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News dall’Italia

Acquisto prima casa under 36: sì al preliminare nel 2023 ma con stipula nel 2024. Pur in assenza di ulteriori proroghe, è stato stato esteso il termine per fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della casa da parte delle persone fisiche che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e con Isee non superiore a 40.000 euro alla data di

stipula del contratto : la misura trova applicazione anche nei casi in cui il contratto preliminare di acquisto sia stato firmato e registrato entro il 31 dicembre 2023, a condizione, però, che la stipula del contratto definitivo sia effettuata entro il 31 dicembre 2024. Lo ha stabilito la legge 18/2024, di conversione del decreto Milleproroghe. Dato che la scadenza fissata dalla norma di riferimento (Dl 73/2021, articolo 64) è la data di stipula dell’atto, la modifica è intervenuta prolungando l’accesso all’agevolazione non a tutti i contratti definitivi stipulati nel 2024, ma soltanto a quelli il cui preliminare sia stato già firmato e registrato entro il 31 dicembre 2023. Il vantaggio fiscale in questione determina: l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale oppure, per gli atti soggetti a IVA, un credito d’imposta pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto; l’esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili (registro, bollo, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative, pari allo 0,25% dell’importo complessivo del finanziamento).

Consultazione online libera delle fatture elettroniche. Un provvedimento direttoriale dello scorso 8 marzo ha introdotto una semplificazione prevista dalla riforma fiscale, in vigore dal 20 marzo, che permette la consultazione libera delle fatture elettroniche, senza dove aderire all’apposito servizio dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è accessibile a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA. Tutte le fatture emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) restano disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia: condomini ed Enti non commerciali non titolari di partita IVA possono inoltre registrare l’indirizzo telematico di consegna delle stesse. Con questa novità viene eliminata la necessità prevista dal D.lgs. 127/2015 di una esplicita richiesta, da parte del contribuente, per la visione delle e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. Ciascun utente può accedere alle proprie fatture B2C con le sue credenziali personali, dall’area riservata del sito delle Entrate, come succede per la dichiarazione dei redditi precompilata: ciò significa che la consultazione non è delegabile a un intermediario. Le fatture sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio, mentre i dati fattura, quelli fiscalmente rilevanti, sono disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni tributarie. Una società cooperativa ha impugnato un avviso di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento e la controversia è stata parzialmente accolta per cessata materia del contendere e conseguente estinzione per prescrizione dei crediti relativi a sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle. L’Agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate hanno impugnato la sentenza d’appello in Cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 20, D.lgs.  472/1997. Secondo i ricorrenti, riguardo al credito per interessi non si applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato art. 2948, n. 4, cod. civ., in quanto il termine sarebbe quello decennale applicabile al credito cui afferiscono; per il credito relativo alle sanzioni, invece, secondo l’Agenzia il più breve termine di cinque anni riguarderebbe l’ipotesi di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni non collegate ai tributi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12528 pubblicata l’8 maggio 2024, ha rigettato il ricorso e chiarito che il termine di prescrizione degli interessi relativi alle obbligazioni tributarie è di cinque anni, come previsto dall’art. 2948, n. 4 del codice civile, norma che prescinde sia dal tipo di interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale. Riguardo alle sanzioni amministrative, inoltre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D.lgs. 472/1997.

Il decreto salva casa per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio ha approvato il decreto legge n. 69/2024 (decreto salva casa), relativo a misure in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate “a far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio e di riduzione del consumo del suolo”. Si tratta di norme che modificano il DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), varate per facilitare piccole sanatorie edilizie senza superare il 5% delle misure originariamente previste nei titoli abitativi, che introducono una nuova categoria di interventi di edilizia libera, al fine di recuperare e rilanciare l’edilizia e rilanciare il mercato della compravendita immobiliare. Rispetto al quadro normativo vigente, sono introdotte una serie di misure, tra le quali: l’ampliamento della categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, permesso e/o comunicazione, perché ritenute non eccessivamente impattanti (installazione di pompe di calore fino a 12 kw, rimozione di barriere architettoniche, installazione di vetrate panoramiche amovibili, opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come tende, tende da sole, da esterno, ecc.); la semplificazione dell’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile; l’agevolazione dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere; la possibilità di alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni; la modifica della disciplina delle “tolleranze costruttive”, limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024; il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante la pandemia (i dehors); far rientrare tra gli interventi e le opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica le tolleranze costruttive realizzate entro il 24 maggio 2024; la facilitazione del cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari senza la necessità di opere, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni imposte dai piani urbanistici comunali. La misura mira a limitare il requisito della doppia conformità solo ai casi più gravi, come l’assenza totale di permessi, le grandi difformità o le modifiche essenziali all’uso o alla struttura dell’immobile. Per le irregolarità minori, è ora possibile presentare una richiesta di sanatoria basata esclusivamente sulla conformità con le normative urbanistiche correnti. La regolarizzazione si perfeziona pagando una sanzione pecuniaria calcolata come il doppio del valore venale incrementato dell’immobile a seguito degli interventi, con un ammontare variabile tra 1.032 e 30.987 euro.

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