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News dall’Italia

Rottamazione-quater, entro il 31 luglio il pagamento della quinta rata. Scade il 31 luglio il termine per pagare la quinta rata della rottamazione-quater, ma si considera tempestivo il versamento effettuato entro i 5 giorni successivi, senza interessi e sanzioni: pagare entro il 5 agosto, entro il periodo di tolleranza previsto dalla normativa, non comporta la decadenza dai benefici previsti dalla definizione agevolata dei carichi affidati alla

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La scadenza per il pagamento dell’ultima rata per il 2024 è fissata al 30 novembre. Gli importi dovuti dai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle rateizzando il debito possono essere pagati oltre che online tramite l’apposito servizio disponibile sul portale AdER. secondo diverse modalità: di persona, su appuntamento, presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-riscossione; utilizzando i moduli di pagamento di banche, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai; attraverso gli sportelli bancomat che hanno aderito ai servizi Cbill; con Postamat; utilizzando l’App EquiClick e, infine, tramite addebito sul proprio conto corrente.

Bonus adozioni internazionali, dall’8 luglio il via alle domande online. Arriva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto della Ministra per la Famiglia dello scorso 29 aprile, il semaforo verde per il bonus a sostegno delle adozioni internazionali Il contributo è rivolto    alle coppie con le procedure adottive avviate prima del 30 gennaio 2020 – data della dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità – e non ancora concluse al 1° gennaio 2024 per una serie di rallentamenti causati dalla pandemia e dalle crisi internazionali che hanno reso “complicati” i rapporti con la Russia, l’Ucraina, la Bielorussia e la Cina, determinando una situazione di stallo totale con conseguenti gravi disagi per i soggetti interessati. Le risorse stanziate sono pari a 4.377.500 euro e il contributo spettante viene attribuito con i seguenti criteri: 3.500 euro agli aspiranti genitori la cui procedura di adozione è stata rallentata dalla pandemia e 5.000 euro per quelli che adottano bambini dai Paesi citati, fino a un massimo di 6.500 euro in presenza di entrambi i requisiti. La domanda può essere inviata nella finestra temporale che va dall’8 luglio al 5 ottobre, dev’essere inoltrata esclusivamente in via telematica, congiuntamente da entrambi i futuri genitori che allegano i propri documenti d’identità validi, previo accesso tramite Spid e Cie al servizio “Adozione trasparente”, disponibile nel sito istituzionale della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it).

E’ disponibile online la banca dati delle sentenze tributarie. Come previsto dalla legge delega di attuazione della riforma fiscale (n. 111/2023), nell’ottica di ristabilire una parità fra le parti in giudizio e il diritto alla difesa dei contribuenti, è disponibile online, per tutti i cittadini, la banca dati nazionale della Giurisprudenza tributaria con le sentenze tributarie e gli orientamenti di legge, gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze,. È dunque attivo il servizio di ricerca e consultazione delle sentenze di primo e secondo grado, circa 330.000 quelle depositate dal 2021 al 2023, che possono quindi essere liberamente e gratuitamente consultate, dagli operatori del processo tributario e dai singoli contribuenti. Il servizio di consultazione sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze digitali pubblicate dal 2024 e con quelle analogiche depositate dal 2021. E’ inoltre previsto, in futuro, il collegamento fra la banca dati e le massime prodotte dall’Ufficio del massimario del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di grande   utilità per i contribuenti e per i loro difensori nella fase di predisposizione dei ricorsi o delle controdeduzioni o di esame preliminare della controversia.

Integratori alimentari e aliquota IVA. Un’associazione chiede se in base all’attuale quadro normativo, nazionale e comunitario, sia applicabile l’aliquota IVA del 10% alla commercializzazione degli integratori alimentari, facendo presente che a suo parere sono favorevoli a una risposta affermativa la Direttiva Ue 2002/46/CE, per il “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari”, e il decreto legislativo169/2004, di recepimento della Direttiva stessa, che definisce gli integratori alimentari come “prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”. Il decreto precisa, inoltre, che si intendono per predosate le forme di commercializzazione come capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, fiale e altre forme simili di liquidi e polveri destinati a essere assunti in piccoli quantitativi unitari. Il Dl 145/2023 (legge di conversione 191/2023) modifica, con decorrenza dal 17 dicembre 2023, l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10%, contemplando ora espressamente tra i prodotti soggetti all’aliquota IVA del 10%, gli integratori sotto forma di sciroppi, che prima erano esclusi. Nella risposta 2/2024, l’Agenzia delle entrate afferma che ciononostante, e sebbene risulti più chiara, la nuova disposizione non permette di accogliere la soluzione proposta  dall’associazione perché  subordina, in ogni caso, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata (allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio). Potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal D.lgs. 169/2004, vengano classificati diversamente dall’Agenzia delle dogane, come nel caso di alcuni “prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande”, classificati tra le bevande e non tra le preparazioni alimentari, ai quali, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10%.

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