Con l’avvio della precompilata, il cui carattere è comunque sperimentale, il contribuente potrà modificare le bozze – predisposte sulla base dei dati già noti al Fisco – inserendo dati propri non ancora in possesso delle Entrate.
Imprese a autonomi, il contributo a fondo perduto. Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle entrate il modello di domanda e la guida operativa per richiedere il contributo a fondo perduto, introdotto dal decreto Rilancio, destinato ai titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e imprese agricole in attività alla data di presentazione della domanda, le cui attività sono state danneggiate dall’emergenza sanitaria.La guida indica i requisiti per ottenere il contributo (oltre alle eccezioni e i casi particolari): aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro (per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario, si considera il volume d’affari 2019); ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’importo di aprile 2019.La domanda si presenta telematicamente dal 15 giugno al 24 agosto (per gli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti, dal 25 giugno): per l’invio sono disponibili un software e il canale telematico Entratel7Fisconline oppure un’apposita procedura web, disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia e accessibile dalla propria area riservata. In alternativa, si può ricorrere a un intermediario con delega al Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Nella domanda vanno indicati la fascia in cui si trova l’ammontare dei ricavi/compensi 2019 (la dichiarazione dei redditi 2020 si presenta entro il 30 novembre) e l’ammontare di fatturato e corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e 2020. Soltanto in caso di contributo superiore a 150.000 euro la domanda si presenta via Pec con firma digitale e deve essere allegata un’autocertificazione di regolarità antimafia. Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, è possibile verificare l’esito dell’istanza trasmessa e si può inviare una nuova istanza, sostitutiva delle precedenti, se quella inviata è stata scartata, ad esempio per errori nella compilazione, ma solo fino a quando non si ottiene l’eventuale ricevuta di accoglimento. L’Agenzia delle Entrate emette il mandato di pagamento contestualmente all’accoglimento della domanda, accreditando il contributo sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente. Il contributo non spetta ai soggetti con attività cessata, a enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione, iscritti alle Casse previdenziali private, a chi fruisce del bonus professionisti e per i lavoratori dello spettacolo. Il contributo – che è escluso da tassazione e non influisce sul calcolo del rapporto per la deducibilità di spese e altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi – si calcola nel seguente modo: alla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e valore di aprile 2019 si applica una percentuale in base ai ricavi e compensi 2019: 20%, se non superano 400.000 euro; 15%, se non superano 1 milione di euro; 10%, se non superano 5 milioni di euro. E’ previsto un importo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggior parte dei contributi messi in pagamento finora riguarda soggetti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro e di quanto bisogno ce ne fosse lo testimoniano le 900.000 domande presentate nei primi 10 giorni, oltre 200.000 delle quali solo nel primo giorno.

Il MEF apre la pagina Facebook. Con un comunicato stampa il Ministero dell’Economia rende nota l’apertura di un nuovo canale social a disposizione per informazioni e confronto diretto, la pagina Facebook al seguente indirizzo: www.facebook.com/ministeroeconomiaefinanze/. L’intento è di aggiungere una ulteriore modalità di comunicazione e colloquio con i cittadini, per illustrare i provvedimenti, fornire informazioni sulle attività, sui servizi offerti e sulle iniziative adottate. La pagina fb va a implementare gli altri canali già presenti, come quali il sito internet, Twitter e Instagram.