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Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”, date e adempimenti. Agenzia delle Entrate Riscossione pubblica nell’area dedicata del proprio sito una nota con gli adempimenti previsti per i contribuenti che entro il 30 aprile hanno presentato la richiesta di adesione ai provvedimenti della

rottamazione-ter e del cosiddetto “saldo e stralcio” inserito nella Legge di bilancio 2019. La nuova “puntata” della definizione agevolata permetterà: 1. con la rottamazione-ter, di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora (senza mora e maggiorazioni di legge, per le multe stradali); 2. con il “saldo e stralcio”, le persone con grave e comprovata difficoltà economica e Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro, potranno pagare debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, dal 16 al 35% dell’importo dovuto e senza sanzioni e interessi di mora. Chi ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata 2018, entro il 30 giugno 2019 riceverà da ADR una comunicazione di accoglimento o di eventuale diniego della domanda. Nel primo caso, nella comunicazione saranno indicati l’importo complessivo dovuto, l’importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento; in caso di rifiuto, invece, ci saranno le motivazioni del mancato accoglimento. Si potrà scegliere di versare tutto in unica soluzione entro il 31 luglio oppure a rate, con un piano di dilazione. Quanti hanno presentato domanda di adesione al saldo e stralcio, entro il 31 ottobre 2019 riceveranno da ADR una comunicazione con l’ammontare complessivo dovuto per l’estinzione dei debiti, con importo, giorno e mese di scadenza delle rate insieme ai bollettini. In caso di accoglimento, si potrà saldare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in 5 rate: 35% entro il 30 novembre; 20% entro il 31 marzo 2020; 15% entro il 31 luglio 2020; 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021. Se la richiesta non viene accolta sempre entro il 31 ottobre 2019 ADR invierà una comunicazione con i motivi del mancato accoglimento e, limitatamente ai tributi rientranti tra quelli definibili, lo avvertirà dell’automatico inserimento nella rottamazione-ter, fornendo anche gli importi dovuti suddivisi in rate, le nuove scadenze e i bollettini di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure: in 17 rate, la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi; in 9 rate, se per gli stessi carichi sia stata già richiesta la rottamazione-bis ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Fatture elettroniche e cooperative agricole. Riguardo gli obblighi di fatturazione elettronica per una cooperativa agricola, l’agenzia delle Entrate risponde alle diverse richieste di chiarimenti ricevute. I quesiti riguardavano, in particolare: il corretto comportamento che deve adottare una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio, per rispettare la progressività di emissione del documento e se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nell’area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo senza avvalersi del Sistema di interscambio SdI). Nel caso in cui l’adempimento venga eseguito per conto dei soci, in base all’art. 34, comma 7 del DPR 633/1972, “I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”. Per quanto concerne, poi, il numero progressivo distinto per ciascun socio e l’indirizzo Pec della coop agricola, viene chiarito che la società di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente: così facendo, le fatture emesse per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio e saranno distinte dalle altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa. Nel predisporre la fattura elettronica per conto del socio, la coop agricola può inserire la propria Pec o codice destinatario come indirizzo del destinatario della fattura: perché il socio ne abbia un esemplare, la società deve informare il singolo conferente dell’avvenuta emissione della fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) un duplicato del file Xml della fattura elettronica o copia in formato Pdf della fattura – eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando inoltre al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La Camera rivede i criteri per l’assegno divorzile. La Camera ha approvato la proposta di legge che modifica l’art. 5 della legge 898/1970, riguardo l’assegno per lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile. La revisione riguarda, in particolare, i criteri per assegnare e determinare l’assegno divorzile, che vengono adeguati agli ultimi orientamenti della Cassazione (sentenze n. 11504/2017 e n. 18287/2018). Viene previsto, tra l’altro, che il Tribunale attribuisca l’assegno in base alle seguenti contingenze: la durata della convivenza matrimoniale; le condizioni personali ed economiche dei coniugi a seguito dell’evento; età e stato di salute del richiedente; il contributo personale ed economico apportato da ognuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e di quello comune; patrimonio e reddito netto di entrambi; l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti. E’ previsto, inoltre, che la durata dell’assegno venga predeterminata nei casi di ridotta capacità reddituale del richiedente per motivi contingenti o comunque superabili. Secondo la proposta di legge, l’assegno decade in caso di nuove nozze, di unione civile con un’altra persona o di stabile convivenza, anche non registrata, del richiedente; l’obbligo di pagamento non scatta di nuovo a seguito di separazione o scioglimento dell’unione civile o cessazione dei rapporti di convivenza. Altri contenuti della proposta: è prevista la possibilità, su richiesta di uno dei coniugi, di ottenere subito la pronuncia sullo status di divorziato e la commisurazione dell’importo alla durata della convivenza matrimoniale e non del matrimonio.

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