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Cassazione, il Fisco non deve chiedere documenti già in suo possesso. L’Amministrazione finanziaria non può chiedere al contribuente documentazione già precedentemente richiesta o comunque presentata a un altro ufficio dell’Amministrazione statale: è esplicitamente previsto,

anzi vietato,  dall’art. 6, comma 4 dello Statuto del Contribuente, una delle leggi più violate in Italia, la n. 212/200, lo Statuto dei diritti del contribuente (e in queste pagine lo abbiamo scritto più volte). Ma non solo, perché il principio era già inserito nella legge 241/1990, sulla trasparenza degli atti amministrativi. Da parte sua, però, il contribuente che ha ricevuto la richiesta di informazioni o documenti deve informare in modo preciso e tempestivo l’ufficio del fatto che quanto richiesto è già disponibile in un altro ufficio finanziario, specificando quale sia. In assenza di tale indicazione viene meno l’obbligo di acquisizione previsto dallo Statuto del contribuente e non si può quindi ottenere l’annullamento di un accertamento in base al divieto di nuova richiesta. E’ quanto ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza 15147 del 2019.

Luglio, è obbligatorio il processo tributario telematico. Dal 1° luglio il processo tributario telematico non è più una scelta, diventa un obbligo per i ricorsi notificati alla controparte. Oltre alla firma digitale il processo telematico prevede anche l’utilizzo della Pec (posta elettronica certificata) per ogni atto del processo e la registrazione tramite il portale della Giustizia Tributaria. La procedura telematica resta facoltativa per i contribuenti in giudizio senza assistenza tecnica.

In alcuni casi specifici sarà possibile usare atti cartacei anche dopo il 1° luglio: se fino al 30 giugno il contribuente e l’ente impositivo possono decidere se utilizzare il Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) accedendo alla procedura telematica, dopo l’obbligo riguarderà anche la sostituzione del difensore.

Rottamazione-ter, comunicati gli importi da versare. entro il 30 giugno i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata 2018 delle cartelle esattoriali avranno ricevuto una comunicazione da AeR (Agenzia delle entrate-Riscossione) con l’importo totale a debito. Da luglio la lettera sarà presente nell’area riservata del portale AeR, e conterrà i seguenti elementi: accoglimento o  rigetto della dichiarazione; eventuali importi esclusi dalla definizione agevolata; importo da pagare; data di scadenza del pagamento. Le comunicazioni con gli importi da versare contengono, inoltre, il piano che suddivide la cifra secondo la soluzione rateale richiesta. AeR ha previsto l’invio di una ulteriore e particolare comunicazione, denominata “23”, relativa alla suddivisione automatica dell’importo residuo dovuto a titolo di definizione agevolata, in 10 rate, diretta a: chi ha aderito alla rottamazione-bis (DL 148/2017), con accoglimento della richiesta e in regola con i pagamenti delle rate in scadenza a luglio/settembre/ottobre 2018 del piano di definizione agevolata concesso; chi ha aderito alle precedenti rottamazioni ed è residente in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Alla lettera sono allegati i bollettini per il pagamento. Per tutti i tipi di comunicazione, la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 31 luglio 2019. E’ possibile, L’adesione alla rottamazione-ter permette di compensare l’ammontare a debito con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

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