News dall’Italia
IVA e ritenute d’acconto, il nuovo limite minimo dei versamenti è 100 euro. Tra le novità introdotte dalla riforma fiscale, la nuova soglia minima per il versamento dell’IVA relativo alle liquidazioni mensili o trimestrali relative all’anno d’imposta 2024, che passa da 25,82 a 100 euro, il che permette ai contribuenti interessati di differire al periodo successivo il pagamento, se non supera tale importo. Analogamente, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, se l’importo delle ritenute d’acconto effettuate sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi da parte dei sostituti d’imposta è minore di 100 euro, il versamento sarà effettuato insieme a quello del mese successivo, in ogni caso entro il 16 dicembre dell’anno interessato.
Immobili e prodotti finanziari all’estero, aumenta la tassazione. La legge di bilancio 2024 (n. 213/2023) ha stabilito degli aumenti per immobili e risparmi detenuti all’estero: nello specifico, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) sale dallo 0,76% all’1,06%, mentre l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) raddoppia, dal 2 al 4 per mille. Sono tenuti a versare l’IVIE le persone fisiche residenti in Italia proprietarie di immobili all’estero, indipendentemente dalla destinazione d’uso: fabbricati, aree fabbricabili, terreni, diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, immobili concessi in locazione finanziaria. Sono esenti da imposta gli immobili adibiti ad abitazione principale e la casa coniugale assegnata al coniuge, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’IVAFE si applica al valore di beni detenuti in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato da persone fisiche residenti in Italia, dunque prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Sono soggetti passivi delle due imposte anche gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia.
Forfetari, obbligo di fattura elettronica per le fatture 2023 ricevute e inviate nel 2024. In una delle risposte presentate a Telefisco. l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tutti i soggetti in regime forfetario dal 2024 sono obbligati a utilizzare la fattura elettronica, a meno che non si tratti si un documento relativo a un’operazione 2023 spedito o messo a disposizione extra SDI entro il 31 dicembre 2023, nel qual caso la fattura può anche essere analogica. In caso contrario la fattura si intende non emessa. Viene quindi confermato che l’obbligo di fatturazione elettronica deve essere riferito all’emissione del documento, come già affermato con la circolare n. 14/E/ del 2019: la data di effettuazione dell’operazione è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file.
Cripto valute, entro il 2027 il sistema di scambio di dati. Un passo significativo in materia di trasparenza fiscale per la raccolta di informazioni sulle transazioni finanziarie in cripto valute è rappresentato dalla dichiarazione congiunta con la quale le amministrazioni fiscali di 48 Paesi nel mondo, tra i quali l’Italia, si sono impegnati formalmente a realizzare entro il 2027 un sistema di raccolta di informazioni e di scambio di dati (Crypto–Asset Reporting Framework”, CARF). Obiettivo dichiarato, un più efficace contrasto contro fenomeni planetari come l’evasione fiscale, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che sempre più spesso vengono utilizzano le transazioni finanziarie operate con strumenti digitali. Sarà modificato il sistema attualmente utilizzato proprio al fine di favorire, grazie allo scambio automatizzato di dati tra le amministrazioni fiscali, la trasparenza delle operazioni in cripto valute. La nuova norma internazionale, elaborata dall’OCSE, renderà ancora migliore e più efficace la capacità dei 48 di garantire la tax compliance e reprimere l’evasione fiscale.
Riforma contenzioso, abrogato il reclamo mediazione. Con il comunicato stampa dello scorso 22 gennaio il Ministero dell’economia e delle finanze, a proposito del D.lgs. 220/2023 che riforma il contenzioso tributario, ha precisato che a partire dal 4 gennaio 2024 l’istituto del reclamo mediazione tributaria – articolo 17-bis del D.lgs. 546/1992 – applicabile alle controversie di valore fino a 50.000 euro notificate agli enti impositori e ai soggetti della riscossione, è stato abrogato. La possibilità continua a esistere per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024. L’istituto del reclamo mediazione era stato introdotto nel 2011 per limitare il numero di processi presso le Corti di giustizia tributaria e prevedeva, tra l’altro, la proposizione del ricorso entro 60 giorni, mentre la nuova disciplina richiede il deposito entro 30 giorni, a pena di inammissibilità.