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Dal 1° settembre nessuna sanzione per la dichiarazione integrativa. Il decreto legislativo  n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario) introduce una novità, in vigore dal 1° settembre: niente sanzioni in caso di dichiarazione integrativa. Emesso nell’ambito più ampio della riforma fiscale, il decreto sanzioni (modificando il D.lgs. 472/1997) sancisce

che in presenza di una norma tributaria che mostra condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione, per il contribuente che presenta una dichiarazione integrativa e versa le relative imposte entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, non si applicano sanzioni. Quindi, nei 60 giorni da quello di pubblicazione di un documento di prassi – circolare, risposta, risoluzione, ecc. – il contribuente interessato deve uniformarsi al chiarimento fornito, presentando la dichiarazione integrativa e pagando l’imposta dovuta.

Prorogata al 30 settembre la sanatoria per le rimanenze di magazzino. Il Dl 113 del 9 agosto 2024 (decreto omnibus), che contiene disposizioni fiscali, proroghe normative e misure economiche, prevede, tra l’altro, il differimento al 30 settembre (dall’iniziale 1° luglio) della scadenza fissata per la sanatoria per le rimanenze di magazzino, introdotta dalla legge di bilancio 2024 (n. 213/2023). I beneficiari della misura sono gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Per adeguare le esistenze iniziali dei beni sono previste due possibilità, ognuna delle quali comporta determinati adempimenti. Per l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o l’iscrizione di quanto in precedenza è stato omesso, si deve pagare: a) l’IVA calcolata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’importo ottenuto moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività; b) un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP del 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con determinate modalità e il valore eliminato. Per poter procedere, invece, all’iscrizione di quanto omesso in precedenza, si dovrà pagare esclusivamente l’imposta sostitutiva del 18% applicata al valore iscritto. Le imposte dovute devono essere versate in due rate dello stesso importo: la prima rata entro il prossimo 30 settembre (come da proroga), la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Eliminata dal 1° settembre l’autofattura di regolarizzazione. Un altro effetto dell’entrata in vigore della riforma delle sanzioni comporta l’addio alla cosiddetta “fattura spia” per segnalare omissioni e irregolarità, che viene sostituita da una nuova comunicazione all’Agenzia delle entrate. Vengono dunque modificate alcune regole in materia di IVA, tra le quali quelle previste per la regolarizzazione delle operazioni da parte del cessionario o del committente che, entro i termini previsti, non riceve una fattura o ne riceve una irregolare. Fino al 31 agosto in questi casi si doveva regolarizzare l’operazione con l’emissione di un’autofattura e con il contestuale versamento dell’IVA e di una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Ora  ecco una nuova procedura, con un’apposita comunicazione dei dati da inviare alle Entrate; la sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, si riduce dal 100 al 70%, sempre con un minimo di 250 euro, a meno che non comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia entro 90 giorni dalla scadenza in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa quella irregolare. Resta l’attesa per il provvedimento che definisca gli strumenti, messi a disposizione dalle Entrare, con i quali va effettuata la comunicazione per evitare l’irrogazione della sanzione per il cessionario o committente.

Immobili in affitto, bonus ristrutturazione e trasmettibilità agli eredi. Nel corso di una interrogazione a risposta immediata presso la Commissione Finanze della Camera il Sottosegretario al Ministero dell’economia, Federico Freni, ha spiegato che nell’ipotesi del decesso dell’avente diritto di un immobile in affitto oggetto della detrazione per spese di ristrutturazione, le rate residue del bonus non spettano all’erede. Nel quesito si chiedeva se fosse possibile fruire delle restanti quote della detrazione decennale anche nel caso in cui l’immobile fosse in affitto. Il Sottosegretario ha infatti chiarito che in base all’art. 16-bis del TUIR, le rate residue della detrazione, in caso di decesso del titolare del diritto, si trasmettono  esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. La norma citata, infatti, collega il diritto al beneficio dell’ammontare rimanente dello sconto fiscale alla detenzione materiale dell’immobile.

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