NEWS

News dall’Italia

Il comunicato stampa, “non documento” in materia tributaria. In una sentenza della Cassazione (n. 370/2019) si legge che non sono applicabili le sanzioni se fanno riferimento a una legge o risoluzione non chiara, nonostante la pubblicazione di un comunicato stampa che fornisce spiegazioni, considerando il comunicato un provvedimento atipico

(o meglio un “non provvedimento”) privo di collocazione certa nella scala delle fonti del diritto. Oggetto del contendere la richiesta avanzata dall’Amministrazione finanziaria a un contribuente condannato a pagare le sanzioni per aver superato il plafond delle compensazioni ai fini IVA. Al riguardo nel 2003 era stata pubblicata una risoluzione ministeriale poco comprensibile, fonte di incertezze e fraintendimenti al punto che il Fisco aveva pubblicato un comunicato stampa chiarificatore. Il documento non risultava comunque idoneo a eliminare i dubbi interpretativi, secondo i giudici, i quali, richiamando precedenti pronunce della stessa Suprema Corte rispetto alla collocazione nei rapporti Fisco-Contribuente dei comunicati stampa, ribadivano che nella gerarchia delle fonti tali documenti sono esclusi dalla piramide  delle fonti, risultano sottordinati rispetto alle circolari e alle risoluzioni ministeriali e non rivestono alcuna rilevanza in materia tributaria.

Processo tributario e accesso temporaneo agli atti. Nell’ambito del processo tributario telematico, dallo scorso 28 gennaio è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità, che è stata creata per la parte non ancora costituita in giudizio, permette di visualizzare gli atti e i documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali. Gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie esaminano la richiesta di accesso temporaneo, che può essere accolta o rifiutata, e ne danno notizia al richiedente tramite Pec. In caso di risposta positiva, è possibile consultare il fascicolo processuale per un periodo di 10 giorni di calendario.       

Omessa o tardiva dichiarazione, le sanzioni per l’intermediario. Si parla di omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata o non andata a buon fine; di tardiva trasmissione telematica quando viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, malgrado l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima di tale scadenza. La sanzione prevista dal D.lgs. 241/97, art. 7-bis, va da 516 a 5.164 euro, che si applica: a) al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, persona fisica o giuridica (Caf imprese o dipendenti o società di servizi); b) al professionista che ha assunto l’incarico, se la dichiarazione è trasmessa da uno studio associato.

Applicativo INPS per il calcolo aliquote contributive. Con il messaggio n. 356 del 25/1/2019 l’INPS comunica il rilascio di una nuova funzionalità utilizzabile da aziende e intermediari, “Calcolo aliquote contributive”. In base alle caratteristiche contributive dell’azienda ed al profilo contributivo del lavoratore, l’applicazione permette di simulare il calcolo dell’aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato. Si possono inoltre visualizzare: l’aliquota contributiva associata a un lavoratore in base al periodo di competenza; il tipo di azienda e le caratteristiche del dipendente, espresse secondo i costrutti Uniemens; il dettaglio delle voci contributive che concorrono a formare l’aliquota contributiva complessiva, con la relativa quota a carico del lavoratore. Il sistema sarà progressivamente implementato con il rilascio dei programmi di verifica e calcolo che saranno aggiornati nelle procedure gestionali dell’Istituto a seguito delle modifiche subite dalla normativa. L’applicativo non effettua i controlli di compatibilità tra il Codice statistico contributivo (CSC) e i Codici di autorizzazione (CA), per cui l’utente che effettua la richiesta di calcolo dovrà fornire caratteristiche contributive aziendali tra loro coerenti e congruenti. La funzionalità è accessibile, attraverso le proprie credenziali (codice fiscale e pin), dal sito dell’Istituto, www.inps.it, alla sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”>“uniemens”.

Il timbro delle Poste attesta l’avvenuto deposito. Una Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Fisco contro la sentenza tributaria di primo grado per il mancato deposito, entro il termine previsto, della ricevuta di spedizione dell’atto presso la segreteria della Commissione, nonostante l’avvenuto deposito delle distinte con l’elenco delle raccomandate consegnate per la notifica, come provato dal timbro dell’ufficio postale, tra le quali c’erano quelle dell’atto di appello destinato alla contribuente. Con l’ordinanza 232 dell’8 gennaio 2019 la Suprema Corte ha cassato la decisione della Ctr affermando che nel processo tributario la prova della notifica a mezzo posta dell’atto di appello si ritiene validamente fornita dall’elenco delle raccomandate con il timbro postale. La veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro è garantita dal reato di falso ideologico in atto pubblico e si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione. Inoltre, all’apposizione del timbro datario delle Poste sulla distinta cumulativa non si può attribuire altro significato se non quello di certificarne la consegna all’ufficio postale.

Pronti e online i modelli per la dichiarazione dei redditi.  Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la presenza online dei modelli Redditi 2019, con le relative istruzioni, per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali. Tra le novità, la detrazione del bonus verde, le donazioni al Terzo settore, la nuova gestione delle perdite d’impresa e il passaggio da studi di settore e parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Sono disponibili anche i modelli Cnm (Consolidato nazionale e mondiale) e IRAP.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay