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Partite IVA individuali, il secondo acconto al 16 gennaio 2025 e può essere rateizzato. Il Parlamento ha approvato la proroga del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, spostandolo dal 2 dicembre 2024 (il 30 novembre era sabato) al 16 gennaio 2025. Per accedere al posticipo di IRES, IRPEF e IRAP bisogna essere titolari di partita IVA e aver dichiarato, nel

modello Redditi PF 2024 relativo al 2023, ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Sono escluse, tra gli altri, le persone fisiche prive di partita IVA, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel modello Redditi PF 2024 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000, i soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali ed enti non commerciali, e  i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell’impresa familiare che non sono titolari di una partita IVA. Per quanto riguarda la soglia di 170.000 euro, il riferimento è ai compensi e ai ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2023: se un contribuente ha svolto più attività caratterizzate da differenti codici ATECO, oppure un’attività di lavoro autonomo e una d’impresa, si sommano gli importi di ricavi e compensi di ciascuna attività. Un’altra novità è la flessibilità nelle modalità di pagamento, che può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 gennaio 2025, oppure ripartito in cinque rate mensili di pari importo, con scadenza da gennaio a maggio 2025. La proroga non ha interessato i contributi previdenziali e assistenziali né i premi Inail.

Debutta la pausa invernale per comunicazioni e atti delle Entrate.  Come stabilito dal decreto adempimenti (D.lgs. 1/2024), lo scorso 1° dicembre ha esordito (e sarà in vigore per tutto il mese) uno dei due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcuni atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate (l’altro periodo va dal 1° al 31 agosto). Sarà dunque sospeso, in particolare, l’invio delle comunicazioni riguardanti: a) gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, DPR 600/1973 e 54-bis, DPR 633/1972 (avvisi bonari); gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (legge 311/2004); di invito per l’adempimento spontaneo (lettere di compliance, legge 190/2014). Durante i due periodi di sospensione l’Agenzia delle entrate sospende quindi l’invio degli atti indicati, anche se sono già stati elaborati o emessi, a meno che non ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga al regime di sospensione, come ad esempio: la presenza di un pericolo per la riscossione, “intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute” (circolare 9/2024); l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale; l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Notifiche fiscali, il domicilio digitale. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile, nell’area riservata del portale, un nuovo servizio dedicato a  persone fisiche o a professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione a un albo, per comunicare, variare o revocare il proprio domicilio digitale. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad) – il testo unico delle norme sull’informatizzazione della Pubblica amministrazione nei rapporti con cittadini e imprese, D.lgs. 82/2005 – definisce come domicilio digitale un indirizzo elettronico presso un servizio di posta elettronica certificata o di recapito certificato qualificato, riservato alle persone fisiche o a professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione a un albo, presso il quale ricevere atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati e anche quelli per i quali non è prescritta per legge la notificazione. Il contribuente entra nell’area riservata, inserisce il proprio domicilio digitale e inserisce il codice di validazione dell’indirizzo: le istruzioni e la procedura sono contenute nel  provvedimento direttoriale del 7 ottobre 2024. L’indirizzo segnalato, quindi, sarà utilizzato da Agenzia delle entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione per inviare la notifica di atti comunicazioni, anche se è presente un diverso domicilio digitale nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (Inad).

Su CIVIS assistenza per il bollo delle fatture elettroniche. Dallo scorso 25 novembre, nella sezione riservata del sito delle Entrate, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, è disponibile un nuovo servizio, relativo alle notifiche legate ai pagamenti tardivi, omessi o insufficienti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (provvedimento direttoriale n. 422344 del 21 novembre 2024). L’Agenzia delle entrate, utilizzando i dati disponibili e tramite processi automatizzati, ogni trimestre corregge le fatture che non mostrano chiaramente il pagamento dell’imposta di bollo  e comunica le correzioni al contribuente, che entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione può richiedere assistenza online all’Agenzia stessa, anche tramite un intermediario, per fornire ulteriori dettagli utili per ricalcolare gli importi dovuti. La richiesta di assistenza avviene tramite il servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, senza doversi recare presso un ufficio. Tra le nuove funzioni: verifica di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo; conferma dell’integrazione elaborata dall’Agenzia e versamento dell’imposta; fornire chiarimenti.

L’errore scusabile e in buona fede impedisce l’accanimento del Fisco. Una recente sentenza della Cassazione (n. 12648/2024) ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può accanirsi contro il contribuente se il suo errore è scusabile e risulta commesso in buona fede. Il motivo del contendere era un ritardo nella rateizzazione dell’IRPEF dovuta da una contribuente e il ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia seguiva l’annullamento della cartella e la decisione favorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La contribuente sosteneva che la data di pagamento della rata in questione risultava conforme a quanto indicato in un prospetto online dell’Agenzia stessa. Anche in primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, basandosi sulla scadenza indicata nel prospetto e sulla mancata replica da parte dell’ufficio tributario, che non aveva fornito prova contraria, rendendo illegittima l’iscrizione a ruolo e sottolineando la buona fede della contribuente in presenza di un errore scusabile, vista la discordanza tra le date. La Suprema Corte rigettava il ricorso, ribadendo la corretta applicazione, da parte della CTR, del principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, principio sancito dall’articolo 3 della Costituzione e dalla legge tributaria. Secondo gli Ermellini, la contribuente aveva agito in buona fede, sulla base di un prospetto ufficiale delle Entrate, pubblicato nel sito.

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