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Dal 1° settembre in vigore la riforma delle sanzioni tributarie. Dallo scorso 1° settembre diventa operativa la riforma delle sanzioni fiscali, introdotta dal D.Lgs. 87/2024. che prevede misure più miti ma senza effetto retroattivo, , in deroga al principio del favor rei, il che da’ vita a un cosiddetto “doppio binario” per i contribuenti che utilizzeranno il ravvedimento operoso, istituto che ha subito importanti modifiche a seguito della riforma. Fino al 31 agosto le violazioni sono state punite con
le previgenti disposizioni, mentre dal 1° settembre è entrato in vigore il nuovo regime, più favorevole. E’ prevista una fase di transizione che durerà per i prossimi cinque anni, nel corso dei quali vecchie e nuove norme coesisteranno, separate dalla data in cui è stata commesso l’illecito, con evidenti quanto probabili difficoltà per l’applicazione delle sanzioni, soprattutto nei casi in cui ci saranno violazioni commesse prima e dopo il 1° settembre. Le novità più rilevanti della riforma riguardano l’applicazione del cumulo giuridico e del ravvedimento operoso. Il cumulo giuridico, prima limitato a determinate ipotesi, prevede che al contribuente che ha commesso violazioni reiterate venga comminata soltanto la sanzione prevista per quella più grave, con l’aggravio di un importante aumento: è prevista, inoltre, l’estensione anche al concorso materiale di violazioni sostanziali, come ad esempio molteplici violazioni dell’obbligo di fatturazione. Altra modifica al cumulo giuridico: mentre prima lo applicavano solo gli uffici delle Entrate in sede di accertamento o contestazione, dal 1° settembre potrà essere applicato anche in sede di regolarizzazione spontanea delle violazioni tramite ravvedimento operoso. Misure più favorevoli anche per il ravvedimento operoso: le sanzioni subiranno graduali riduzioni, anche in riferimento all’attività ante accertamento del Fisco.
Dall’analisi del rischio i controlli per i forfetari in caso di irregolarità. Nel corso del Telefisco organizzato lo scorso 19 settembre da Il Sole24 Ore, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha confermato il piano dei controlli ai quali saranno soggetti, in caso di irregolarità, i titolari di di partita IVA che hanno optato per il regime forfetario, ai fini del rispetto delle regole di accesso e permanenza nel regime agevolato. Si tratterà di verifiche basate sull’analisi del rischio preventiva che coinvolgeranno anche i contribuenti che applicano il regime della flat tax. La discriminante non è l’appartenenza a una certa categoria o attività economica, ma l’analisi del rischio fiscale, utilizzando la procedura che comprende le tecniche, i processi e gli strumenti informatici utilizzati per individuare i contribuenti che potrebbero operare o aver operato violando le disposizioni tributarie o “in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”; dopo essere state individuate, le posizioni “rischiose” vengono trasmesse alle strutture che si occupano dei controlli, deputate a svolgere approfondimenti e valutazioni per individuare i soggetti da sottoporre un’attività istruttoria. Risulta fondamentale l’utilizzo dei dati in possesso dell’Agenzia, incrementati in maniera significativa dopo l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfetari.
Contanti, nuovi controlli antiriciclaggio. Andiamo e integrare e completare quanto già detto sull’argomento nel numero di luglio della rivista. In primis, con l’approvazione del decreto legislativo, avvenuta lo scorso 4 settembre, con il quale l’Italia ha recepito le norme contenute nel regolamento dell’Unione europea che disciplina i controlli sui contanti e il monitoraggio del trasporto ai confini transfrontalieri. In particolare le novità, che comprendono anche sanzioni più incisive in caso di mancata dichiarazione, riguardano il trasporto di somme di importo pari o superiore a 10.000 euro e la condivisione dei dati per le attività di analisi dei rischi nell’ambito dei controlli contro l’evasione fiscale. L’obiettivo primario è l’attività di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di utilizzo del denaro contante proveniente da attività illecite. Ai fini del controllo, in caso di trasporto di somme in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro, oltre all’obbligo di dichiarazione è prevista la possibilità, per l’Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, di nei casi di omessa dichiarazione per importo pari o superiore a 10.000 euro, di trattenere il denaro per un periodo di 30 giorni, che in casi particolari può arrivare a 90 giorni: stessa possibilità anche per importi di valore inferiore, in caso di sospetto collegamento ad attività criminose. Per quanto riguarda la condivisione delle informazioni raccolte nel corso dei controlli, è introdotta una nuova procedura in base alla quale le autorità competenti, ogni 15 giorni, devono trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro, valida per il contante e per altri strumenti come le carte prepagate e altri strumenti “idonei a incorporare valore liquido”. Per quanto riguarda le sanzioni, aumenta dal 15 al 30% l’importo della somma non dichiarata da versare in caso di mancata dichiarazione di contanti eccedenti i 10.000 ma non i 40.000 euro.
Il rapporto trimestrale sul contenzioso tributario. In base ai dati del rapporto sul contenzioso tributario del primo trimestre 2024, pubblicato dal Ministero dell’economia sul sito del Dipartimento della giustizia tributaria, si è avuto un aumento del 38,1% dei nuovi ricorsi in primo grado e un calo del 2,6% di ricorsi in appello. Alle Corti di giustizia tributaria (Cgt) sono arrivati poco meno di 69.000 nuovi ricorsi, mentre sono state definite oltre 57.000 controversie, con un aumento delle decisioni depositate del 20,50% (+9.747) rispetto allo stesso trimestre del 2023. Il valore complessivo dei nuovi ricorsi è di 6,2 miliardi di euro: su base annua -115% in primo grado e -14,47% in appello. Poco più del 54% delle liti definite nei due gradi di giudizio registra una compensazione delle spese di giudizio; più del 29% a carico del contribuente, il residuo a carico dell’ufficio. Al 31 marzo 2024 le cause pendenti risultano oltre 264.000 (+11.415) rispetto al 31 dicembre 2023; rispetto al 31 marzo 2023, invece, registrano una riduzione del 3,93% (-10.803). In aumento di circa il 18% il numero delle controversie trattate in udienza è stato discusso da remoto (il 20,7% del totale). Infine, il 95,8% delle sentenze depositate è stato redatto in modalità digitale, con un tempo medio di deposito di 42,2 giorni, decisamente inferiore al tempo medio dei provvedimenti depositati in formato cartaceo, che è di 96,5 giorni.