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Società estere e incarichi a professionisti residenti. Con il Pprincipio di diritto n. 8/2019 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il comportamento che deve essere adottato da una società estera

senza stabile organizzazione, proprietaria di immobili in Italia, che ha attribuito l’incarico a professionisti residenti per prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli stessi. Partendo dal fatto che, a fronte delle diverse prestazioni rese, la società ha applicato (e successivamente versato) la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi corrisposti ai professionisti, si è chiesto se si doveva presentare la Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli Intermediari per ogni anno di riferimento. L’Agenzia ha precisato che la società estera ha legittimamente operato le ritenute sui corrispettivi pagati e pertanto è tenuta ad attestare l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali e gli altri dati previsti dalla normativa mediante il rilascio della apposita Certificazione Unica.

Nel 730 i compensi per attività sportive dilettantistiche. Nelle istruzioni del modello 730/2019 sono spiegate le modalità di tassazione dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche, relativamente: a) alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto; b) ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In base all’art. 37 della legge 342/2000: 1) i primi 10.000 euro, percepiti complessivamente nell’anno d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; 2) gli ulteriori 20.658,28 euro scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 23%; 3) gli importi eccedenti scontano una ritenuta a titolo d’acconto del 23%). Ciò significa che il contribuente titolare soltanto di compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 30.658,28 euro (10.000+20.658,28) è esonerato dalla presentazione della dichiarazione. E’ importante fare attenzione al fatto che sono esclusi da imposizione i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Le sanzioni fiscali non si ereditano. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6500/2019, ha chiarito che gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni tributarie del parete deceduto: le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, quindi non si trasmettono agli eredi. La questione riguardava un omesso o carente versamento IMU relativo a un terreno edificabile da parte del de cuius, che aveva pagato l’imposta come se si trattasse di un terreno agricolo. Le Commissioni tributarie provinciale e regionale avevano dato ragione al Fisco e i figli presentavano ricorso in Cassazione, la cui Sezione tributaria accoglieva il ricorso degli eredi. Nella pronuncia si evidenziava che era già stato affermato dagli Ermellini (Cass. civ. sez. V., 28/05/2008, n.13894; Cass. civ. sez V 15.10.2018, n. 25644) che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, che hanno carattere afflittivo, devono essere inquadrate nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva (legge 689/1981), essendo adeguate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore. Ne consegue l’applicabilità del principio sancito dall’art. 7 della citata legge 689, secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Niente tasse sui buoni pasto.  Ai fini IRPEF il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente (5,29 euro giornaliero ovvero, per i buoni elettronici, 7 euro). Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6/2019. Divieto di cumulo e limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente: le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto, indipendentemente dal numero di buoni utilizzati, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato. La verifica dei limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati compete al datore di lavoro.

INPS, aggiornati gli ammortizzatori per il 2019. Con la circolare n. 5/2019 l’INPS comunica la rivalutazione annua degli ammortizzatori sociali e fornisce gli importi massimi del fondo credito, del fondo credito cooperativo, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’assegno per attività socialmente utili, e della DIS-COLL. Per l’anno in corso l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI aumenta di 14,46 euro, passando da 1.314,30 a 1.328,76 euro; la retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione è pari a 1.221,44 euro (nel 2018 era di 1.208,15 euro). Per i trattamenti di integrazione salariale gli importi massimi si distinguono a seconda che la retribuzione sia inferiore o superiore a 2.148,74 euro: nel primo caso l’importo netto è di 935,21 euro, se è superiore al limite l’importo raggiunge i 1.124,04 euro. Queste somme massime vanno aumentate di un ulteriore 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

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