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Modello 730/2025, dal 15 maggio si possono modificare i dati. Con il comunicato stampa del 24 aprile, l’Agenzia delle entrate apre la stagione dichiarativa. Dal 30 aprile è possibile consultare, sul sito istituzionale, i modelli precompilati con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni (datori di lavoro, strutture sanitarie, farmacie e banche). Dal 15 maggio sarà possibile effettuare eventuali modifiche e inviare i modelli. Per l’invio del 730 ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025, per il modello

Redditi fino al 31 ottobre. Tra i circa 1,3 milioni di dati già inseriti nelle dichiarazioni 2025, la parte del leone la fanno le spese sanitarie, seguite dai premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi e i bonifici per le ristrutturazioni edilizie. Tra le novità, l’inserimento di due nuovi quadri (M e T), che permettono alle persone fisiche senza partita IVA di utilizzare il modello semplificato anche per i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Novità anche per gli eredi, che prima dovevano inviare la dichiarazione esclusivamente in prima persona, mentre ora il servizio online è accessibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia. Tra quelli precompilati, quest’anno ci saranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico. Riguardo il modello Redditi Persone fisiche, i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, troveranno i dati esposti nelle fatture elettroniche e i corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno. L’accesso ai dati precompilati di questo modello ora è consentito, oltre che a professionisti e Caf dipendenti, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, come Caf imprese, avvocati o revisori. L’accesso alla dichiarazione avviene sempre tramite le Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi (Cns). Come per lo scorso anno, si può accedere personalmente o anche tramite un familiare o come persona di fiducia, ma soltanto dopo aver ottenuto l’abilitazione.

Rottamazione-quater, l’ottava rata scade il 31 maggio, anzi, il 9 giugno. In realtà, considerando i 5 giorni di tolleranza e le festività, la scadenza del 31 maggio scivola al 9 giugno, per il pagamento dell’ottava rata da parte dei contribuenti in regola con i versamenti della rottamazione-quater, così da non perdere i benefici connessi. Ricordiamo che la procedura in questione prevede la definizione agevolata delle iscrizioni a ruolo affidate all’agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (legge 197/2022). I contribuenti che hanno scelto di dilazionare i pagamenti, per continuare a essere in regola con il programma ricevuto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, sanno che devono versare gli importi dovuti entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024, fino alla scadenza fissata. L’omesso e/o insufficiente e/o tardivo versamento di ciascuna rata, quindi anche dell’ottava, causa la decadenza dell’intera procedura, con la conseguente perdita di tutti i vantaggi in termini di sanzioni e interessi: l’ammontare finora pagato verrà considerato a titolo di acconto sull’importo complessivo dovuto. La sanatoria (pace fiscale…) prevede infatti, per gli aderenti che rispettano le regole, il pagamento soltanto delle imposte dovute e delle procedure esecutive e di notificazione degli atti esecutivi, con l’eliminazione totale di sanzioni e interessi, oltre ad altri benefici.

Il Dl 55/2025 corregge la norma su scaglioni e acconti IRPEF. E’ stato approvato lo scorso 22 aprile, giusto in tempo per il via alla campagna delle dichiarazioni precompilate rese disponibili dal 30 aprile. Sono state finalmente chiarite le regole sul calcolo degli acconti 2025 per l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale, ed eliminati i timori di aumento del carico fiscale: lavoratori dipendenti e pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun  acconto IRPEF per l’anno in corso. E’ stata quindi corretta la problematica, che aveva creato un’anomalia, dovuta a un difetto di coordinamento tra D.lgs. 216/2023, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025 (n. 207/2024). Il primo prevedeva, solo per il 2024, la riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3 e la legge di bilancio 2025 rendeva strutturale tale riduzione: il rischio era di vedersi calcolare gli acconti come se fossero ancora in vigore le 4 aliquote. Gli acconti IRPEF per il 2025 saranno quindi calcolati in base al nuovo sistema in vigore delle tre aliquote.

Novità dalle nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. Lo scorso 1° aprile sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche versione 1.9 per la fatturazione elettronica, per uniformare la gestione fiscale si aziende e professionisti ad alcune recenti modifiche normative. Tra le novità introdotte, l’utilizzo del nuovo Tipo documento TD29 da parte del cessionario o committente per comunicare alle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione: in questi casi non deve più essere emessa un’autofattura, ma si deve inviare un’apposita comunicazione, “tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”, entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare. Sempre dal 1° aprile 2025, poi, è stato eliminato il limite di 400 euro per i contribuenti forfetari e in regime transfrontaliero di franchigia IVA, che potranno quindi utilizzare le fatture elettroniche senza dover rispettare alcun tetto. Inoltre, riguardo la compilazione della fattura elettronica, è stato introdotto il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (Dir. UE n. 2020/285) e sono stati aggiornati i codici valori per le fatture di vendita di gasolio o carburante.

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