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Le novità del 2025 per successioni, donazioni, registro e bollo. Nell’ambito della riforma fiscale, il cosiddetto decreto successioni (n. 139/2024) introduce una serie di novità, con decorrenza 1° gennaio 2025, per le imposte di successioni, donazioni, registro e bollo. Intanto, viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta che non è più calcolata dall’ufficio delle Entrate ma dai soggetti obbligati al pagamento
tramite autoliquidazione, che sarà ovviamente controllata dagli uffici. Altra novità, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni viene estesa anche ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. Riguardo alle donazioni, la riforma fiscale ha escluso i beni donati in vita dalla base imponibile dell’asse ereditario, sia ai fini delle aliquote sia delle franchigie, per cui le donazioni effettuate in vita non saranno più cumulate con l’asse ereditario per calcolare l’imposta dovuta. In relazione ai trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie, al fine di garantire la continuità delle imprese familiari, viene prevista: l’esenzione da tassazione: i trasferimenti a favore di discendenti e coniugi rimangono esenti, se: a) per aziende o rami di esse, l’attività continua per almeno 5 anni – b) per quote e azioni, detenzione del controllo societario per 5 anni. Per l’imposta di registro vengono modificati i coefficienti applicabili alle rendite vitalizie e vengono introdotte l’autoliquidazione, la tassazione degli atti di cessione di azienda, la riscossione dell’imposta sugli atti giudiziari, la tassazione dei contratti preliminari e l’imposta di registro della cessione di cubatura. Il D.lgs. 139/2024 riguarda anche i trasferimenti di beni o valori non formalizzati in atti notarili, le liberalità indirette: vengono stabiliti criteri più chiari per il loro accertamento e introdotte agevolazioni ad hoc per le donazioni di modico valore. L’aliquota su tali liberalità sale dal 7 all’8%, da applicare sulla parte eccedente la franchigia prevista; le donazioni o liberalità d’uso effettuate conformemente agli usi sono esenti da imposta; è possibile la registrazione volontaria delle liberalità indirette. In merito all’imposta di bollo, dal 1° gennaio 2025 sarà possibile utilizzare più spesso il modello F24 per il pagamento, con la possibilità di compensare eventuali crediti fiscali; resta comunque possibile pagare l’imposta mediante contrassegno telematico.
Rateizzazione, dal 2025 piani di rientro fino a 120 rate. Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia del 27 dicembre 2024, a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore le nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione. Il provvedimento, attuativo della legge di riforma della riscossione (D.lgs. 110/2024), introduce criteri precisi per individuare la situazione di difficoltà del debitore e stabilisce il numero massimo di rate concedibili, differenziando le modalità di accesso in rapporto alla situazione economica del contribuente. Una importante novità riguarda i debiti fiscali di importo non superiore a 120.000 euro, per i quali i contribuenti possono fruire del piano di rateizzazione con la durata massima senza bisogno di provare lo stato di difficoltà economica, ma con una semplice attestazione. Nello specifico, la riforma prevede una progressiva estensione della durata massima dei piani di dilazione e su semplice richiesta del contribuente che, senza allegare alcuna documentazione, dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029. Il trattamento è ancora più favorevole se invece il contribuente prova lo stato di difficoltà, visto che per debiti oltre 120.000 euro il piano può arrivare fino a 120 rate mensili. Per debiti fino a 120.000 euro, la durata massima varia: da 85 a 120 rate per istanze presentate negli anni 2025 e 2026; da 97 a 120 rate per istanze presentate negli anni 2027 e 2028; da 109 a 120 rate per istanze presentate dal 1° gennaio 2029. I parametri che determinano lo stato di difficoltà economica del debitore sono definiti dal decreto ministeriale: per le persone fisiche e le imprese individuali in contabilità semplificata, il parametro principale è il valore ISEE del nucleo familiare. Per gli altri soggetti, si considerano l’indice di liquidità (rapporto tra liquidità differita e corrente e totale passività), il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.
Semplificazioni, dal 1° gennaio fattura semplificata senza limite di importo. Il D.lgs. 180/2024, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2020/285, con decorrenza 1° gennaio 2025 elimina il limite di 400 euro per la fattura semplificata dei titolari di partita IVA in regime forfetario, allineando quindi le regole alle nuove disposizioni comunitarie. Da quest’anno, quindi, anche i forfetari potranno emettere una fattura semplificata anche se l’operazione è di valore superiore al limite di 400 euro, previsto dall’articolo 21-bis, DPR 633/1972. I dati obbligatori da inserire sono la data di emissione e il numero progressivo che identificano la fattura semplificata, la ragione o denominazione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio e numero di partita IVA del cedente-prestatore, la ragione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del cessionario-committente, servizi offerti-beni ceduti, importo totale documento e dell’imposta. Queste le regole sulle quali è previsto un ulteriore intervento di adeguamento che, tuttavia, si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfettari. Per la restante platea di contribuenti titolari di partita IVA resta confermata la soglia dei 400 euro.
La nuova deduzione per gli immobili strumentali a uso promiscuo. E’ in vigore dal 21 dicembre 2024 il D.lgs. 192/2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale (n. 111/2023), che introduce una revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Tra le novità introdotte c’è anche la deduzione delle spese per la ristrutturazione, la manutenzione ordinaria e l’ammodernamento degli immobili a uso promiscuo, privato e professionale, strumentali all’attività lavorativa e utilizzati da lavoratori autonomi e professionisti freelance anche per la vita privata. In particolare, il decreto legislativo innova la deducibilità delle spese per gli interventi di manutenzione di immobili posseduti dal professionista strumentali alla sua attività: mentre prima la deducibilità era limitata al 5% della spesa complessiva sostenuta per i beni ammortizzabili nel periodo d’imposta e si poteva riportare, inoltre, l’eccedenza nei 5 periodi d’imposta successivi, ora le spese di manutenzione straordinaria diventano deducibili in 6 quote di pari importo con riferimento al periodo d’imposta in cui vengono sostenute (principio di cassa) e con deduzione spalmata sui 5 anni successivi. Riguardo alla manutenzione ordinaria viene invece confermata la deducibilità del 50% delle spese sostenute, ma la deduzione deve essere fruita in un’unica soluzione. La norma è applicabile anche ai beni che sono solo strumentali all’attività e quindi non in uso promiscuo.