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Evasione e immobili, l’indagine conoscitiva delle Entrate. Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, il Direttore delle Entrate, Antonino Maggiore,è stato ascoltato in Commissione di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, presentando il riepilogo delle tipologie
di informazioni in possesso dell’Agenzia in merito al patrimonio immobiliare di persone fisiche e giuridiche. Nella relazione è riportata la consistenza e la rendita delle unità immobiliari urbane del Catasto Edilizio Urbano, con i dati riferiti al 31 dicembre 2018. Il controllo condotto per garantire il corretto e completo aggiornamento della banca dati catastale, anche nell’ottica del “monitoraggio costante del territorio”, si realizza con un’attività corrente e una che, per l’entità degli immobili trattati, è periodica. Gli accertamenti nel 2018 hanno interessato oltre 505.000 unità immobiliari urbane, con un incremento della rendita complessiva, per le unità controllate, di oltre 114 milioni di euro. L’attività periodica fa riferimento all’accertamento delle variazioni catastali non dichiarate, in attuazione di determinati dispositivi normativi. Il primo è relativo alla cosiddetta operazione “immobili fantasma”, che tra il 2007 e il 2012 ha permesso di far emergere e attribuire la rendita a oltre 1,2 milioni di unità immobiliari, per una rendita catastale complessiva di circa 825 milioni di euro: questa operazione, compatibilmente con le risorse disponibili, potrà essere riproposta nell’ambito del monitoraggio costante del territorio, divenendo un’espressione periodica di controllo, con effetti anche a supporto dei Comuni. Il secondo è relativo all’attuazione delle norme contenute nei commi 335 e 336 dell’articolo unico della legge 311/2004: riguardo al comma 335, finora sono stati i Comuni che hanno richiesto, in base ai criteri normativi, il processo di revisione dei classamenti degli immobili urbani compresi in specifici ambiti territoriali. Tra questi Roma, Milano, Bari, Lecce, Ferrara e Perugia, con una attività che complessivamente ha generato un incremento complessivo della rendita per circa 184 milioni di euro. Riguardo al comma 336, invece, relativo alla procedura di revisione dei classamenti incoerenti, sono stati trattati circa 119.000 immobili per i quali i Comuni hanno effettuato una richiesta di regolarizzazione catastale. Il terzo riguarda l’attuazione del comma 277 dell’art. 1 della legge 244/2007 che prevede l’identificazione, da parte dell’Agenzia, di nuove costruzioni o variazioni non dichiarate al Catasto da parte dei soggetti obbligati; a partire dal 2007 sono stati sottoposti a questa modalità di accertamento circa 315.000 immobili.
Più bassi gli interessi delle cartelle esattoriali. Con provvedimento del 10 maggio 2018 il tasso di interesse da applicare per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,01% annuo. Il nuovo tasso di interesse diminuisce a seguito dell’adeguamento annuale da effettuarsi in base all’art. 13 del D.lgs. 159/2015, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi certificata dalla Banca d’Italia, relativa al periodo 1/1-31/12/2018. Un provvedimento delle Entrate (n. 148038/2019) fissa quindi al 2,68% annuo il tasso di interesse da applicare nei casi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dal 1° luglio 2019: diminuiscono quindi gli interessi di mora applicati alle cartelle esattoriali pagate dopo la scadenza prevista, calcolati sempre dalla data della notifica fino al versamento degli importi dovuti. Sono escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi versati oltre il limite di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, come previsto dall’art. 30 del DPR 602/1973. Questa diminuzione segue quella dello scorso anno, quando gli interessi di mora erano scesi dal 3,5% all’attuale 3,01%, in vigore fino al 30 giugno 2019.
Il Forum nazionale sul processo tributario telematico. Nel portale del Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, una nota informa che è stato istituito il Forum nazionale multilaterale sul processo tributario telematico. Il gruppo di lavoro è composto da pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria e soggetti privati, e ha l’obiettivo di individuare, condividere e proporre misure e buone pratiche per favorire l’attuazione delle modalità telematiche nel processo tributario da parte di tutti i soggetti interessati. Si ricorda che il PTT sarà obbligatorio a partire dal 1° luglio 2019, in riferimento al deposito degli atti processuali in modalità telematica presso le Commissioni tributarie, provinciali e regionali. Istituito con decreto dirigenziale del 20 maggio 2019, il Forum nazionale comprende anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, l’Agenzia delle Dogane, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. Il gruppo di lavoro verrà coordinato dal Mef, Dipartimento Finanze–Direzione della Giustizia Tributaria, avrà una durata di 3 anni e si riunirà con cadenza semestrale: i risultati dell’attività saranno pubblicati sui siti istituzionali del ministero dell’Economia.

Reato e accertamento oltre i termini. Il processo giudiziario e quello tributario percorrono itinerari diverse e la cessazione di uno non produce effetti sull’altro. La sentenza 13487/2019 della Corte di Cassazione ha chiarito che se c’è un reato, si deve considerare valido anche l’accertamento emesso oltre i termini ordinari, poiché l’archiviazione del caso da parte dell’Autorità giudiziaria non produce effetti sul procedimento tributario. Nel caso in questione gli Ermellini, accogliendo il ricorso delle Entrate, hanno ritenuto valida l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento derivante dal riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, ricordando quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 247/20101: la sola condizione per il raddoppio dei termini è costituita dall’esistenza dell’obbligo di denuncia penale, a prescindere dal momento in cui tale obbligo sorge e indipendentemente dal suo adempimento. Nell’accogliere l’opposizione dell’Agenzia, la Cassazione hanno precisato che “Il raddoppio dei termini di accertamento non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario”.