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Il decreto Milleproroghe riapre la rottamazione, la domanda entro il 30 aprile. Il decreto Milleproroghe ha ufficializzato la riapertura della rottamazione quater per i contribuenti che erano già stati ammessi alla definizione agevolata ma erano decaduti per l’omesso o tardivo pagamento delle rate dovute. Per essere riammessi si deve presentare una nuova dichiarazione di adesione esclusivamente online entro il 30 aprile, con le

modalità indicate nel sito di AdER, nella quale il debitore indica il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento: da un saldo con rata unica, entro il 31 luglio 2025, a un massimo di dieci consecutive, con le prime due in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Chi ricorre a un intermediario fiscale può delegarlo a presentare la domanda tramite l’area riservata EquiPro, accesso con le credenziali Entratel. Dopo la presentazione della domanda di riammissione, per i debiti indicati nella richiesta l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvierà nuove azioni cautelari o esecutive, sospenderà le azioni in corso e bloccherà le procedure esecutive già avviate, a meno che non sia già stato effettuato il primo incanto con esito positivo; saranno mantenuti i fermi e le ipoteche ed eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti resteranno attivi.

Credito d’imposta ZES Mezzogiorno: le comunicazioni dal 31 marzo al 30 maggio. Per accedere al credito d’imposta previsto dal Dl 124/2023 per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica Mezzogiorno), le imprese interessate devono inviare una comunicazione nel periodo compreso fra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, indicando la previsione delle spese ammissibili complessive che si intendono sostenere nel periodo compreso tra il 16 novembre 2024 e il 15 novembre 2025. La domanda deve essere presentata tramite il software gratuito “ZESUNICA2025”. In linea con la normativa  europea, l’agevolazione è rivolta a tutte le imprese – piccole, medie e grandi – che effettuano investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e altri beni, necessari per il miglioramento e la crescita della capacità produttiva, l’innovazione e la competitività destinati a strutture produttive esistenti o in fase di realizzazione nelle zone interessate: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’agevolazione compete anche per i terreni e per l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Alla prima domanda per la prenotazione del credito d’imposta dovrà seguirne una integrativa per attestare l’effettuazione degli investimenti: le comunicazioni integrative devono essere inviate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.

Agevolazione prima casa: conta anche la metratura del seminterrato. Con l’ordinanza del 1° marzo 2025, n. 2503, la Corte di Cassazione interviene su un aspetto che da tempo costituisce un dubbio interpretativo. Secondo gli Ermellini, nel calcolo della superficie utile complessiva di un immobile rileva anche la metratura del locale interrato collegato con accesso esterno, utilizzato dal proprietario per il posteggio dell’auto. In realtà, già in passato la Suprema Corte aveva affermato che cantina e soffitta con accesso interno all’abitazione sono indissolubilmente legati alla stessa, dunque a tutti gli effetti computabili ai fini del calcolo della superficie totale. Nel caso oggetto del contendere viene quindi accolta la tesi dell’Agenzia delle entrate, che aveva richiesto la revoca del beneficio, ribadendo il concetto per cui anche il seminterrato costituisce una porzione dell’abitazione e, pertanto, deve rientrare nel computo, anche perché contribuisce alla valorizzazione dell’insieme. É legittima, dunque, la revoca delle agevolazioni prima casa per un immobile caratterizzato da una metratura che supera i 240 metri quadrati complessivi, anche se non è di lusso. L’Agenzia aveva recuperato a tassazione l’IVA dovuta con interessi e sanzioni, dopo la revoca dell’agevolazione (IVA al 4%) fruita per l’acquisto di un immobile per il quale rilevava la sussistenza dei requisiti di abitazione di lusso, che sulla base dei criteri del DM Lavori pubblici 1072/1969, superava complessivamente i 240 metri quadri di superficie utile. Il ricorso era stato proposto alla CTP per errato calcolo della superficie utile dell’immobile dell’autorimessa, del piano interrato e della soffitta; ricorso che era stato accolto perché il piano interrato non era direttamente collegato con la proprietà principale, il secondo piano era una soffitta e l’autorimessa, rientrando nella categoria del posto auto, non era computabile nel calcolo della superficie utile. La CTR riteneva invece corretto il calcolo effettuato dall’Agenzia, giudizio che veniva accolto in Cassazione in base a quanto previsto dall’art. 6 del citato decreto n. 1072, che definisce di lusso le singole unità immobiliari con una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadri, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina. Il concetto di riferimento è quello di “superficie utile complessiva” (art. 5 dello stesso decreto). Nella sentenza la CTR si atteneva a tale nozione, osservando che il piano interrato faceva comunque parte dello stesso immobile ed era collegato al resto della casa da una scala esterna ubicata all’interno dell’unica proprietà e all’esclusivo servizio dei contribuenti.

Chiusura della partita IVA e utilizzo dei crediti da superbonus. Un geometra chiede di sapere se può utilizzare i crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie che rientrano nel Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027, nonostante sia in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale; nello specifico, chiede se la chiusura dell’attività e la cancellazione della partita IVA possano precludere l’utilizzo di tali crediti d’imposta, presenti nel proprio cassetto fiscale. Nella risposta n. 255/2024 l’Agenzia delle entrate chiarisce che la chiusura dell’attività professionale non impedisce di continuare a utilizzare i crediti d’imposta da Superbonus presenti nel proprio cassetto fiscale. In presenza delle condizioni previste per fruire del credito d’imposta, il contribuente può continuare a utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale,  anche nel caso in cui siano maturati nell’ambito della propria attività professionale – o siano stati acquistati in tale contesto – non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale. Appare ovvio che tali crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, come ipotizzato dall’istante, ma esclusivamente in compensazione con altri tributi o importi dovuti, utilizzando il modello F24.

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