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Partite IVA e acconto IRPEF di novembre: rinvio e rateizzazione. Mentre finora il saldo e la prima rata di acconto possono IRPEF potevano essere versati ratealmente e, invece, l’acconto di novembre doveva essere versato in unica soluzione, ora i titolari di partita IVA possono pagare a rate anche l’unica rata o il secondo acconto IRPEF di novembre. La norma, contenuta

nel Dl 145/2023 (decreto anticipi), è stata oggetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 31/E del 2023, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono fruire della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA (compreso il titolare di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, ma non i suoi collaboratori) che hanno dichiarato, per il periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Ai fini del rispetto di tale limite, le persone fisiche che esercitano contestualmente un’attività di lavoro autonomo e una d’impresa devono sommare ricavi e compensi di entrambe. La scadenza per versare il secondo acconto IRPEF è differita al 16 gennaio 2024 e sarà possibile effettuare il versamento in 5 rate mensili di pari importo (da gennaio a maggio 2024, il giorno 16 di ogni mese): sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Il rinvio riguarda anche il versamento in un’unica soluzione dell’acconto IRPEF dovuto. La misura non si applica alle persone fisiche non titolari di partita IVA e ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, enti non commerciali, ecc.).

Pagamenti Pos errati, annullate le lettere di compliance inesatte. A seguito delle segnalazioni ricevute da contribuenti e intermediari, è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno inviato informazioni errate (ad esempio, pagamenti doppi a fronte di una sola fatturazione). L’Agenzia delle entrate sta provvedendo a comunicare l’annullamento delle richieste di chiarimenti fiscale che contengono dati sbagliati. Nel comunicato stampa emesso lo scorso 11 ottobre si legge che si tratta di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata sui corrispettivi incassati, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati e che l’Agenzia ne è venuta a conoscenza soltanto dopo l’invio delle lettere di compliance, relative al confronto tra i pagamenti elettronici giornalieri e le fatture elettroniche e/o i corrispettivi telematici trasmessi. Destinatari delle comunicazioni errate erano stati i commercianti per i quali si era rilevato un ammontare dei pagamenti elettronici mensili risultanti al Fisco superiore a quello complessivo delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dagli scontrini elettronici trasmessi.

Dal 2024 fattura elettronica obbligatoria per tutti i forfetari. Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 le partite IVA che hanno dichiarato nell’anno precedente ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro sono stati esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Come previsto dal decreto legge 36/2022, a partire dal 1° gennaio 2024 terminerà la fase transitoria del regime transitorio sulla fatturazione elettronica, che diventerà quindi obbligatoria per tutti i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, a prescindere dai ricavi e dai compensi conseguiti. Saranno dunque tenuti all’emissione della fattura elettronica anche i contribuenti in regime forfetario, in regime di vantaggio e in regime legge 398/1991 con qualunque importo di fatturato. Potrà essere utilizzato l’applicativo gratuito reso disponibile dalle Entrate, tramite l’accesso all’area dedicata del sito internet, selezionando il servizio dedicato alla fattura elettronica; in alternativa, si potrà utilizzare un software di mercato conforme alle specifiche tecniche previste dalla normativa di riferimento.

Cartella di pagamento, la notifica della cartella tramite Pec. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva sostenuto l’inesistenza della notifica di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a mezzo Pec, per allegazione alla mail dell’atto in formato Pdf e non come documento informatico provvisto di firma digitale. Nell’ordinanza 28852 del 18 ottobre 2023 la Suprema corte ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento può avvenire sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario, sia tramite una copia per immagini su supporto informatico del documento in originale, ovvero un file in formato Pdf. Inoltre, che nessuna legge impone che la copia su supporto informatico della cartella in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite posta elettronica certificata, venga poi sottoscritta con la firma digitale.

In Italia l’economia sommersa è il 10,5% del Pil. Secondo recenti dati Istat, nel 2021 il valore dell’economia sommersa è pari a 192 miliardi di euro – 18 provenienti da attività illegali – +10% rispetto ai 175 miliardi del 2021. Pur trattandosi di numeri impressionanti, l’incidenza sul Pil è rimasta costante al 10,5%, ma si è registrato un calo dello 0,8% rispetto al 2019, quando era all’11,3%. Un triste quanto grave primato spetta ai redditi non dichiarati dalle imprese, 91,3 miliardi che le stime confermano al 5% del Pil, come due anni prima. A questo si aggiungono, poi, i dati in aumento del traffico di stupefacenti (9,5% per 13,7 miliardi, +0,4 miliardi rispetto al 2020), della prostituzione (+11,8%) del contrabbando di tabacco (in totale l’l’1%. In calo il lavoro nero, che riguarda 2,9 milioni di persone contro i 3,5 del 2019 (68,1 miliardi). L’Istat evidenzia come l’aumento del sommerso è più evidente tra i professionisti e i servizi alle persone.

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